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AS 2019 191

AS 2019 191

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 14 dicembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 categorie B, C e D nonché 2 sottocategorie C1, D1, C1E e D1E

1 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti:

B: autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente; combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 3500 kg; C: autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a

3500 kg;

combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; D: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente; combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

1 RS 741.51

2018-3170 191

O sull’ammissione alla circolazione RU 2019

2 La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:

C1: autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a

3500 kg, ma non a 7500 kg;

combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; D1: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di sedici, escluso quello del conducente; combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; C1E: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg; D1E: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.

Art. 6 cpv. 1 lett. c, cbis e d nonché 2

1 L’età minima per condurre veicoli a motore è:

c. per la sottocategoria A1:

1. per le motoleggere: 15 anni,

2. per gli altri veicoli: 16 anni;

cbis. per le categorie B e BE: 17 anni; d. per le categorie A, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e C1E: 18 anni;

2 Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di

veicoli pesanti AFC» possono ottenere la licenza per allievo conducente delle cate- gorie C e CE già a 17 anni compiuti. L’esame di conducente delle categorie B, C e CE può essere sostenuto al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni, mentre la licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i

18 anni.

Art. 13 cpv. 5 5 Chi, dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, intende richiedere una nuova licenza per allievo conducente deve ripetere l’esame teorico di base.

2 La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a

35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a

0,20 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:

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a. apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e sono formati da un maestro conducente della catego- ria A; b. persone formate su motoveicoli durante corsi di polizia; c. esperti della circolazione durante la propria formazione e perfezionamento. 2bis La licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza è rilasciata a chi è in possesso da almeno due anni della licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza e può dimostrare una pratica di guida ineccepibile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 6.

Art. 18 cpv. 1 1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sotto- categorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione.

Art. 19 cpv. 1 e 3 1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un maestro conducente in possesso dell’abilitazione della categoria A. Se viene rilasciata una nuova licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base non deve essere ripetuta.

3 La formazione pratica di base dura 12 ore.

Art. 21 cpv. 4 Abrogato

1bis Per essere ammessi all’esame pratico di conducente, i richiedenti una licenza di condurre della categoria B devono essere in possesso della licenza per allievo con- ducente da almeno un anno se l’hanno ottenuta prima del compimento dei 20 anni. Ciò non vale per gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC».

Art. 24 cpv. 3–5 3 La licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza è rilasciata a chi possiede una licenza per allievo conducente con limitazione della potenza e ha superato l’esame pratico di conducente. La licenza di condurre della categoria A senza limitazione della potenza è rilasciata a chi possiede una licenza per allievo conducente senza limitazione della potenza e ha superato l’esame pratico di condu- cente.

4 e 5 Abrogati

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Art. 24b Rilascio di un permesso di guida limitato o della licenza di condurre definitiva delle categorie speciali o della sottocategoria A1 1 Al titolare della licenza di condurre in prova che non abbia seguito la formazione complementare durante il periodo di prova, l’autorità cantonale rilascia un permesso di guida limitato alla giornata di formazione complementare, se intende recuperarla e presenta l’attestato di iscrizione di un organizzatore di corsi riconosciuto. 2 Al titolare della licenza di condurre in prova che non abbia seguito la formazione complementare né durante il periodo di prova né più tardi e intenda condurre solo veicoli delle categorie speciali e della sottocategoria A1, l’autorità d’ammissione può rilasciare, su richiesta: a. la licenza di condurre definitiva delle categorie speciali; b. la licenza di condurre definitiva della sottocategoria A1, a condizione che ne fosse già in possesso.

1 La formazione complementare dura sette ore e si svolge in una sola giornata.

Art. 27b Obiettivi 1 Al termine della formazione complementare i partecipanti devono essere in grado di frenare con prontezza, in modo sicuro e con la massima forza frenante tecnica- mente possibile nonché di applicare i principi di una guida rispettosa dell’ambiente ed efficiente sul piano energetico. 2 I partecipanti devono inoltre acquisire nozioni sui principali fattori di incidenti sperimentando situazioni di guida in condizioni realistiche.

