AS 2019 2951
AS 2019 2951
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 19 settembre 2019
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20161 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue:
Art. 2e, nota a piè di pagina Le partite di pulcini di un giorno e di uova da cova importate secondo gli arti coli 2–2d devono riportare nel certificato sanitario di cui all’articolo 20 e all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE2 la seguente indicazione: «La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/2473 della Commissione».
Art. 3, nota a piè di pagina L’importazione di carni di pollame dalle zone di protezione elencate nell’allegato è vietata a meno che non siano trattate termicamente ai sensi della direttiva
1 RS 916.443.102.1
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 2a lettre a.
3 Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/616, GU L 105 del 16.4.2019, pag. 31. 4 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.
2019-3151 2951
Istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2019 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Art. 4 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina
2 È autorizzata l’importazione di uova da consumo:
a. provenienti dalle zone di protezione, se l’importatore è in grado di dimostra- re che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE5;
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 21 settembre 20196.
19 settembre 2019 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Prisca Grossenbacher
5 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunita- rie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/662, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134. 6 Pubblicazione urgente del 20 settembre 2019 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2019 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Allegato (art. 2–4)
Stati membri e zone interessati
1 Zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone
di restrizione negli Stati membri dell’UE colpiti Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti e le zone di protezione, le zone di sor- veglianza e le ulteriori zone di restrizione sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, (UE) 2017/247 del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/616, GU L 105 del 16.4.2019, pag. 31.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 elenca le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone di restrizione come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza Parte C ulteriori zone di restrizione
2 Stati membri dell’UE colpiti
Al momento non vi sono Stati membri dell’UE con zone di protezione, zone di sorveglianza o con ulteriori zone di restrizione secondo la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
Istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2019 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV