AS 2019 4253
Ordinanza del DATEC sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp)
Ordinanza del DATEC sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto, ORMAp)
Modifica del 25 novembre 2019
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 22 maggio 20071 sul rumore delle macchine all’aperto è modificata come segue:
Art. 11 Abrogato
Art. 12, rubrica, cpv. 1, 3 e 4, frase introduttiva Esecuzione dei controlli
1 L’UFAM esegue controlli per campionatura sulle macchine e attrezzature immesse
in commercio. Procede ai controlli qualora vi siano indicazioni fondate sulla non conformità di macchine e attrezzature alle prescrizioni della presente ordinanza. 3 Nell’ambito dei controlli ulteriori, l’UFAM è autorizzato in particolare a richiedere al fabbricante la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di confor- mità.
4 L’UFAM può disporre una verifica delle emissioni foniche se:
Art. 13 Misure 1 Se una macchina o un’attrezzatura non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFAM informa il fabbricante o chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura sul risultato del controllo e lo invita a prendere posizione entro il termine stabilito.
1 RS 814.412.2
2019-3092 4253
O sul rumore delle macchine all’aperto RU 2019
2 Successivamente, l’UFAM ordina le misure necessarie mediante decisione e fissa
per il fabbricante o per chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura un termine adeguato da rispettare per l’attuazione. 3 Se il fabbricante o chi immette in commercio la macchina o l’attrezzatura non attua le misure entro il termine stabilito, l’UFAM può in particolare vietare l’immissione in commercio, disporre il ritiro, il sequestro o la confisca della macchina o dell’attrezzatura nonché procedere alla pubblicazione delle misure adottate.
Art. 14 cpv. 2 e 4
2 Abrogato
4 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 2005 2 sugli emolumenti dell’UFAM e dell’OgeEm.
Titolo prima dell’art. 15 Sezione 5: Informazione
Art. 15 cpv. 1 e 2 Abrogati
Art. 16 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
25 novembre 2019 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
2 RS 814.014