AS 2019 3535
AS 2019 3535
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
Modifica del 12 novembre 2019
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 14 novembre 20193.
12 novembre 2019 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente del 13 novembre 2019 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2019-3763 3535
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2019 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI
Allegato 1 (art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
N. 81
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
81. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del
esecuzione (UE) 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l’importazione 2016/6 di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 140.