Art. 27c Momento della partecipazione alla formazione complementare La formazione complementare deve essere seguita entro 12 mesi dal rilascio della licenza di condurre in prova.

Art. 27d Attestato di partecipazione al corso e comunicazione all’autorità cantonale

1 Al termine della formazione complementare l’organizzatore deve rilasciare ai

partecipanti un attestato di partecipazione sulla base del modulo di cui all’alle- gato 4a e informarne in via elettronica l’autorità cantonale. 2 L’organizzatore dei corsi che attesta la partecipazione alla formazione complemen- tare deve essere in grado di fornire all’autorità d’ammissione, per cinque anni, informazioni relative a cognome, nome, indirizzo e numero della licenza di condurre dei partecipanti.

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Art. 27e, frase introduttiva nonché lett. a ed e Per organizzare la formazione complementare è necessaria un’autorizzazione. L’autorità competente del Cantone in cui ha sede il richiedente la rilascia se constata che questi: a. dispone dei locali e delle piazze d’istruzione nonché del materiale didattico per garantire uno svolgimento senza pericoli della formazione complemen- tare e il raggiungimento degli obiettivi; e. Abrogata

Art. 43 cpv. 1 1 Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l’età minima richiesta nella presente ordinanza per i conducenti svizzeri. Per la guida senza accompagnatore di autoveicoli della catego- ria B si applica l’età minima di 18 anni.

Art. 64c cpv. 1, frase introduttiva e lett. a (concerne soltanto il testo francese), b nonché c–f (concerne soltanto il testo francese)

1 A seguito della formazione, il candidato deve essere in grado di:

b. insegnare secondo un metodo appropriato i contenuti della formazione com- plementare di cui all’articolo 27b capoversi 1 e 2;

1 Per ottenere l’attestato di competenza il candidato deve:

b. tenere, a titolo di prova, un corso che copra tutti i temi della formazione complementare.

Abrogato

Art. 148 Formazione complementare non seguita 1 I titolari di una licenza di condurre in prova che non hanno seguito la formazione complementare entro 12 mesi dal rilascio di detta licenza sono puniti con la multa fino a 300 franchi. 2 Il capoverso 1 non è applicabile se la persona dimostra di non essere stata oggetti- vamente in grado di seguire la formazione complementare. Ciò vale in particolare se: a. non ha potuto condurre veicoli a motore per revoca della licenza di con- durre; b. ha trascorso un periodo all’estero a scopo di formazione o perfezionamento;

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c. non soddisfaceva i requisiti di idoneità alla guida di cui all’articolo 14 capo- verso 2 LCStr; o d. ha prestato servizio militare in ferma continuata ai sensi dell’ordinanza del 22 novembre 20172 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 151l Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2018 1 Chi il 31 dicembre 2020 è titolare della licenza per allievo conducente della cate- goria B e non ha ancora compiuto 20 anni è ammesso all’esame pratico di condu- cente anche se possiede detta licenza da meno di un anno. 2 Chi il 31 dicembre 2019 è titolare di una licenza di condurre in prova deve seguire soltanto un giorno di formazione complementare. L’articolo 27c non è applicabile. 3 A chi ha conseguito prima del 1° gennaio 2021 la licenza di condurre di categoria A limitata a una potenza del motore di 35 kW e un rapporto tra questa e il peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg, continua ad applicarsi l’articolo 24 capoverso 5 del diritto previgente. 4 Le persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente della sottocatego- ria A1 prima del 1° gennaio 2021 e hanno svolto la formazione pratica di base della durata di otto ore conformemente al diritto previgente sono ammesse all’esame pratico di conducente. Se già titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1, tali persone ottengono la licenza di condurre senza dover superare l’esame pratico di conducente. 5 Alle persone la cui licenza di condurre è limitata alla guida di veicoli provvisti di dispositivi che agevolano il cambio di marcia o a trazione elettrica la limitazione è soppressa, su richiesta, se non vi sono carenze nell’idoneità alla guida. 6 I titolari di una licenza di condurre cartacea devono sostituirla entro il 31 gennaio 2024 con un documento in formato carta di credito. Come data di rilascio del nuovo documento va riportata la data del giorno in cui l’autorità cantonale ha proceduto alla sostituzione. Trascorso il suddetto termine, i documenti cartacei perdono la loro validità come attestato delle autorizzazioni a condurre.

