AS 2019 1781
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Modifica del 14 dicembre 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 20062 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come segue:
Titolo Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 1, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1, primo periodo 1 La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi. …
Art. 2 lett. d Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché: d. le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.
Art. 3 Beneficiari Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche.
2017-2585 1781
Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni RU 2019 alle piccole e medie imprese. LF
Art. 4 cpv. 1 lett. c
1 Sono riconosciute le organizzazioni:
c. indipendenti dall’erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed econo- mico;
Art. 6 Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite 1 Le organizzazioni riconosciute possono concedere fideiussioni ai sensi della pre- sente legge fino a concorrenza di un milione di franchi. 2 La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni ai sensi della presente legge. 3 Sono fatti salvi gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 19824 sull’assicura- zione contro la disoccupazione.
Art. 7 Spese d’amministrazione
1 La Confederazione partecipa alle spese d’amministrazione che le organizzazioni
sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni. 2 Se un’organizzazione distribuisce l’avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d’amministrazione dell’organizzazione interessata.
Art. 8 Finanziamento 1 L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2. 2 Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secon- do l’articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi. 3 Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.
Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018 I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del 14 dicem- bre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.
4 RS 837.0
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 2019.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2019.
22 maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
5 FF 2018 6677
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