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AS 2019 3411

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

Modifica del 23 ottobre 2019

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i generatori aerosol è modificata come segue:

Art. 8 Riempimento A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

Tenore dei gas Pressione à 50 C

Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità 12 bar con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiam- 13,2 bar mabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo 15 bar di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

Art. 14 cpv. 1 lett. c–g e 3

1 Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:

c. qualunque sia il contenuto:

1. quando l’aerosol è classificato come «non infiammabile» secondo i cri-

teri di cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 3 secon- do l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (rego-

1 RS 817.023.61

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Generatori aerosol. O del DFI RU 2019

lamento UE-CLP)2 nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici (OPChim),

2. quando l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri di

cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri ele- menti della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 2 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secon- do l’allegato 2 numero 1 OPChim,

3. quando l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» se-

condo i criteri di cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Pericolo» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 1 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella ver- sione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim,

4. se l’aerosol è un prodotto destinato al grande pubblico: il consiglio di

prudenza P102 secondo l’allegato IV parte 1 tabella 6.1 del regola- mento UE-CPL nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim; d–g Abrogate 3 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera c devono distinguersi nettamente rispet- to al resto del testo.

Art. 19a Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019 Gli oggetti d’uso ai sensi della presente ordinanza non conformi alla modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II L’allegato 4 è modificato come segue: Propellenti ammessi secondo i settori d’impiego N. 3.10 Abrogato

2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. 3 RS 813.11

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

23 ottobre 2019 Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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