AS 2019 3771
Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi
Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)
del 6 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 capoverso 1, 19, 34 capoverso 2 e 37 capoverso 3 della legge del 20 giugno 19331 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi, in particolare: a. gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell’Ufficio centra- le di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), degli uffici di controllo federali e cantonali; b. gli emolumenti per la determinazione del titolo da parte di saggiatori del commercio di cui all’articolo 41 LCMP; c. le indennità per le prestazioni dell’Ufficio centrale.
Art. 2 Assoggettamento Chiunque solleciti una prestazione di servizi o una decisione di cui all’articolo 1 lettera a deve pagare un emolumento.
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti (OgeEm).
RS 941.319
2019-1794 3771
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
Art. 4 Aliquote degli emolumenti
1 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote di cui all’allegato.
2 Per le prestazioni di servizi e le decisioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato (art. 14). 3 Le aliquote degli emolumenti devono essere periodicamente adeguate alle presta- zioni effettivamente fornite e allo sviluppo tecnico.
Sezione 2: Controllo e marchiatura ufficiali
Art. 5 Principi Gli emolumenti per la marchiatura ufficiale svizzera di casse d’orologio e di altri lavori in metalli preziosi o plurimetallici si compongono: a. dell’emolumento per la valutazione della conformità; b. dell’emolumento per l’apposizione del marchio.
Art. 6 Emolumento per la valutazione della conformità 1 Per la valutazione della conformità di casse d’orologio e di altri lavori in metalli preziosi o plurimetallici si applicano le aliquote di cui all’allegato. 2 Per i lavori composti da diversi metalli preziosi, le aliquote applicate a ogni metal- lo sono cumulate. 3 Per materiale certificato si intendono i metalli preziosi e le leghe di metalli preziosi il cui titolo, prima della fabbricazione, è attestato da un rapporto d’analisi o da un certificato di conformità emesso o riconosciuto da un ufficio di cui all’articolo 1 lettera a.
Art. 7 Emolumento per l’apposizione del marchio 1 Per l’apposizione del marchio sulle casse d’orologio in metalli preziosi e plurime- talliche o su altri lavori si applicano le aliquote di cui all’allegato.
2 Per marchio semplice si intende:
a. il marchio ufficiale svizzero; oppure b. il marchio internazionale secondo la Convenzione del 15 novembre 19724 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso. 3 Per marchio doppio si intende il marchio ufficiale svizzero combinato con il mar- chio internazionale. Il marchio doppio è apposto in una sola operazione. L’emolumento per il marchio doppio viene applicato anche se i due marchi sono apposti separatamente e dal fabbricante stesso.
4 RS 0.941.31
3772
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
Art. 8 Emolumento per la presa in carico 1 Per la marchiatura ufficiale di serie con meno di dieci oggetti è calcolato un emo- lumento per la presa in carico conformemente all’allegato.
2 L’emolumento per la presa in carico non è riscosso se i marchi ufficiali sono
apposti dal richiedente stesso.
Art. 9 Contratti nell’ambito della marchiatura ufficiale 1 Per la stipulazione di un contratto ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 e 117a capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 maggio 19345 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP), le aliquote di cui all’allegato si applicano: a. all’apertura del dossier e alla verifica della domanda; b. agli audit eseguiti durante la durata del contratto ai sensi dell’articolo 97 OCMP o in vista del suo rinnovo; c. all’audit supplementare in caso di una domanda per un contratto ai sensi dell’articolo 117a OCMP. 2 Gli emolumenti secondo il capoverso 1 sono esigibili prima della conclusione o del rinnovo del contratto. 3 L’emolumento per la sorveglianza eseguita in loco sulla base dell’articolo 117a capoverso 2 OCMP è calcolato in funzione del tempo impiegato (art. 14). 4 L’Ufficio centrale riscuote un emolumento annuale conformemente all’allegato per il riconoscimento di fornitori e laboratori di analisi per il materiale certificato.
Sezione 3: Emolumenti per la determinazione del titolo
Art. 10 Determinazione del titolo su campioni 1 Per campione si intende un oggetto, un pezzo o qualsiasi tipo di prelievo dello stesso materiale che non corrisponde né a un lotto né a un prodotto della fusione.
2 Per la determinazione del titolo su campioni si applicano le aliquote di cui
all’allegato. 3 L’emolumento copre la quantità di analisi necessarie alla determinazione del titolo su un singolo campione. 4 Per determinazione del titolo con tempi d’analisi ridotti si intendono le analisi per la valutazione della conformità del titolo legale eseguite su un singolo metallo analizzato. 5 Per le analisi di arbitraggio l’emolumento per la determinazione del titolo è rad- doppiato.
5 RS 941.311
3773
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
6 Per le determinazioni del titolo che non possono essere effettuate con metodi
d’analisi standardizzati, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impie- gato.
Art. 11 Determinazione del titolo di prodotti della fusione 1 Per la determinazione del titolo di prodotti della fusione si applicano le aliquote di cui all’allegato. 2 Per la campionatura e la marchiatura di ciascun prodotto della fusione viene riscos- so un emolumento supplementare conformemente all’allegato.
Art. 12 Emolumenti per la messa in forma analizzabile Per la messa in forma analizzabile di materiali, soluzioni, sali e altre sostanze che, per loro natura, richiedono una disgregazione chimico-fisica preliminare, oltre all’emolumento secondo gli articoli 10 e 11 vengono riscossi altri emolumenti conformemente all’allegato.
Sezione 4: Altri emolumenti forfetari
Art. 13
1 Altri emolumenti forfetari sono riscossi per:
a. le patenti e i permessi; b. la registrazione del marchio d’artefice; c. l’ottenimento del diploma; d. la sorveglianza continua dei saggiatori del commercio, dei fonditori e degli uffici di controllo cantonali; e. i corsi per saggiatori di metalli preziosi che lavorano nell’industria o negli uffici di controllo cantonali; f. le valutazioni della conformità di nuovi rivestimenti e materiali.
2 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote di cui all’allegato.
Sezione 5: Emolumenti in funzione del tempo impiegato
Art. 14 1 Per le prestazioni di servizi, in particolare le perizie e le decisioni, per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, è riscosso un emolumento compreso tra 90 e
135 franchi l’ora.
2 Nell’ambito del quadro tariffario previsto al capoverso 1, l’emolumento è fissato in funzione delle conoscenze professionali necessarie.
3774
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
3 Le ore possono essere frazionate in quarti d’ora. Le frazioni di quarto d’ora conta- no come quarti d’ora interi.
Sezione 6: Indennità per prestazioni dell’Ufficio centrale
Art. 15 1 Gli uffici di controllo cantonali versano ogni anno un’indennità all’Ufficio centra- le.
2 L’indennità è costituita da un importo fisso e da una componente variabile che
dipende dal fatturato lordo generato dagli emolumenti riscossi conformemente agli articoli 5–9. 3 L’indennità è disciplinata nel quadro di una convenzione sulle prestazioni ammini- strativa.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 17 agosto 20056 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi è abrogata.
Art. 17 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza dell’8 maggio 19347 sul controllo dei metalli preziosi è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 2 2 Il candidato deve aver seguito una formazione adeguata in un ufficio di controllo federale o cantonale o presso un saggiatore del commercio e inoltre deve aver fre- quentato i corsi centrali presso l’Ufficio centrale.
Art. 22 cpv. 1, secondo periodo
1 … Questa si compone di un collaboratore dirigente dell’Ufficio centrale, di un
perito e di un saggiatore giurato.
Art. 97 cpv. 2
2 L’Ufficio centrale emana istruzioni sulle condizioni quadro dei contratti.
6 RU 2005 4317, 2010 2219 7 RS 941.311
3775
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
Art. 117a cpv. 3
3 L’Ufficio centrale emana istruzioni sulle condizioni quadro dei contratti.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
6 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3776
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
Allegato
1. Valutazione della conformità (art. 6), per oggetto in oro, argento,
platino o palladio Fr.
