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AS 2019 4241

Ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)

Modifica del 12 novembre 2019

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ordina:

I L’ordinanza dell’UFCOM del 26 maggio 20161 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019 I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano i requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numero 6 possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 16 marzo 2022.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 784.101.21

2019-2937 4241

Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2019

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

12 novembre 2019 Ufficio federale delle comunicazioni: Philipp Metzger

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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2019

Allegato 1 (art. 1)

Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono N. Impianti di radiocomunicazione Requisiti essenziali Riferimento/fonte ai quali essi si riferiscono supplementari applicabili

1 Impianti di radiocomunica- art. 7 cpv. 3 Decisione 2000/637/CE della Com-

zione sottoposti all’accordo lett. g OIT missione del 22 settembre 2000 regionale concernente il relativa all’applicazione dell’articolo 3 servizio di radiotelefono paragrafo 3 lettera e) della Direttiva nelle vie di navigazione 1999/5/CE alle apparecchiature radio interna contemplate dall’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefo- no nelle vie di navigazione interna Versione GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50

2 Impianti di radiocomuni- art. 7 cpv. 3 Decisione 2013/638/UE della Com-

cazione marittimi che devo- lett. g OIT missione del 12 agosto 2013 sui no essere installati su navi requisiti essenziali dell’attrezzatura di marittime non sottoposte alla radiocomunicazione marittima che Convenzione internazionale deve essere installata su navi maritti- del 1° novembre 19742 per me non SOLAS e partecipare al la salvaguardia della vita Sistema mondiale di soccorso e umana in mare (convenzione sicurezza in mare (SMSSM) SOLAS) per partecipare al Versione GU L 296 del 7.11.2013, sistema mondiale di soccorso pag. 22 e sicurezza in mare (SMSSM)

3 Impianti di ricerca in art. 7 cpv. 3 Decisione 2001/148/CE della Com-

valanga che operano sulla lett. g OIT missione del 21 febbraio 2001 relativa frequenza 457 kHz all’applicazione dell’articolo 3 para- grafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga Versione GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65

4 Impianti di radiocomuni- art. 7 cpv. 3 Decisione 2005/53/CE della Commis-

cazione del sistema d’iden- lett. g OIT sione, del 25 gennaio 2005, riguardan- tificazione automatico te l’applicazione dell’articolo 3, (AIS) installati su imbarca- paragrafo 3, lettera e), della direttiva zioni che non sottostanno 1999/5/CE del Parlamento europeo e alla convenzione SOLAS del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS) Versione GU L22 del 26.1.2005, pag. 14

2 RS 0.747.363.33

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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2019

N. Impianti di radiocomunicazione Requisiti essenziali Riferimento/fonte ai quali essi si riferiscono supplementari applicabili

5 Luci di localizzazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2005/631/CE della Com-

Cospas-Sarsat (406 MHz) lett. g OIT missione del 29 agosto 2005 riguar- dante i requisiti essenziali di cui alla Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat Versione GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28

6 I telefoni cellulari con art. 7 cpv. 3 Regolamento delegato (UE) 2019/320

funzionalità informatiche lett. g OIT della Commissione, del 12 dicembre avanzate («smartphone») 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chia- mante nelle comunicazioni di emer- genza da dispositivi mobili Versione GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1

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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2019

Allegato 2 (art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT3 N. Titolo del documento Edizione

… RIR0201 Emittenti di radiodiffusione terrestre 14 … RIR0301 Ponti radio punto a multipunto 10 RIR0302 Ponti radio punto a punto 25 … RIR0510 Sistemi intelligenti di trasporto (ITS) 6 … RIR0806 Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) 14 ... RIR1008 Applicazioni non specifiche a corta portata 18 RIR1009 Microfoni senza filo 24 ... RIR1012 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) 13 … RIR1023 Applicazioni a banda ultra larga (UWB) 10 …

3 Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in rete al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR).

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