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AS 2019 4327

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul COsub>2</sub>)

Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul CO2

del 22 marzo 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 20172, decreta:

Art. 1 1 L’Accordo del 23 novembre 20173 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione euro- pea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

3 Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare autonomamente un emendamento

dell’Accordo concernente l’obbligo di partecipazione degli operatori di aeromobili.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

2017-1790 4327

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2019

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge fede- rale di cui all’allegato.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2019 Consiglio degli Stati, 22 marzo 2019 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente

l’11 luglio 2019.4 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2019 2299

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2019

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 23 dicembre 20115 sul CO2 è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Fatti salvi i capoversi 2–5 qui appresso, in tutta la legge, eccettuati gli articoli 35 capoverso 3 e 41 capoverso 2, «impresa» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore di impianti». 2 Nel titolo prima dell’articolo 31, come pure negli articoli 31 capoversi 4 e 5 e 31a capoverso 1, frase introduttiva, «impresa» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore». 3 Nella rubrica dell’articolo 31a, «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e hanno preso un impegno di riduzione» è sostituito con «gestori di impianti di cogenerazione che hanno preso un impegno di riduzione». 4 Nell’articolo 31a capoverso 1 lettera b, «dell’impresa» è sostituito con «dell’im- pianto». 5 Negli articoli 31a capoverso 2 e 32b capoverso 2, «imprese o impianti» è sostituito con «impianti».

Art. 2 cpv. 3 e 5 3 I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l’emissione di gas serra che vengo- no assegnati a titolo gratuito o messi all’asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.

5 Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.

3bis Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale ven- gono considerati per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui al capo- verso 1.

Art. 15 Partecipazione su richiesta

1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano

emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al SSQE.

5 RS 641.71

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2019

2 Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emis- sioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certificati di riduzione delle emissioni che può essere consegnata; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili. 3 Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e al riguardo considera:

a. come interagiscono l’aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto degli impianti appartenenti alla categoria in questione; b. in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la competitività internazionale degli impianti appartenenti alla categoria in questione.

Art. 16 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti 1 I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emis- sioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE. 2 Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emis- sioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certificati di riduzione delle emissioni che può essere consegnata; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

3 Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti.

Art. 16a Obbligo di partecipazione: operatori di aeromobili 1 Gli operatori di aeromobili che decollano o atterrano in Svizzera sono tenuti a par- tecipare al SSQE secondo i termini stabiliti dagli accordi internazionali.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a. le deroghe per i voli contemplati da un SSQE da esso riconosciuto; b. le deroghe per i voli che non partono dallo Spazio economico europeo (SEE) o che non sono diretti verso lo SEE, nonché ulteriori deroghe; al riguardo, tiene conto delle norme dell’Unione europea. 3 Gli operatori di aeromobili devono consegnare annualmente alla Confederazione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili: a. diritti di emissione per aeromobili; o b. diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni, per quanto l’Unione europea lo preveda. 4 Se in virtù di accordi internazionali esistono più sistemi internazionali per la ridu- zione delle emissioni di gas serra degli aeromobili, il Consiglio federale provvede affinché gli operatori di aeromobili non siano sottoposti in maniera cumulativa a tali sistemi per quanto concerne le emissioni di gas serra causate dai voli.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2019

Art. 17 Restituzione della tassa sul CO2 1 Ai gestori di impianti che partecipano al SSQE viene restituita, su richiesta, la tassa sul CO2 applicata ai combustibili. 2 Per le centrali termiche a combustibili fossili la restituzione è effettuata soltanto nella misura in cui il prezzo del CO2 supera un importo minimo. Quest’ultimo si fonda sul valore medio dei costi esterni dopo deduzione dei costi delle aste per i di- ritti di emissione consegnati.

Art. 18 Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili 1 Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno fino al 2020 per gli impianti e per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 e delle normative interna- zionali paragonabili. 2 Può adeguare la quantità di diritti di emissione disponibili se designa nuove cate- gorie di impianti secondo l’articolo 16 capoverso 3 o se esclude successivamente ca- tegorie di impianti dall’obbligo di partecipazione al SSQE, oppure se vengono cam- biate normative internazionali paragonabili. 3 Riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili per renderli accessibili ai partecipanti al SSQE futuri e a quelli in forte crescita.

Art. 19 Assegnazione di diritti di emissione per impianti

1 I diritti di emissione per impianti sono assegnati annualmente.

2 Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all’asta. 3 La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di im- pianti è determinata in particolare in funzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento. 4 Ai gestori di impianti per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe. 5 Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei rimanenti diritti di emissione sia messa all’asta. I diritti di emissione che non sono messi all’asta e quelli che non sono acquistati all’asta vengono cancellati. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

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Art. 19a Assegnazione di diritti di emissione per aeromobili

1 I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

2 Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all’asta. 3 La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aero- mobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate nel 2018. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo, tiene conto delle norme del- l’Unione europea.

Art. 20 Rapporto I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili presentano ogni anno alla Confede- razione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 21 cpv. 1 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2 equivalente (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte né da diritti di emissione né, per quanto siano ammessi, da cer- tificati di riduzione delle emissioni.

Capitolo 4, sezione 2 (art. 22–25) Abrogata

Titolo dopo l’art. 28 Sezione 3a: Registro dello scambio di quote di emissioni

1 La Confederazione tiene un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni. Il registro serve alla conservazione e transazione di diritti di emissione, attestati e certificati di riduzione delle emissioni. 2 Nel registro dello scambio di quote di emissioni possono iscriversi soltanto perso- ne che hanno la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera o nello SEE e che dispongono di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale di- sciplina le deroghe. 3 Il Consiglio federale può prevedere che i pagamenti in denaro relativi alle vendite all’asta di diritti di emissione possano essere effettuati soltanto per il tramite di conti bancari in Svizzera o nello SEE.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2019

1bis Nell’ambitodell’attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: a. emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affi- dati alla Svizzera; b. affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali. 5 L’Ufficio federale dell’ambiente emana prescrizioni relative alla forma di doman- de, segnalazioni e rapporti. Può ordinare che si ricorra all’elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all’interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.

Art. 40a Obbligo di informare 1 Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.

2 Sono soggetti all’obbligo di informare in particolare:

a. i gestori di impianti di cui agli articoli 15 e 16; b. gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 16a; c. le persone assoggettate alla tassa secondo l’articolo 30; d. i gestori di impianti che s’impegnano a ridurre le emissioni di gas serra se- condo l’articolo 31 capoverso 1; e. i gestori di impianti di cogenerazione secondo l’articolo 32a; f. le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO 2 secondo l’articolo 32c. 3 Alle autorità federali vanno forniti a titolo gratuito i documenti necessari e deve es- sere accordato l’accesso all’azienda durante il normale orario di lavoro.

Art. 40b Trattamento di dati personali 1 Nell’ambito dello scopo della presente legge, le autorità federali competenti pos- sono trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o penali.

2 Dette autorità possono conservare tali dati su supporto elettronico.

3 Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali che possono essere trattati e per quanto tempo essi devono essere conservati.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2019

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