AS 2019 167
Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta
Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta
Modifica del 14 dicembre 2018
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, visto l’articolo 5 dell’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 19671 sul computo globale d’imposta, ordina:
I L’allegato dell’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 sul computo globale d’imposta è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
14 dicembre 2018 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: Jörg Gasser
1 RS 672.201.1
2018-3489 167
Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Allegato
N. II II. Distinta degli Stati contraenti (valevole per i redditi maturati nel 2018)2
Il computo globale d’imposta deve essere operato attualmente in base alle conven- zioni intese a evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente3.
Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Albania Dividendi
12.11.1999 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 5 [C1] Canoni 5 Algeria Dividendi
3.6.2006 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 10 [D23] Argentina Dividendi 7 [B4]
20.3.2014 Interessi 12 [C1]
Canoni 15 [D6] Remunerazioni per fornitura d’assistenza tecnica 15 Armenia Dividendi
12.6.2006 – di filiali (dal 25 %) 5 [B5]
– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] [C29] Canoni 5 Australia Dividendi [B7]
30.7.2013 Interessi 10 [C1]
Canoni 5
2 Per i redditi maturati nel 2017, cfr. RU 2018 57.
3 Questa distinta presenta gli sgravi fiscali sulla base delle convenzioni di doppia imposi- zione concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l’art. 9 dell’Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (RS 0.641.926.81) prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. È ovvio che una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall’im- posta alla fonte sulla base dell’art. 9 di detto Accordo non può fare valere il computo globale d’imposta per questi redditi.
4 Le note si trovano alla fine della distinta.
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Austria Dividendi
30.1.1974 – di filiali (dal 20 %) 0
– altri 15 Azerbaigian Dividendi
23.2.2006 – di filiali (dal 20 %) 5 [B6]
– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] [C3] [C21] Canoni 10 [D4] Bangladesh Dividendi
10.12.2007 – di filiali (dal 20 %) 10
– altri 15 Interessi 10 [C1] [C23] Canoni 10 Belgio Dividendi
28.8.1978 – di filiali (dal 10 % ) 0
– altri 15 Interessi 10 [C1] Bielorussia Dividendi
26.4.1999 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 13 [B1] Interessi 8 [C1] [C3] Canoni – per brevetti e know-how 3 – per leasing 5 – altri 10 Bulgaria Dividendi
28.10.1991 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 5 [B2] Interessi 10 [C1] Canada Dividendi
5.5.1997 – di filiali (dal 10 %) 5
– altri 15 Interessi – a persone associate 10 [C1] – a persone non associate 0 Canoni 10 [D1] Cile Dividendi 15 [B8]
2.4.2008 Interessi 15 [C8]
Canoni – per leasing 2 [D7] – altri 10 Cina Dividendi
25.9.2013 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 10 Interessi 10 [C1] Canoni 9 Cipro Dividendi [B1] 25.7.2014
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Colombia Dividendi
26.10.2007 – di filiali (dal 20 %) 0
– a persone giuridiche 5 [38] – a persone fisiche 15 Interessi 10 [C1] [C26] Canoni 10 Remunerazioni per prestazioni di servizi 10 Corea (Sud) Dividendi
12.2.1980 – di filiali (dal 10 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [C1] [C3] Canoni 5 Costa d’Avorio Dividendi 10 [B11]
23.11.1987 Interessi 15 [C1] [C27]
[C10] Canoni 10 [D20] Croazia Dividendi
12.3.1999 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 12 [B1] Interessi 5 Danimarca Dividendi
