AS 2019 339
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)
Modifica del 7 dicembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 aprile 20181 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:
Art. 2 lett. a e b La presente ordinanza si applica: a. alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2023; b. ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 gennaio 2023;
Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva, 4, primo periodo (concerne soltanto il testo france- se) e secondo periodo 3 La significatività dell’aumento dell’offerta è valutata rispetto all’offerta comples- siva esistente; per aumento significativo dell’offerta si intende: 4… Questo vale, in particolare, se vengono ripresi bambini, personale o parti dell’infrastruttura della struttura di custodia collettiva diurna esistente.
Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva, 4, primo periodo (concerne soltanto il testo france- se) e secondo periodo 3 La significatività dell’aumento dell’offerta è valutata rispetto all’offerta comples- siva esistente; per aumento significativo dell’offerta si intende:
1 RS 861.1
2018-3134 339
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. O RU 2019
4… Questo vale, in particolare, se vengono ripresi bambini, personale o parti dell’infrastruttura della struttura di custodia parascolastica esistente.
Art. 12 cpv. 1 lett. b
1 La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:
b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parasco- lastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull’arco di almeno sei anni, nonché una prova concreta del bisogno con un elenco degli iscritti;
Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3 lett. b 2 Nel quadro dell’offerta di servizi per la custodia di bambini in età prescolastica sono considerati: b. orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supple- mentari alla settimana o almeno due settimane supplementari all’anno, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a o agli orari di apertura precedenti l’ampliamento, se questi erano più lunghi degli orari di apertura di cui alla lettera a. 3 Nel quadro dell’offerta di servizi per la custodia parascolastica sono considerati:
b. orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supple- mentari alla settimana o almeno otto settimane supplementari all’anno du- rante le vacanze scolastiche, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a o agli orari di apertura precedenti l’ampliamento, se questi erano più lunghi degli orari di apertura di cui alla lettera a.
Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3
1 Fino al 28 febbraio 2019 possono essere presentate:
a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento tra il 1° e il 28 febbraio 2019; b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano tra il 1° e il 28 febbraio 2019.
2 Fino al 30 gennaio 2023 possono essere presentate:
a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2023; b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano al più tardi il 31 gennaio 2023. 3 Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 30 gennaio 2019 e inserite in una lista di attesa secondo l’ordine di priorità stabilito conformemente all’arti- colo 4 capoverso 3 LACust sono esaminate come nuove domande.
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. O RU 2019
Art. 42 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 e, fatti salvi i capoversi 2 e 3, ha effetto sino al 30 giugno 2023. 2 I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l’articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019.
3 La durata di validità di cui al capoverso 2 è prorogata fino al 31 gennaio 2023.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
7 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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