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AS 2019 1487

Ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020–2024

Ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020–2024

Modifica del 17 aprile 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3 3 Invece dei criteri di cui all’articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l’ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in funzione dell’entità delle misure.

2. Ordinanza del 30 novembre 19922 sulle foreste

Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, cpv. 2 2 L’ammontare degli aiuti finanziari per le strutture di raccordo adattate o ripristinate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in base all’entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera j.

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