23.11.1973 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 15 Ecuador Dividendi [B10]
28.11.1994 Interessi 10 [C1] [C7]
Canoni 10 Egitto Dividendi
20.5.1987 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 10 [B1] Interessi 15 [C1] [C2] Canoni 9,75 [D22] Emirati Arabi Uniti Dividendi [B31] 6.10.2011 Estonia Dividendi [B12] 11.6.2002 Filippine Dividendi
24.6.1998 – di filiali (dal 10 %) 10
– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 [D12] Finlandia Dividendi
16.12.1991 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 10 Francia Dividendi
9.9.1966 – di filiali (dal 10 %) 0 [B13]
– altri 12,8 / 15 [B26] Canoni 5 Georgia Dividendi
15.6.2010 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 5 [B2]
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Germania Dividendi
11.8.1971 – di impianti idroelettrici di confine 5
– di filiali (dal 10 %) 0 – Redditi provenienti da diritti di godimento, 26,375 [B9] obbligazioni con partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari – altri 15 Ghana Dividendi
23.7.2008 – di filiali (dal 10 %) 5
– altri 8 [B1] Interessi 8 [C1] [C4] Canoni 8 Remunerazioni per prestazioni di servizi 8 [E1] Giamaica Dividendi
6.12.1994 – di filiali (dal 10 %) 10
– altri 15 Interessi 10 [C1] [C2] [C3] Canoni 10 [D5] [D8] Compensi per prestazioni di servizi 5 [E2] Giappone Dividendi
19.1.1971 – di filiali (dal 50 %) 0
– di filiali (dal 10 %) 5 – altri 10 Interessi 10 [C1] Grecia Dividendi
16.6.1983 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 7 Canoni 5 Hong Kong Canoni 3 4.11.2011 India Dividendi [B2]
2.11.1994 Interessi 10 [C1]
Canoni (leasing compreso) 10 Canoni e compensi per prestazioni di servizi 10 tecniche Indonesia Dividendi
29.8.1988 – di filiali (dal 25 %) 10
– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 Remunerazioni per servizi resi 5 Iran Dividendi [B14]
27.10.2002 Interessi 3 [C1] [C4]
[C31] Canoni dall’1,5 fino al 5 [D25]
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Islanda Dividendi
10.7.2014 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 15 Canoni 5 Israele Dividendi
2.7.2003 – di filiali (dal 10 %) 5
– di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia 10 un’imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi – altri 15 Interessi 10 [C1] [C3] [C28] Canoni 5 Italia Dividendi 15
9.3.1976 Interessi 12,5 [C30]
Canoni (leasing compreso) 5 Kazakistan Dividendi
21.10.1999 – di filiali (dal 10 %) 5 [B17] [B39]
– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni (leasing compreso) 10 [D9] Kirghizistan Dividendi
26.1.2001 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 10 [B1] Interessi 5 Canoni 5 Kuwait Dividendi [B1]
16.2.1999 Interessi [C4]
Canoni [D2] Lettonia Dividendi
31.1.2002 – di filiali (dal 20 %) 0 [B3]
– a persone giuridiche 0 [B1] – altri 10 [B1] Interessi – a persone giuridiche 0 [C4] – altri 10 [C1] [C13] Canoni – a persone giuridiche 0 [D2] – altri 10 [D3] Liechtenstein Dividendi [B1] 10.7.2015 Lituania Dividendi
27.5.2002 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 15 Interessi 10 [C1] [C13] Canoni 10 [D3] Lussemburgo Dividendi
21.1.1993 – di filiali (dal 10 %) 0 [B18] [B19]
– altri 15 [B19]
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Macedonia Dividendi
14.4.2000 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] Malaysia Dividendi [B20]
30.12.1974 Interessi 10 [C24]
Canoni 10 [D11] Malta Dividendi [B1] [B21] 25.2.2011 Marocco Dividendi
31.3.1993 – di filiali (dal 25 %) 7
– altri 15 Interessi 10 [C2] Canoni 10 Messico Dividendi
3.8.1993 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 10 [B1] Interessi [C1] [C15] – titoli trattati in borsa in Messico 4,9 o in uno Stato che ha concluso una CDI con il Messico – altri 10 Canoni 10 [D24] Moldova Dividendi