Art. 151m Valutazione delle modifiche del 14 dicembre 2018 relative all’età minima per l’ottenimento di determinate licenze per allievo conducente 1 Entro tre anni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’età minima di 17 anni per l’ottenimento della licenza per allievo conducente della categoria B o BE (art. 6 cpv. 1 lett. cbis, 22 cpv. 1bis e all. 12 n. I lett. b), il DATEC ne valuta gli effetti. 2 Esso pubblica i risultati della valutazione e presenta al Consiglio federale una proposta circa il seguito da dare.

2 RS 512.21

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II

1 L’annesso dell’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 4a è sostituito dalla versione qui annessa.

3 L’allegato 12 è modificato come segue:

N. I lett. b Sono ammessi all’esame pratico di conducente: b. i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che

1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della

categoria B,

2. sono in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un

anno, se l’hanno ottenuta prima di aver compiuto 20 anni (art. 22), e

3. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18);

N. V Categoria A illimitata e Categoria A limitata a 35 kW Categoria A un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza senza limitazione del motore di oltre 35 kW o un rapporto tra potenza del della potenza: motore e peso a vuoto superiore a 0,20 kW/kg e due posti a sedere; Categoria A un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza con limitazione del motore di al massimo 35 kW e un rapporto tra potenza della potenza: del motore e peso a vuoto di al massimo 0,20 kW/kg e due posti a sedere; sono esclusi i motoveicoli della sottocategoria

III La presente ordinanza entra in vigore come segue: 1. gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 88a capoverso 1, 151l capoversi 5 e 6 nonché l’annesso dell’allegato 4, il 1° febbraio 2019; 2. gli articoli 24b, 27a capoverso 1, 27b, 27c, 27d, 27e frase introduttiva non- ché lettere a ed e, 64c capoverso 1 lettera b, 64d capoverso 1 lettera b, 148, 151l capoverso 2 nonché l’allegato 4a, il 1° gennaio 2020;

3. le altre disposizioni, il 1° gennaio 2021.

14 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 4 (art. 11)

Annesso

Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre

Categorie: A: Motoveicoli; B: Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente; combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 3500 kg; C: Autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a

3500 kg;

combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; D: Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente; combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; BE: Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio la cui combinazione non rientri nella categoria B; CE: Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg; DE: Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg. Sottocategorie: A1: Motoveicoli con una cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW; B1: Quadricicli a motore e tricicli a motore con peso a vuoto massimo non superiore a 550 kg; C1: Autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a

3500 kg, ma non superiore a 7500 kg;

combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

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D1: Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto, ma meno di sedici posti a sedere, escluso quello del conducente; combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; C1E: Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg; D1E: Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone. Categorie speciali: F: Veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h, esclusi i motovei- coli; G: Veicoli a motore agricoli con una velocità massima di 30 km/h, esclusi i veicoli speciali; M: Ciclomotori.

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Allegato 4a

Attestato di formazione complementare

Cognome: ................................................................................................................... Nome: ......................................................................................................................... Data di nascita: ........................................................................................................... Via e n.: ...................................................................................................................... NPA/località: .............................................................................................................. Numero licenza di condurre: ......................................................................................

Attestato di partecipazione ai corsi di formazione complementare Data di scadenza della licenza di condurre in prova: .......................................................................................................................................

Corso di formazione complementare

Timbro e firma dell’organizzatore:...................................................................................................... Data: ...........................................................................................................................

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