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AS 2019 2829

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati)

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Modifica del 16 marzo 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 7 settembre 20171; visto il parere del Consiglio federale del 1° novembre 20172, decreta:

I La legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali è modificata come segue:

Art. 43a Osservazione 1 L’assicuratore può osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro, nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo se: a. in base a indizi concreti si può ritenere che l’assicurato percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite; b. altrimenti gli accertamenti risulterebbero vani o eccessivamente difficili. 2 L’osservazione è ordinata da una persona che esercita funzioni direttive nell’am- bito in cui rientra il caso da trattare o nell’ambito delle prestazioni dell’assicuratore. 3 L’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato è soggetto ad autorizza- zione.

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Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2019

4 L’assicurato può essere osservato soltanto se:

a. si trova in un luogo accessibile al pubblico; oppure b. si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico. 5 Un’osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell’arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell’osservazione. Questo periodo di sei mesi può essere prorogato al massimo di sei mesi, se sussistono motivi sufficienti. 6 L’assicuratore può commissionare l’osservazione a specialisti esterni. Questi devo- no rispettare l’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 e possono utilizzare le infor- mazioni ottenute esclusivamente nel quadro del mandato loro conferito. L’assicu- ratore può utilizzare il materiale ottenuto in occasione di un’osservazione svolta da un altro assicuratore ai sensi della presente legge o da un assicuratore ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori, oppure svolta su incarico di questi ultimi, se tale osservazione soddisfaceva le condizioni di cui ai capoversi 1–5. 7 Al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione, l’as- sicuratore informa l’assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell’osservazione svolta. 8 Se l’osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l’assicuratore: a. emana una decisione che indica il motivo, il tipo e la durata dell’osser- vazione svolta; b. distrugge il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione dopo che la decisione è passata in giudicato, se l’assicurato non ha richiesto esplicita- mente che esso resti agli atti.

9 Il Consiglio federale disciplina:

a. la procedura applicabile alla consultazione da parte dell’assicurato di tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione; b. la conservazione e la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell’os- servazione; c. le esigenze relative agli specialisti incaricati dell’osservazione.

Art. 43b Osservazione: autorizzazione dell’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato 1 Se intende ordinare un’osservazione che prevede l’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato, l’assicuratore sottopone al tribunale competente una doman- da con: a. l’indicazione dell’obiettivo specifico dell’osservazione; b. i dati relativi alle persone interessate dall’osservazione;

4 RS 961.01

Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2019

c. le modalità previste dell’osservazione; d. la giustificazione della necessità dell’impiego di strumenti tecnici per loca- lizzare l’assicurato, nonché le ragioni per cui, senza l’impiego di tali stru- menti, gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure risul- terebbero vani o eccessivamente difficili; e. l’indicazione dell’inizio e della fine dell’osservazione nonché il termine en- tro il quale essa deve essere eseguita; f. i documenti essenziali ai fini dell’autorizzazione. 2 Il presidente della corte competente del tribunale competente decide quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dell’assicuratore motivando succintamente la sua decisione; può delegare la decisione a un altro giu- dice.

3 Può concedere un’autorizzazione limitata nel tempo o vincolarla a oneri oppure

esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

4 Il tribunale competente è:

a. il tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’as- sicurato; b. il Tribunale amministrativo federale, se l’assicurato è domiciliato all’estero.

Art. 79 cpv. 3 3 Nell’ambito di procedimenti penali per violazione dell’articolo 148a del Codice penale e dell’articolo 87 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicuratore può avvalersi nel procedi- mento dei diritti dell’accusatore privato.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018 Consiglio nazionale, 16 marzo 2018 La presidente: Karin Keller-Sutter Il presidente: Dominique de Buman La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

5 RS 831.10

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Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 25 novembre 2018 6.

2 Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il decreto

d’accertamento7.

7 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

6 FF 2019 4889 7 DCF del 29 agosto 2019 che accerta l’esito della votazione popolare del 25 novembre

2018. Questa legge entra in vigore il 1° ottobre 2019.
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