13.1.1999 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 6 [B1] Interessi 10 [C1] Mongolia Dividendi
20.9.1999 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [C1] Montenegro Dividendi
13.4.2005 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 9 [B1] Interessi 9 [C4] Norvegia Dividendi
7.9.1987 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 15 Nuova Zelanda Dividendi 15
6.6.1980 Interessi 10 [C16]
Canoni 10 Oman Dividendi
22.5.2015 – di filiali (dal 10 %) 5
– altri 10 [B1] Interessi 5 [C1] Canoni 8 Paesi Bassi Dividendi [B19]
26.2.2010 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 15
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Pakistan Dividendi
19.7.2005 – di filiali (dal 20 %) 10
– altri dal 7,5 fino al 20 [B22] Interessi 10 [C17] Canoni 10 Compensi per prestazioni di servizi tecniche dal 6 fino al 7,5 [E3] Perù Dividendi 5 [B37]
21.9.2012 Interessi 15 [C25]
Canoni 15 Remunerazioni per fornitura di assistenza 10 tecnica e di servizi digitali Polonia Dividendi
2.9.1991 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 15 Interessi 5 [C6] [C18] Canoni 5 [D13] [D14] Portogallo Dividendi
26.9.1974 – di filiali (dal 25 %) 5 [B35]
– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 5 Qatar Dividendi [B16] 24.9.2009 Regno Unito Dividendi [B32] 8.12.1977 Repubblica Ceca Dividendi
4.12.1995 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 15 Canoni 5 Romania Dividendi
25.10.1993 – di filiali (dal 25 %) 0
– altri 5 Interessi 5 [C1] [C6] Russia Dividendi
15.11.1995 – di filiali (dal 20 %) 5 [B5]
– altri 15 Serbia Dividendi
13.4.2005 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 15 Interessi 10 Singapore Dividendi [B23]
25.11.1975 Interessi 5 [C14]
Canoni 5 Slovacchia Dividendi [B24]
14.2.1997 Interessi 5 [C1] [C6]
Canoni 5 [D1] [D13]
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Slovenia Dividendi
12.6.1996 – di filiali (dal 25 %) 0
– altri 15 Interessi 5 [C1] [C6] Canoni 5 [D1] [D13] Spagna Dividendi
26.4.1966 – di filiali (dal 10 %) 0 [B25]
– altri 15 Canoni 5 [D16] Sri Lanka Dividendi
11.1.1983 – di filiali (dal 25 %) 10
– altri 10 [B1] Interessi 10 [C3] Canoni 10 Compensi per servizi 5 Stati Uniti Dividendi
2.10.1996 – di filiali (dal 10 %) 5 [B29]
– altri 15 [B29] Sudafrica Dividendi
8.5.2007 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 15 Interessi 5 Svezia Dividendi
7.5.1965 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri 15 Tagikistan Dividendi
23.6.2010 – di filiali (dal 20 %) 5 [B40]
– altri 12 [B1] [B40] Interessi 10 [C1] Canoni 5 Taipei Cinese (Taiwan) Dividendi
8.10.2007 [A3] – di filiali (dal 20 %) 10
– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 10 Thailandia Dividendi
12.2.1996 – di filiali (dal 10 %) 10 [B27]
– altri 10 [B1] [B27] Interessi 10 [C1] [C9] [C19] [C20] Canoni (leasing compreso) 10 [D17] [D18] [D19] Trinidad e Tobago Dividendi 10 [B28]
1.2.1973 Interessi 10 [C2]
Tasse di licenza 10 Remunerazione della gestione aziendale 5 Tunisia Dividendi 10 [B36]
12.2.1994 Interessi 10 [C2]
Canoni 10 [D8]
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]
Turchia Dividendi
18.06.2010 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 15 Interessi 15 [C22] Canoni 10 Utili distribuiti da una stabile organizzazione 5 [B15] Turkmenistan Dividendi
8.10.2012 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 Ucraina Dividendi
30.10.2000 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri dividendi pagati a persone giuridiche 15 – altri dividendi pagati a persone fisiche 5 [B1] Interessi – pagati a persone giuridiche 10 [C1] – altri 15 [C1] Canoni 10 [D1] [D21] Ungheria Dividendi
12.9.2013 – di filiali (dal 10 %) 0
