AS 2019 3041
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del 20 settembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art 13a Obbligo di notificazione per frontalieri provenienti da Stati non membri dell’UE/AELS 1 Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, il frontaliere cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) deve notificare il cambiamento d’impiego all’autorità competente nel luogo di lavoro.
2 La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.
Art. 71a cpv. 1 lett. b nonché 3 1 Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto partico- lare: b il richiedente l’asilo per la durata della procedura d’asilo (permesso N) se- condo l’articolo 42 LAsi, qualora sia attribuito a un Cantone; 3 Il richiedente l’asilo che non è stato attribuito a un Cantone riceve una conferma per la durata della procedura d’asilo secondo l’articolo 42 LAsi.
Art. 71b cpv. 3 lett. a
3 La carta di soggiorno non biometrica può essere rilasciata:
a. sotto forma di carta senza microchip;
1 RS 142.201
2019-2055 3041
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019
Art. 71e cpv. 2 e 4 2 L’autorità competente per il rilascio della carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente e ne registrano la firma. Per il rilascio del primo permesso N per richiedenti l’asilo, l’operazione è effettuata dalla SEM. 4 Per la carta di soggiorno biometrica l’autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell’indice sinistro e dell’indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell’impronta o di ferita al polpastrello è rilevata l’impronta del dito medio, dell’anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell’altra mano.
Art. 71g, rubrica Attualizzazione della carta di soggiorno
Art. 71i Rilascio di una nuova carta di soggiorno in un’altra lingua ufficiale Se lo straniero trasferisce il proprio domicilio in un Comune o in un Cantone con un’altra lingua ufficiale, il Cantone può rilasciare una nuova carta di soggiorno in quella lingua.
Art. 90a È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negli- genza, viola: a. l’obbligo di notificazione secondo l’articolo 13a; b. l’obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli arti- coli 63 o 72.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.
20 settembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3042
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019
Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 22 maggio 20022 sull’introduzione della libera
circolazione delle persone
Titolo prima dell’art. 4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 6 Carta di soggiorno
1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 9 cpv. 3 3 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all’autorità competente nel luogo di lavoro. La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.
Art. 32, rubrica Sanzioni amministrative
Art. 32a Disposizioni penali
1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per
negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 1 bis.
2 È punito con una multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per
negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 3.
2 RS 142.203
3043
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019
2. Ordinanza del 24 ottobre 20073 sugli emolumenti LStrI
Art. 8 Emolumenti cantonali massimi 1 Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a: Fr.
a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso 95 b. per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri 95 c. per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione 95 d. per il rilascio del permesso di domicilio 95 e. per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri 75 f. per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certi- ficante il domicilio 65 g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero 65 h. per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provviso- riamente 40 i. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale 25 j. per tutti i cambiamenti nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) che non richiedono il rilascio di una nuova carta di soggiorno, nello specifico per il cambiamento di indirizzo 30 k. per la conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipen- denti 25 l. per la verifica, la registrazione e il trattamento in SIMIC di tutte le restanti modifiche alla carta di soggiorno 40 m. per il rilascio di un duplicato 40 2 Gli emolumenti cantonali massimi relativi all’allestimento e alla produzione delle carte di soggiorno ammontano a: Fr.
a. per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno biometrica 22 b. per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno non biometrica 10
3 RS 142.209
3044
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019
3 Gli emolumenti cantonali massimi relativi al rilevamento e alla registrazione dei dati ammontano a: Fr.
a. per il rilevamento e la registrazione dei dati biometrici in vista del rilascio della carta di soggiorno biometrica 20 b. per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma in vista del rilascio della carta di soggiorno non biometrica 15 4 Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC 4 o di uno Stato membro dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato parte dell’ALC o in uno Stato membro dell’AELS per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile, vigono gli emolumenti massimi seguenti: a. l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera a, b, c o e, non- ché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il ca- poverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capoverso 3 lettera b, ammonta a 65 franchi al massimo; b. la competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento sup- plementare se le persone interessate presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a); c. per le persone non coniugate e minori di 18 anni, l’emolumento per le pro- cedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capover- so 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capo- verso 3 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a
20 franchi al massimo.
5 Per i cittadini di uno Stato non parte dell’ALC e non membro dell’AELS, membri
della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS, vigono gli emolumenti massimi seguenti: a. l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capover- so 2 lettera a e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capo- verso 3 lettera a, ammonta a 65 franchi al massimo; b. per le persone non coniugate e minori di 18 anni, l’emolumento per le pre- stazioni di cui alla lettera a del presente capoverso ammonta a 30 ranchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 20 franchi al massimo. 6 Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capo- versi 1, 4 e 5.
4 RS 0.142.112.681
3045
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019
7 Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.
3. Ordinanza 1 dell’11 agosto 19995 sull’asilo
Art. 30 1 Se il richiedente l’asilo è stato attribuito a un Cantone, l’autorità cantonale gli rilascia una carta di soggiorno N; essa ha una durata di validità limitata a un anno ed è rinnovabile. Negli altri casi il richiedente l’asilo riceve una conferma. La carta di soggiorno N e la conferma attestano unicamente il deposito della domanda d’asilo e valgono nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documenti d’identità. Non autorizzano a varcare la frontiera. 2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno N non può essere desunto un diritto di residenza. 3 La carta di soggiorno N è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
Art. 45 Documento d’identità (art. 74 LAsi)
1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le
persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera. 2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza. 3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
Art. 46 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 55ter Disposizione transitoria della modifica del 20 settembre 2019 In deroga all’articolo 30 capoverso 1, le carte di soggiorno N rilasciate entro il 30 giugno 2021 hanno una durata di validità massima di sei mesi.
5 RS 142.311
3046
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
3047
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2019
3048