1.1 Materiale certificato 1.50
1.2 Materiale non certificato 2.20
2. Apposizione del marchio (art. 7)
Emolumento Per marchio semplice Per marchio doppio
Meccanica- Laser Meccanica- Laser mente mente Fr. Fr. Fr. Fr.
2.1 Da parte dell’ufficio di controllo 1.20 3.00 1.60 3.80
2.2 Da parte del fabbricante 1.10 1.10 1.40 1.40
3. Emolumento per la presa in carico (art. 8)
Fr.
Emolumento per serie con meno di dieci oggetti 20.–
4. Contratti nell’ambito della marchiatura ufficiale (art. 9 cpv. 1 e 4)
Fr.
4.1 Emolumento unico per l’apertura del dossier 500.–
4.2 Emolumento supplementare per l’esecuzione di un audit 2000.–
4.3 Emolumento unico per audit supplementari ai sensi
dell’articolo 117a OCMP 250.–
4.4 Emolumento annuale per il riconoscimento di fornitori e
laboratori di analisi per il materiale certificato 2000.–
3777
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
5. Determinazione del titolo su campioni (art. 10)
Oro Argento Platino Palladio Fr. Fr. Fr. Fr.
5.1 Emolumento per la determinazione
del titolo con tempi d’analisi ridotti 80.– 55.– 170.– 170.–
5.2 Emolumento per la determinazione
del titolo 105.– 80.– 210.– 210.–
6. Determinazione del titolo di prodotti della fusione (art. 11)
Oro Argento Platino Palladio Fr. Fr. Fr. Fr.
6.1 Emolumento per la determinazione
del titolo 105.– 80.– 210.– 210.–
Fr.
6.2 Emolumento per la campionatura e la marchiatura di prodotti
della fusione 50.–
7. Messa in forma analizzabile (art. 12)
Emolumen- to per lotto campionato Fr.
7.1 Emolumento per la fusione assemblante al piombo (o un altro
metallo) di materiale già setacciato 300.–
7.2 Emolumento per soluzioni e sali puliti 100.–
7.3 Emolumento per soluzioni e sali contaminati, normalmente
destinati alla raffinazione o al recupero 300.–
7.4 Emolumento per la disgregazione di materiali
non elencati nella presente tabella 120.–
3778
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
8. Altri emolumenti forfetari (art. 13)
Fr.
8.1 Rilascio o rinnovo della patente di fonditore con un marchio
di fonditore 1000.–
8.2 Emolumento unico per il rilascio di un marchio di fonditore
supplementare 200.–
8.3 Rilascio o rinnovo della patente individuale di fonditore con un
marchio individuale di fonditore 200.–
8.4 Emolumento unico per il rilascio del permesso di libero esercizio
quale saggiatore del commercio 1500.–
8.5 Registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice individuale 800.–
8.6 Registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice collettivo
1. per marchio 800.–
2. per partecipante 200.–
8.7 Modifica e radiazione di patenti e permessi oppure di marchi di cui
ai numeri 8.1–8.6 –.–
8.8 Emolumento d’iscrizione all’esame di diploma federale di saggiato-
re giurato 150.–
8.9 Rilascio del diploma federale di saggiatore giurato 600.–
8.10 Emolumenti annuali per la sorveglianza continua:
1 dei saggiatori del commercio, comprese eventualmente le atti-
vità in qualità di fonditori 5000.–
2 dei fonditori 1000.–
3 degli uffici di controllo cantonali 5000.–
8.11 Emolumento per il corso per saggiatori di metalli preziosi che
lavorano nell’industria o negli uffici di controllo cantonali, per persona e giornata di corso 500.–
8.12 Le valutazioni della conformità di nuovi rivestimenti e materiali
sono calcolate in funzione del dispendio effettivo.
3779
Emolumenti per il controllo dei metalli preziosi. O RU 2019
3780