– altri dividendi pagati a persone giuridiche 0 [B1] – altri dividendi pagati a persone fisiche 15 Uruguay Dividendi
18.10.2010 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 7 [B1] Interessi 10 [C11] Uzbekistan Dividendi
3.4.2002 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 10 [B1] Interessi 5 [C1] Canoni 5 Venezuela Dividendi [B30]
20.12.1996 Interessi 5 [C1] [C5]
Canoni 5 Vietnam Dividendi [B33] [B34]
6.5.1996 – pagati a società 0
– pagati a persone fisiche 5 Interessi – pagati a società 5 [C1] [C4] [C12] – pagati a persone fisiche 5 [C12] Canoni (leasing compreso) – pagati a società 10 [D10] – pagati a persone fisiche 5 [D2] [D10]
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
Note A. Generali [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi. [2] Le aliquote d’imposta si applicano ai casi normali. In alcuni casi le imposte effettiva- mente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi ri- duzioni d’imposta o esenzioni d’imposta; in questi casi il computo globale d’imposta è concesso soltanto per l’imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione l’Egitto [C2, D22], la Giamaica [C2, D8, E2], la Malaysia [C24, D11], il Marocco [C2], il Pakistan [C17], Singapore [B14], la Tailandia [B27, C20, D19], Trinidad e Tobago [C2], la Tunisia [D8], la Turchia [C22] e il Vietnam [B33, C12, D10]. [3] Tra la Svizzera e il Taipei Cinese non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposi- zioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposi- zioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2011.
B. Dividendi [1] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %. [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [3] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 5 %. [4] L’Argentina preleva un’imposta alla fonte del 7 % sui dividendi. Secondo la CDI l’Argentina sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %. [5] A condizione che il capitale estero investito superi 200 000 CHF o il suo controvalore in un’altra moneta. [6] A condizione che gli investimenti effettuati siano almeno pari a 200 000 USD. [7] In alcuni casi («unfranked dividends») viene prelevata un’imposta alla fonte del 30 %. In questi casi viene accordato un computo globale pari al 15 %. Il computo globale d’imposta è ridotto a 5 % per una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. Nessun computo globale d’imposta per partecipazioni al capitale di almeno l’80 %. [8] Computo globale, a condizione che il credito cileno dell’imposta di prima categoria sia accordato sull’imposta addizionale cilena. [9] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito impo- nibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà). Secondo la CDI la Germania sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 30 %. [10] L’Ecuador non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %. [11] 10 % per i dividendi versati da società quotate, 15 % per i dividendi versati da società non quotate, se gli utili sono assoggettati all’imposta sull’utile. La Svizzera non concede il computo globale per l’imposta ivoriana alla fonte del 15 % ritenuta su dividendi pro- venienti da utili non assoggettati all’imposta sulle società. [12] L’Estonia non preleva l’imposta alla fonte su dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 10 % sui dividendi o dello 0 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [13] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società sviz- zera da parte di persone non residenti nell’UE (art. 11 par. 2 lett. b n. iii). [14] L’Iran non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi pagati a persone non residenti. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 15 %.
