AS 2019 433
Legge federale sull'imposta preventiva
Legge federale sull’imposta preventiva (LIP)
Modifica del 28 settembre 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 20181, decreta:
I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 5 capoverso 1bis «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)». 2 In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC». 3 Nell’articolo 5 capoverso 1 lettera f «legge federale del 14 dicembre 1990 sul- l’imposta federale diretta» è sostituito con «LIFD».
Art. 5 cpv. 1 lett. e Abrogata
Art. 11 cpv. 1
1 L’obbligazione fiscale è soddisfatta con:
a. il pagamento dell’imposta (art. 12–18); o b. la notifica della prestazione imponibile (art. 19–20a).
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Imposta preventiva. LF RU 2019
Art. 16 cpv. 2bis lett. abis 2bis Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: abis. l’articolo 20a e le sue disposizioni d’esecuzione; o
Art. 20 cpv. 3
3 Nei casi di cui all’articolo 16 capoverso 2bis lettere a e b, la proce-
dura di notifica è ammessa anche se la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l’esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente.
Art. 20a 3. Vincite in 1 Per le vincite in natura ai giochi in denaro che non sono esentate natura ai giochi in denaro nonché dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–i LIFD non- ter 3 alle lotterie e ai giochi di destrez- ché per le vincite in natura alle lotterie e ai giochi di destrezza desti- za destinati a nati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul promuovere le reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD, l’organizzatore è tenuto a vendite soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile.
2 La notifica deve essere fatta all’AFC per iscritto nei 90 giorni suc-
cessivi alla scadenza della vincita. Alla notifica deve essere allegato un certificato di domicilio del vincitore.
3 L’AFC inoltra la notifica all’autorità fiscale del Cantone di domicilio
del vincitore.
4 La procedura di notifica è ammessa anche nel caso in cui la notifica
non venga fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita.
Art. 23 b. Perdita 1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle del diritto autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso dell’im- posta preventiva dedotta da questo reddito.
2 Il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono
stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, nel- l’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi:
3 RS 642.11
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a. sono indicati in una dichiarazione successiva; o b. sono computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fisca- le sulla base di propri accertamenti.
Art. 38 cpv. 3
3 La notifica nell’ambito della procedura di cui all’articolo 20a capo-
verso 1 va fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della prestazione imponibile allegando i giustificativi e il certificato di domicilio del vincitore.
Art. 40 cpv. 5
5 Le costatazioni fatte in occasione d’un controllo secondo il capover-
so 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell’8 novembre 19344 sulle banche, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fon- diarie possono essere utilizzate soltanto per l’applicazione dell’im- posta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.
Art. 64 cpv. 1 e 2
1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque:
a. non adempie una condizione dalla quale dipende un’autorizza- zione speciale; b. contravviene a una prescrizione della presente legge o di un’ordinanza d’esecuzione o alle istruzioni di carattere genera- le emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo; c. non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d’esecuzione per gli atti di cui all’articolo 20 capoverso 3; d. non rispetta il termine di cui all’articolo 20a capoverso 2.
2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 70d VI. Disposizione 1 L’articolo 23 capoverso 2 si applica alle pretese sorte a partire dal transitoria della modifica del 28 1° gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non settembre 2018 è ancora stato oggetto di una decisione passata in giudicato.
4 RS 952.0
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II La legge federale del 27 giugno 19735 sulle tasse di bollo è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. f Abrogata
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Qualora il 31 gennaio 2019 risulti che il termine di referendum è decorso infrut- tuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: a. gli articoli 11 capoverso 1, 16 capoverso 2bis lettera abis, 20a, 38 capoverso 3 e 64 capoverso 1 lettera d entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio
2019 se la legge federale del 29 settembre 20176 sui giochi in denaro entra in
vigore a tale data; b. le altre disposizioni entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019.
3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 28 settembre 2018 Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
17 gennaio 2019.7
2 Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
5 febbraio 2019 Cancelleria federale
5 RS 641.10 6 RS 935.51 7 FF 2018 5121
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