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AS 2019 3571

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del 6 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 5a cpv. 1 e 1bis 1 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda del gestore dell’infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un’autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 8a Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/7982 e nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/7623. 1bis Se la domanda è conforme anche ai requisiti previsti nell’allegato I del succitato regolamento, l’autorizzazione di sicurezza si estende anche alle seguenti attività: a. corse per la manutenzione della propria infrastruttura; b. corse di intervento; c. servizi di manovra sulla propria infrastruttura; d. corse nell’ambito della gestione di un compito sistemico affidata dall’UFT; e. corse d’istruzione.

1 RS 742.141.1 2 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

3 Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che

stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26.

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Art. 5b cpv. 1 e 3 1 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda dell’impresa di trasporto ferroviario di rilascio o di rinnovo di un certificato di sicurezza secondo l’articolo 8e Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/7984 e nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/7625 nonché contenere i dati secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/7636. 3 L’UFT decide in merito alla domanda di rilascio o di rinnovo del certificato di sicurezza entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.

Art. 5d cpv. 2 2 Un utente di un binario di raccordo può oltrepassare il punto di raccordo senza certificato di sicurezza, sempre che: a. sulla base delle informazioni messe a disposizione dal gestore dell’infrastruttura, si sia assicurato che il veicolo è compatibile con la tratta; e b. il gestore dell’infrastruttura abbia confermato che il percorso tra il binario di raccordo e il binario di stazione utilizzato presenti un dispositivo di prote- zione assoluta contro possibili percorsi treno.

Art. 5e Procedura dell’UFT La procedura dell’UFT di rilascio e di rinnovo è retta: a. nel caso dell’autorizzazione di sicurezza per i gestori dell’infrastruttura: dall’articolo 12 della direttiva (UE) 2016/7987; b. nel caso del certificato di sicurezza per le imprese di trasporto ferroviario: dall’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 nonché dall’articolo 6 e dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/7638.

Art. 5f Autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza europei ed esteri

1 Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza

dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA), l’UFT può rinunciare a verificare se sono soddisfatti i requisiti il cui adempimento risulta dal certificato stesso.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.

6 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5b cpv. 1.

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2 Per le tratte in prossimità della frontiera e per le corse su siffatte tratte, l’UFT può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri, senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati.

Art. 5ibis Manutenzione dei veicoli La persona responsabile della manutenzione dei veicoli secondo l’articolo 17b Lferr deve gestire a tale scopo un sistema conforme ai requisiti dell’articolo 14 paragrafi 2 e 3 e dell’allegato III della direttiva (UE) 2016/7989.

Art. 5k Processo di monitoraggio Alle imprese ferroviarie e alle persone responsabili della manutenzione dei veicoli si applicano gli obblighi sul processo di monitoraggio previsti negli articoli 3–5 e nell’allegato del regolamento (UE) n. 1078/201210.

Art. 6b Corse di prova 1 L’UFT autorizza corse di prova del veicolo sull’infrastruttura ferroviaria a condi- zione che le stesse siano necessarie per il rilascio dell’autorizzazione di esercizio e che il richiedente provi all’UFT che la sicurezza è garantita. 2 Per le corse di prova i gestori dell’infrastruttura sono soggetti ai doveri stabiliti all’articolo 21 paragrafi 3 e 5 della direttiva (UE) 2016/79711 e all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/54512.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.

10 Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione, GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8. 11 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44. 12 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66.

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Art. 7 cpv. 4 4 La dichiarazione di conformità per i veicoli destinati a essere impiegati su tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1) è retta dall’articolo 15 della direttiva (UE) 2016/79713 e dall’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25014.

Art. 9 cpv. 4 4 Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza, l’UFT svolge la sua attività di vigilanza basandosi sul regolamento delegato (UE) 2018/76115.

Art. 12a Controlli prima dell’impiego di un veicolo Prima dell’impiego di un veicolo le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell’infrastruttura svolgono le attività di controllo stabilite all’articolo 23 paragrafi 1 e 2 della direttiva (UE) 2016/79716.