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2019
[15] In Turchia è possibile prelevare un’imposta alla fonte («branch profits tax») del 5 % al massimo sugli utili di una stabile organizzazione (secondo il diritto interno turco: 15 %), se questi utili sono esentati in Svizzera (Stato della sede dell’impresa). L’esenzione di una stabile organizzazione è sancita nell’art. 52 LIFD e nelle pertinenti disposizioni cantonali. [16] Il Qatar non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare a seconda dei casi un’imposta alla fonte del 5 %, 10 % o 15 %. [17] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di USD, se l’investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera. [18] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi, l’imposta non recuperabile è del 5 %. [19] Gli interessi di obbligazioni con partecipazione agli utili vengono trattati come divi- dendi. [20] La Malaysia non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sareb- be autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una parte- cipazione di almeno il 25 %. [21] Attualmente Malta non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. [22] Secondo la CDI il Pakistan sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 20 %. Diversi dividendi sono imposti con aliquote che si situano tra il 7,5 e il 25 %, dunque in alcuni casi deve essere accordato un computo globale che può arrivare fino al 20 %. [23] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte su dividendi, ad eccezione dei dividen- di REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI Singapore sarebbe autoriz- zato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [24] La Slovacchia non preleva un’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % nel caso in cui esista una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [25] Nessuna imposta residua se le condizioni dell’art. 10 par. 2 lett. b e dei n. 2 e 3 del Protocollo sono soddisfatte. [26] A partire dal 1.1.2018 viene prelevata in Francia un’imposta alla fonte del 12,8 % sui dividendi versati a persone fisiche e, di regola, del 30 % sui dividendi versati a persone giuridiche. Nel primo caso il computo globale è del 12,8 % mentre nel secondo del 15 %. [27] Il computo globale d’imposta è del 10 % per i dividendi esentati dall’imposta thailande- se o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [28] 5 %, se la società che riceve i dividendi detiene almeno il 50 % della società che li paga. [29] Nessun computo globale d’imposta per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che sog- giacciono all’imposta americana alla fonte a un’aliquota del 30 % conformemente agli art. 10 par. 2, 11 par. 6 o 22 della convenzione. [30] Il Venezuela non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %, tranne nel caso di una partecipazione al capitale del 25 %. [31] Attualmente gli Emirati Arabi Uniti non prelevano l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essi sarebbero autorizzati a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [32] Il Regno Unito non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi, ad eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI esso sarebbe auto-
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rizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui esista una par- tecipazione al capitale del 10 %. [33] Il computo globale d’imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i dividendi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [34] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 7 % in caso di dividendi pagati a società che detengono una partecipazione di almeno il 50 % della società distributrice, il 10 % in caso di dividendi pagati a società con una partecipazione di almeno il 25 % della società distributrice e del 15 % negli altri casi. [35] 0 % se la società che riceve i dividendi detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società che distribuisce i dividendi per la durata di almeno due anni, entrambe le società sono soggette all’imposta senza beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 2 della convenzione e nessuna delle due società risiede in uno Stato terzo con il quale è stata conclusa una convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni ed entrambe le società hanno la forma giuridica di una società di capitali. [36] La Tunisia riscuote un’imposta alla fonte del 10 % su dividendi, sempre che provengano da utili conseguiti dopo il 2014. [37] Il Perù preleva un’imposta alla fonte del 5 % sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui vi sia una partecipazione al capitale del 10 %. In tal caso l’imposta alla fonte può essere al massi- mo del 10 %. [38] La Colombia preleva un’imposta alla fonte del 5% sui dividendi versati a persone giuridiche se sono distribuiti a partire da utili generati nel 2017. Secondo la CDI sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui vi sia una partecipazione qualificata al capitale (almeno del 20 %). [39] Secondo il diritto interno kazako non è riscossa alcuna imposta se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, è stata detenuta per un periodo ininterrotto di tre anni prima del pagamento del dividendo e se la società che paga il dividendo non è attiva nello sfruttamento del sottosuolo e non è detenuta per più del 50 % da una società attiva nello sfruttamento del sottosuolo. [40] Nessuna imposta alla fonte sui dividendi distribuiti da società quotate in borsa, nei primi
5 anni dalla quotazione.
