Lexipedia

AS 2019 3441

AS 2019 3441

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 4 novembre 2019

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone con un rischio elevato riguardo all’introduzione della peste suina afri- cana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE2;

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 916.443.107 2 Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1805, GU L 276 del 29.10.2019, pag. 21.

2019-3683 3441

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2019 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

III La presente ordinanza entra in vigore il 6 novembre 20193.

4 novembre 2019 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 Pubblicazione urgente del 5 novembre 2019 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2019 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Allegato (art. 3–6)

Stati membri e zone interessati

N. 1

1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE

Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introdu- zione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1805, GU L 276 del 29.10.2019, pag. 21.

Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II) Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione endemica

Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della deci- sione di esecuzione 2014/709/UE: Belgio Estonia Lettonia Lituania Polonia

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2019 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Romania Slovacchia Ungheria

Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Belgio Bulgaria Estonia Lettonia Lituania Polonia Romania Slovacchia Ungheria

Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Bulgaria Lituania Polonia Romania Slovacchia

Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia

AS 2019 3441 | Lexipedia | Lexipedia