Art. 12abis Ex articolo 12a

Art 15b cpv. 1 1 I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai compo- nenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell’allegato III della direttiva (UE) 2016/79717.

Art. 15c Messa in esercizio di sottosistemi (art. 23c cpv. 1 Lferr)

I nuovi sottosistemi dei settori infrastrutture, energia, controllo-comando dei treni, segnalamento e materiale rotabile (sottosistemi di natura strutturale secondo l’allegato II della direttiva (UE) 2016/79718) possono essere messi in esercizio

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

14 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi con- formemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011, versione della GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9. 15 Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

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soltanto se l’UFT ha rilasciato un’autorizzazione d’esercizio per il veicolo o l’infra- struttura di cui fanno parte.

Art. 15d cpv. 2

2 Un’autorizzazione d’esercizio per la modifica di un veicolo è necessaria se lo

prevede l’articolo 21 paragrafo 12 della direttiva (UE) 2016/79719.

Art. 15e cpv. 1–3 1 Le STI vanno osservate per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e i rinnovi, sempre che non vi siano motivi di deroga secondo l’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/79720.

2 Su domanda, l’UFT può autorizzare deroghe a determinate STI se vi è un motivo

di deroga secondo l’articolo 7 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/797.

3 Abrogato

Art. 15g cpv. 1, nota a piè di pagina e 2 1 L’UFT comunica al registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati i dati menzionati nell’allegato II della decisione di esecuzione 2011/665/UE21, entro le scadenze indicate nell’allegato I di tale decisione. 2 Il registro è accessibile alle autorità nazionali di sicurezza e all’ERA. È reso acces- sibile al pubblico non appena l’ERA ha convalidato i dati.

Art. 15h, rubrica Prove necessarie (art. 23c cpv. 2 Lferr)

Art. 15i, rubrica Attestato di sicurezza per l’infrastruttura (art. 23c cpv. 4 Lferr)

Art. 15ibis Attestato di sicurezza per veicoli (art. 23c cpv. 4 Lferr)

Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l’impresa ferroviaria deve presentare i documenti di cui all’articolo 21 capoverso 3

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

21 Decisione di esecuzione 2011/655/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32; modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.

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della direttiva (UE) 2016/79722 nonché di cui agli articoli 28–30 e allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/54523.

Art. 15j Valutazione della conformità (art. 23j Lferr)

1 La valutazione della conformità di componenti di interoperabilità è retta

dall’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/79724, dalle STI, dagli articoli 4 e 5 e dall’allegato I della decisione 2010/713/UE25 nonché dall’allegato V del regolamen- to di esecuzione (UE) 2019/25026. 2 La valutazione della conformità di sottosistemi è retta dall’articolo 15 e dall’alle- gato IV della direttiva (UE) 2016/797, dalle STI, dall’articolo 6 e dall’allegato I della decisione 2010/713/UE nonché dagli allegati IV e V del regolamento di esecu- zione (UE) 2019/250.

Art. 15l, rubrica e cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 15m cpv. 1, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese.

Art. 15n cpv. 2 2 Il richiedente deve provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni, for- nendo all’UFT le seguenti dichiarazioni: a. per i sottosistemi di natura strutturale secondo l’allegato II numero 1 lette- ra a della direttiva (UE) 2016/79727: le dichiarazioni «CE» di verifica secon- do l’articolo 15 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797 e secondo gli alle- gati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25028; b. per i componenti di interoperabilità: le dichiarazioni «CE» secondo l’arti- colo 9 della direttiva (UE) 2016/797 e secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250.

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

25 Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.

26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

28 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

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Art. 15o Riconoscimento di autorizzazioni europee ed estere 1 I veicoli ammessi alla circolazione dall’ERA o da un’autorità estera per l’esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un’autorizzazione supplementare dell’UFT se sono definiti in modo completo nelle STI. 2 Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non è verificato se può essere desunto dall’autorizzazione d’esercizio dell’ERA o di un’autorità estera.