C. Interessi [1] Nessun computo globale d’imposta viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall’imposta alla fonte nello Stato della fonte. [2] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d’imposta. [3] 5 % per gli interessi su prestiti bancari. [4] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [5] 4.95 % sugli interessi versati a istituti finanziari non residenti. [6] 0 % tra imprese associate. [7] L’imposta alla fonte ecuadoriana è dello 0 % sugli interessi versati a istituti finanziari internazionali privati e istituti finanziari multilaterali. [8] 0 % sugli interessi pagati da un istituto finanziario cileno a una banca, a un istituto finanziario all’estero o a un istituto finanziario internazionale; 4 % sui conti correnti o sui depositi a termine presso istituti finanziari autorizzati e per gli interessi sui prestiti accordati da banche, da assicurazioni o da istituti finanziari internazionali autorizzati, così come per gli interessi pagati dal venditore di macchinari o impianti e legati ad una vendita a credito. 5 % sugli interessi da obbligazioni negoziate regolarmente.
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[9] La Thailandia può prelevare ai sensi della convenzione un’imposta del 15 %, a condi- zione che non si tratti di interessi pagati per un prestito accordato da un istituto finanzia- rio o da una società di assicurazione (cfr. [C19]). Il computo globale viene accordato per il 10 % degli interessi lordi. Quale ulteriore sgravio, solo il 95 % degli interessi lordi devono essere imposti. [10] 2 % sugli interessi di titoli di debito di una durata di almeno 5 anni; 5 % sugli interessi di obbligazioni di una durata compresa tra i 3 e i 5 anni; 8,25 % sugli interessi versati per prestiti accordati da istituti finanziari esteri al fine di finanziare l’acquisto d’equi- paggiamenti oppure sugli interessi versati a una società holding su prestiti accordati da istituti finanziari esteri al fine di finanziare l’acquisizione di partecipazioni; 10 % sugli interessi di obbligazioni di una durata fino a 12 mesi. [11] 7 % sugli interessi pagati da istituti finanziari su depositi in moneta uruguayana o su «indexed units» la cui scadenza supera un anno; 7 % sugli interessi di obbligazioni con una scadenza superiore a 3 anni emessi mediante pubblica sottoscrizione e quotate in borsa; 7 % sui certificati di reddito emessi da trust finanziari («fideicomisos financie- ros») con sottoscrizione pubblica e che sono quotati, se la loro durata è superiore ai 3 anni; 7 % sugli interessi di depositi della durata di un anno o meno; 12 % in tutti gli altri casi. [12] Il computo globale d’imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per gli interessi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [13] Sgravio integrale nello Stato della fonte sugli interessi in relazione alle vendite a credito tra imprese non collegate. [14] Nessun computo globale possibile per interessi versati tra istituti bancari. [15] L’imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %. [16] Nessun computo globale d’imposta se invece dell’imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %. [17] Computo d’imposta del 10 % degli interessi lordi di un credito approvato. [18] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era del 10 % sugli interessi. [19] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicu- razione. [20] Il computo globale d’imposta è del 10 % per gli interessi esentati dall’imposta thailan- dese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [21] 5 % sugli interessi per vendita a credito di merci da una ditta ad un’altra. [22] Per l’imposizione alla fonte degli interessi con la Turchia sono state convenute le seguenti aliquote: 0 % per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua banca centrale; 5 % per gli interessi pagati a titolo di prestito o credito accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle esportazioni da una banca export-import o da un istituto simile il cui obiettivo è promuovere le esportazioni; 15 % in tutti gli altri casi (n. 3 del protocollo). [23] 5 % per gli interessi su depositi bancari. [24] Applicabile anche agli interessi esonerati in Malaysia ai sensi della convenzione, pagati per prestiti approvati dalle autorità malesi. [25] 4,99 % sugli interessi pagati da banche e istituti finanziari peruviani su prestiti all’este- ro, così come sulle obbligazioni emesse da banche e istituti finanziari peruviani. [26] 5 % sugli interessi per prestiti di una durata di almeno 8 anni accordati nell’ambito di partenariati pubblico-privati. 1 % sugli interessi da accordi di leasing per elicotteri, aerei e i loro pezzi di ricambio. [27] Va tassato solo il 95 % del reddito lordo degli interessi. L’importo del computo globale d’imposta corrisponde al 10 % del reddito lordo integrale.
