AS 2019 3917
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
Concluso il 27 agosto 2018 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2019
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano (in seguito «Parti contraenti»), nell’intento di semplificare la circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Libano dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico; animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Personale diplomatico e consolare 1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico nazio- nale e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggior- narvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate. 2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevo- lazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, che vivano nella stessa economia dome- stica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.
RS 0.142.114.892
2018-1741 3917
Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari RU 2019 di un passaporto diplomatico. Acc. con il Libano
3. Una volta entrati sul territorio dello Stato accreditatore e dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno, i familiari delle persone di cui al paragrafo 1 titolari di un passaporto nazionale valido possono entrare senza visto nel territorio dello Stato accreditatore per la durata di validità del permesso di soggiorno che è stato loro rilasciato.
Art. 2 Altri motivi di viaggio 1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico nazio- nale e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Accordo sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, sog- giornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata. 2. Se l’entrata nel territorio svizzero avviene dopo aver transitato dallo spazio Schengen, la data dell’entrata nello spazio Schengen è considerata come l’inizio del soggiorno (limitato a 90 giorni) in tale spazio e la data di partenza come la data della fine del soggiorno.
Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale 1. Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territo- rio dell’altro Stato. 2. I passaporti menzionati nel presente Accordo corrispondono ai requisiti di vali- dità previsti dal diritto interno dello Stato accreditatore.
Art. 4 Rifiuto d’entrata Le autorità competenti di ciascuna delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza naziona- le, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti 1. Le autorità competenti delle due Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accor- do. 2. La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici o modifica quelli esistenti invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile unitamente a tutte le infor- mazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.
Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari RU 2019 di un passaporto diplomatico. Acc. con il Libano
Art. 6 Risoluzione delle controversie 1. Le autorità competenti delle due Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo. 2. Le due Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie deri- vanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Art. 7 Modifiche Le due Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne.
Art. 8 Clausola di non incidenza Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Con- venzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzio- ne di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari.
Art. 9 Durata di validità ed entrata in vigore Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le due Parti con- traenti si comunicano di aver espletato le procedure interne previste dalla legge dei due Paesi per la sua entrata in vigore.
Art. 10 Sospensione Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altro Stato almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. Lo Stato che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altro Stato non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa di avere efficacia il giorno della ricezione di tale notifica.
Art. 11 Denuncia Ciascuna delle due Parti contraenti può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altro Stato.