Art. 15p, rubrica e cpv. 1, introduzione Esami da parte dell’UFT per l’infrastruttura 1 L’UFT verifica che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l’attestato di sicurezza dell’infrastruttura. Verifica in particolare che:

Art. 15pbis Esami da parte dell’UFT per i veicoli L’UFT verifica secondo l’articolo 21 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/79729, che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l’attestato di sicu- rezza dei veicoli, in particolare: a. esamina la completezza della domanda secondo l’articolo 32 del regolamen- to di esecuzione (UE) 2018/54530; b. valuta la domanda secondo gli articoli 38–40 e gli allegati II e III del rego- lamento di esecuzione (UE) 2018/545; c. classifica le problematiche secondo l’articolo 41 del regolamento di esecu- zione (UE) 2018/545 e, in caso di dubbio giustificato, procede secondo l’articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545; d. decide secondo gli articoli 43 paragrafi 1–6 e 45–49 del regolamento di ese- cuzione (UE) 2018/545.

Art. 15r cpv. 2 2 Per il rimanente agli organismi notificati si applicano i requisiti di cui agli arti- coli 30–32 della direttiva (UE) 2016/79731.

Art. 15s cpv. 1 1 Gli organismi notificati sono soggetti ai diritti e doveri stabiliti agli articoli 34, 41 e 42 nonché nell’allegato IV della direttiva (UE) 2016/79732, nelle STI e nella deci- sione 2010/713/UE33.

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15j cpv. 1.

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Art. 15t cpv. 4 4 Agli organismi designati si applicano inoltre le esigenze di cui all’articolo 45 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/79734.

Art. 15ubis Doveri degli organismi designati Gli organismi designati sono soggetti ai doveri stabiliti all’articolo 45 paragrafi 2 e 3 della direttiva (UE) 2016/79735.

Art. 83h Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2019 1 Le autorizzazioni d’esercizio rilasciate o riconosciute conformemente al diritto anteriore rimangono valide. 2 Fino a che non inserisce nel registro dell’infrastruttura le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete secondo l’articolo 15f capoverso 2, il gestore dell’infrastruttura deve esaminare la compatibilità dei veicoli con l’infrastruttura da percorrere sulla base dei dati messi a disposizione dall’impresa di trasporto ferroviario. Deve con- durre l’esame gratuitamente entro dieci giorni lavorativi e comunicare all’impresa di trasporto ferroviario quali veicoli sono compatibili con l’infrastruttura da percorrere.

3 Le domande di autorizzazione d’esercizio di veicoli inoltrate entro il

15 giugno 2020 sono valutate, su richiesta, in base alle disposizioni vigenti fino al 30 novembre 2019, qualora fosse necessario per il rilascio di un’autorizzazione d’esercizio estera.

4 Le domande per certificati di sicurezza inoltrate entro il 15 giugno 2020 sono

valutate, su richiesta, in base alle disposizioni vigenti fino al 30 novembre 2019, se l’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza estero.

II L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

6 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

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Allegato 7 (art. 15b cpv. 2)

Specifiche tecniche di interoperabilità

N. 2–8 e 11

2. Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011,

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeu- ropeo, GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11; modificato da ultimo dal regola- mento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103.

3 Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016,

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo- comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea, ver- sione della GU L 158 del 15.6.2016. pag. 1.

4 Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa

alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e ge- stione del traffico del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifi- ca la decisione 2007/756/CE, GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 013/710/UE, GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35.

5 Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013,

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materia- le rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/924 del- la Commissione, dell’8 giugno 2015, GU L 150 del 17.6.2015, pag. 10.

6 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modifi- cato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1

7. Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione del 18 novembre 2014

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Ener- gia» del sistema ferroviario dell’Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione del 13 giugno 2018, GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16.

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8 Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,

relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Mate- riale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passegge- ri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione del 13 giugno 2018, GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16.

11 Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014,

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Appli- cazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 mag- gio 2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356.

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