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[28] Israele prevede svariate esonerazioni. In particolare, non sono imposti gli interessi pagati alle persone fisiche, gli interessi sulle obbligazioni di Stato e i depositi bancari in valuta estera. [29] 0 % secondo il diritto interno sugli interessi di alcune obbligazioni di Stato in valuta estera. Secondo la CDI lo 0 % si applica a interessi derivanti dalla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico e su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario. [30] L’aliquota d’imposizione alla fonte può essere in alcuni casi, come ad esempio per gli interessi di certe obbligazioni, inferiore a 12,5 %. [31] Il diritto interno iraniano e la convenzione prevedono diverse esonerazioni per gli interessi, per es. per gli interessi sulle obbligazioni di Stato, sui depositi bancari, sui pre- stiti bancari o sulle vendite a credito. [32] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 5 %.
D. Canoni [1] Nessun computo globale d’imposta viene concesso per canoni che la convenzione esonera dall’imposta alla fonte nello Stato della fonte. [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [3] 5 % per rimunerazioni di leasing. [4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il «know-how». [5] Imposta alla fonte prelevata unicamente sul 60 % dell’importo lordo dei redditi derivan- ti da leasing. [6] 10 % sui canoni per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, com- merciali o scientifici nonché di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di dise- gni o di modelli, di progetti, di formule o di procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico; 5 % sui canoni per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, drammaturgica, musicale o su un’altra opera artistica, a condizione che il beneficiario effettivo sia l’autore o un suo erede; il 3 % per l’uso o la concessione in uso di notizie; nessun computo globale per i canoni di locazione (leasing) pagati a titolo di locazione connessa con un diritto d’opzione. [7] Sulla base di una clausola evolutiva della nazione più favorita. [8] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d’imposta. [9] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un’imposizione del reddito netto (art. 12 par. 4 CDI). In questo caso, nessun computo globale d’imposta. [10] Il computo globale d’imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [11] Si applica parimenti ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati con- formemente alla convenzione. [12] Viene imposto soltanto il 95 % dell’ammontare lordo. Il computo globale d’imposta corrisponde al 10 % dell’ammontare lordo. [13] 0 % tra imprese associate. [14] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era lo 0 % sui canoni. [15] […] [16] 0 % se le condizioni dell’art. 12 par. 7 della CDI sono soddisfatte (imprese associate). [17] In caso di leasing finanziario l’imposta alla fonte è dell’1 %.
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[18] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche. [19] Il computo globale d’imposta è del 10 % per i canoni esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [20] Se il pagamento concerne l’utilizzazione di diritti di proprietà industriale l’imposta alla fonte in Costa d’Avorio ammonta al 2,5 %. [21] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni per diritti d’autore su opere scien- tifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. [22] Va tassato solo il 97,5 % del reddito lordo dei canoni. L’importo del computo globale d’imposta corrisponde al 10 % del reddito lordo integrale. [23] L’imposta alla fonte algerina per l’utilizzazione di programmi informatici è del 4,8 %. [24] 5 % per l’uso o la concessione d’uso di vagoni ferroviari. [25] L’aliquota dell’imposta alla fonte sui canoni di licenza prevista dal diritto interno iraniano dipende dalla natura del creditore e dalla capacità economica.
E. Prestazioni di servizi [1] Remunerazioni pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della remunerazione) per prestazioni di servizi nell’ambito della gestione aziendale, di servizi tecnici o di consulenza. [2] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d’imposta. [3] Secondo la CDI il Pakistan può prelevare un’imposta del 7,5 % sui compensi per prestazioni di servizio; per il calcolo possono essere dedotte spese pari al massimo al
20 % dei compensi.
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