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AS 2019 3699

Ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

Ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

del 13 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1; in conformità alla Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 20112 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ordina:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’attuazione di misure della Confederazione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; b. l’attuazione di misure della Confederazione per promuovere la collabora- zione e il coordinamento tra attori pubblici e privati nel settore della preven- zione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica; c. la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure secondo le lettere a e b attuate da terzi; d. la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a terzi che attuano regolarmente misure secondo le lettere a e b.

RS 311.039.7

2019-0428 3699

O contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica RU 2019

Art. 2 Scopo La presente ordinanza si prefigge di: a. contribuire a prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l’aborto forzato e la sterilizzazione for- zata; b. promuovere il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica in Svizzera.

Sezione 2: Misure

Art. 3 Genere di misure

1 Sono considerate misure i programmi, i progetti e le attività regolari.

2 Si intende per:

a. programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che per- seguono un obiettivo globale comune; b. progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una volta sola, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qua- lità; c. attività regolari: attività ricorrenti con obiettivi definiti volti a mantenerle o svilupparle.

Art. 4 Obiettivi Le misure servono in particolare: a. all’informazione, alla sensibilizzazione e al trasferimento di conoscenze a un ampio pubblico; b. alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze degli specialisti; c. alla consulenza; d. al coordinamento e alla messa in rete di organizzazioni pubbliche e private; e. alla garanzia della qualità e alla valutazione delle misure di prevenzione; f. alla ricerca.

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Art. 5 Misure della Confederazione

1 La Confederazione può attuare le misure seguenti:

a. programmi e progetti a livello nazionale, di regione linguistica o intercanto- nale; b. altri programmi e progetti con carattere di modello, che possono essere tra- sposti in altre regioni o che permettono di sperimentare nuove strategie e metodi e che, per questo, sono d’interesse nazionale. 2 Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizza- zioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera.

3 Consulta previamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

Art. 6 Misure di terzi 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera per l’attuazione di misure in Svizzera. 2 Può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera che attuano regolarmente misure in Svizze- ra. 3 Non concede aiuti finanziari per l’attuazione di misure che comprendono attività politiche e lobbistiche.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 7 Principi 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

2 Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento fede- rale dell’interno (DFI) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle do- mande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu). 4 Il DFI stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari. In merito consulta previamente i Cantoni.

Art. 8 Condizioni materiali Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 sono concessi soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

3 RS 616.1

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a. le misure sono attuate a livello nazionale, di regione linguistica o intercanto- nale oppure hanno carattere di modello e possono essere trasposte in altre regioni; b. le misure sono direttamente legate alla prevenzione di una o più forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul e sono imperniate su attività che mirano a prevenire queste forme di violenza; c. le misure rispondono a un bisogno comprovato, sono sufficientemente moti- vate e il loro scopo può essere raggiunto in maniera efficace ed economica; d. le misure permettono di conseguire il maggior impatto possibile; e. l’organizzazione che attua le misure dispone di competenze tecniche nel set- tore della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della vio- lenza domestica; f. l’organizzazione che attua le misure si impegna a mettere a disposizione del pubblico, gratuitamente o a un prezzo ragionevole, eventuali risultati, pro- dotti e servizi e a informarlo su questi risultati, prodotti e servizi.

Art. 9 Importo 1 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 ammon- tano al massimo al 50 per cento delle uscite computabili per la relativa misura. Sono computabili le uscite direttamente connesse alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura. 2 Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 ammon- tano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui questi dispongono annualmente.

Art. 10 Calcolo 1 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 sono calcolati in funzione: a. del genere, dell’importanza nazionale e dell’urgenza della misura; b. dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione; c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi. 2 Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 sono calcolati in funzione: a. del genere e dell’importanza nazionale dell’attività dell’organizzazione; b. dell’interesse che l’attività dell’organizzazione riveste per la Confedera- zione; c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

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Art. 11 Versamento La Confederazione può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4: Disposizioni procedurali

Art. 12 Base legale e forma giuridica 1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della

2 La Confederazione concede gli aiuti finanziari sulla base di:

a. una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per le misu- re di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1; b. un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2.

3 Gli aiuti finanziari sono concessi per una durata massima di quattro anni, con

riserva della disponibilità creditizia.

Art. 13 Domande

1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all’Ufficio federale per

l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU). 2 Esse devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo persegui- to. Se reputa una domanda incompleta, l’UFU dà al richiedente la possibilità di completarla. 3 Le domande di aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capover- so 1 devono contenere in particolare: a. indicazioni complete sul richiedente; b. una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti; c. lo scadenzario per l’attuazione della misura; d. un preventivo dettagliato delle spese. 4 Le domande di aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capover- so 2 devono contenere in particolare: a. indicazioni complete sul richiedente; b. una descrizione dettagliata delle misure attuate regolarmente, con indicazio- ni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti; c. indicazioni sul finanziamento e sul preventivo dell’organizzazione.

4 RS 616.1

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5 L’UFU emana direttive concernenti la procedura di domanda. In tali direttive

stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle domande.

Art. 14 Esame delle domande e decisione

1 L’UFU esamina le domande e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

2 Per l’esame delle domande può ricorrere a perizie esterne.

3 La decisione stabilisce in particolare:

a. lo scopo dell’aiuto finanziario; b. l’importo dell’aiuto finanziario; c. i rapporti richiesti.

4 Il rifiuto di una domanda avviene per scritto e va motivato.

Art. 15 Condizioni e oneri La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni o agli oneri seguenti: a. coordinamento con altre misure; b. collaborazione con altri attori; c. ricorso a specialisti; d. verifica dell’attuazione e degli effetti della misura (valutazione).

Sezione 5: Obblighi dei beneficiari di aiuti finanziari

Art. 16 Informazione e rendiconto 1 Chi riceve contributi secondo l’articolo 6 deve fornire all’UFU in qualsiasi mo- mento informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permettergli di consultare i pertinenti documenti. 2 Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve inoltre rendere conto periodicamente all’UFU della propria gestione e della propria contabilità.

Art. 17 Presentazione di rapporti 1 Chi riceve contributi per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 deve presentare all’UFU un rapporto sullo svolgimento e la conclusione della misura. 2 Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve presentare all’UFU ogni anno un rapporto sulle misure attuate regolarmente. 3 L’UFU stabilisce la forma del rapporto nella decisione o nel contratto di prestazio- ni sugli aiuti finanziari.

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Art. 18 Menzione del sostegno della Confederazione I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ricevuti dall’UFU nei loro rapporti annuali e nella documentazione sul progetto destinata al pubblico.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Valutazione 1 L’UFU valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure attuate e degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione ai sensi della presente ordinanza.

2 Può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Art. 20 Tutela giurisdizionale La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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