AS 2019 4989
Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste
Ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)
Modifica del 19 novembe 2019
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAM del 29 novembre 20171 concernente le misure fitosanitarie per le foreste è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 22, 23, 32 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 20182 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSalV),
Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20193 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 3.
Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di determinati organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC4 sono indicate nell’allegato 4.
2019-2648 4989
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
II
1 Gli allegati 1 e 4 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 2 e 3 sono modificati dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
19 novembe 2019 Ufficio federale dell’ambiente:
Marc Chardonnens
4990
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Allegato 1 (art. 1)
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Equivalenze terminologiche
Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
Unione europea Svizzera
a. Espressioni in italiano Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Stati terzi Stati terzi secondo l’art. 2 lett. k OSalV Introduzione nel territorio Importazione in Svizzera da uno Stato della Comunità terzo Zona infestata Focolaio d’infestazione b. Espressioni in tedesco Europäische Gemeinschaft / Schweiz Gemeinschaft Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst Kommission (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Einfuhr in das Gebiet der Union / Einfuhr aus einem Drittland Gemeinschaft in die Schweiz Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung Kahlschlagzone Fokuszone c. Espressioni in francese Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Service phytosanitaire fédéral (SPF) Commission États membres Cantons Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un Pays tiers la Communauté Zone contaminée Foyer de contamination
4991
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
2 Diritto applicabile
Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, riman- dano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:
Unione europea Svizzera
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, Art. 76–82 OSalV del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produt- tori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. Direttiva 92/105/CEE della Commis- Art. 83–88 OSalV sione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passa- porti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, OSalV dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organi- smi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegeta- li e contro la loro diffusione nella Comu- nità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Art. 13 cpv. 1 Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC5 Art. 13a cpv. 1 Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 5 OSalV Art. 13c cpv. 1 Art. 43 cpv. 2 – 4 e 64 OSalV
5 RS 916.201
4992
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Unione europea Svizzera
Direttiva 2004/103/CE della Commis- Art. 47 cpv. 2 OSalV sione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condi- zioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.
4993
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Allegato 2 (art. 2)
Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
N. 1.1 lett. c
1.1 Esclusione dal divieto d’importazione
L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., a eccezione dei frutti e delle sementi originari della Repubblica di Corea, è tempora- neamente esclusa dal divieto d’importazione, se sono soddisfatte le seguenti condi- zioni: c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 92 OSalV-DEFR-DATEC6, i requisiti stabiliti nell’allegato della decisio- ne 2002/499/CE.
N. 2.1 lett. c
2.1 Esclusione dal divieto d’importazione
L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., a eccezione dei frutti e delle sementi originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 92 OSalV-DEFR-DATEC, i requisiti stabiliti nell’allegato della decisio- ne 2002/887/CE.
6 RS 916.201
4994
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Allegato 3 (art. 3) Titolo
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC7
N. 2 Abrogato
7 RS 916.201
4995
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Allegato 4 (art. 4)
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC
1 Merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati
terzi
1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC8, in caso di rischio fitosanitario elevato, all’importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/11379.
1.2 Disposizioni speciali
1.2.1 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, si
parla di materiale da imballaggio in legno originario della Cina, nella pre- sente ordinanza s’intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi secondo l’articolo 2 lettera k OSalV.
1.2.2 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, la
competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il Servizio fitosanitario federale (SFF).
1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in
legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell’impor- tazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è in- denne e sono soddisfatti i requisiti dell’allegato 7 numeri 9–14 OSalV- DEFR-DATEC.
1.2.4 le unità d’imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il
sigillo originale.
1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate
temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.
8 RS 916.201 9 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concer- nente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al mate- riale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni Stati terzi, GU L 205 del 14.8.2018, pag. 54.
4996
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:
a. se l’importatore ha notificato l’importazione della merce almeno due giorni lavorativi prima: immediatamente dopo l’arrivo della merce nel luogo d’ispezione; b. nei casi rimanenti: entro due giorni lavorativi dall’arrivo della merce nel luogo d’ispezione.
1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per
scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.
1.2.8 Invece dell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, si
applica la seguente tabella:
Codice NC / voce di Descrizione tariffa doganale
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
2506 Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o
semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2514 Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti
tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da
taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimen- ti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516 Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da
costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per
calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2518 Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite
sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite
2521 Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento
2526 Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altri-
menti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangola- re; talco
4997
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Codice NC / voce di Descrizione tariffa doganale
Legno, carbone di legno e prodotti in legno
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno;
tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni,
compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura, di legno
4421 Altri lavori di legno
Sughero e lavori di sughero
4504 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero
agglomerato Carta e cartone; lavori di pasta di carta, di carta o di cartone
4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di
fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulo- sa Copricapi e parti di copricapi
6501 Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o
cilindri anche tagliati nel senso dell’altezza, di feltro, per cappelli Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
6801 Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni,
di pietre naturali (diverse dall’ardesia)
6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e
lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente
6803 Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
6804 Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare,
sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglo- merati o di ceramica, anche con parti di altre materie
6810 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche
armati
6811 Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
4998
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Codice NC / voce di Descrizione tariffa doganale
6815 Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di
carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove Prodotti ceramici
6901 Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee
fossili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
6902 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione,
refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904 Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elemen-
ti simili di ceramica
6905 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architet-
tonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia
6906 Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica
6907 Piastrelle, lastre da pavimentazione e da rivestimento, di ceramica,
cubi, tessere e articoli simili per mosaici verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, anche su sup- porto; pezzi per la lavorazione finale, di ceramica
6912 Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da
toeletta, di ceramica esclusa la porcellana
6914 Altri lavori di ceramica
Vetro e lavori di vetro
7003 Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato
assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7004 Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflet-
tente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7005 Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o
entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7006 Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso,
forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie
7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli
aderenti fra loro
7008 Vetri isolanti a pareti multiple
7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retro-
visivi
4999
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Codice NC / voce di Descrizione tariffa doganale
Perle naturali o da allevamento, pietre preziose, gioielli o simili, metalli preziosi, metalli preziosi placcati e prodotti derivati; gioielli fantasia; monete
7108 Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in
polvere
7110 Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
Ferro e acciaio
7210 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza
di 600 mm o più, placcati o rivestiti Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7303 Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305 Altri tubi (p. es. saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro
esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306 Altri tubi e profilati cavi (p. es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi
semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307 Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di ghisa, ferro
o acciaio
7313 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche
spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7317 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o
smussate e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernot-
ti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio Rame e lavori di rame
7411 Tubi di rame
7412 Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame
7415 Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il
gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame Alluminio e lavori di alluminio
7608 Tubi di alluminio
7609 Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio
5000
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Codice NC / voce di Descrizione tariffa doganale
Altri metalli non preziosi; cermeti; lavori di questi materiali
8101 Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e
gli avanzi
8102 Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi
Attrezzi, utensili taglienti, posate in metalli non preziosi; parte di questi prodotti, in metalli non preziosi
8205 Utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non
nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili o tagliatrici a idrogetto; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e strumenti meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla
(motori a scoppio)
8424 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o
polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8465 Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffa-
re, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plasti- che dure o di materie dure simili
8467 Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico)
incorporato, per l’impiego a mano Macchine e apparecchi elettrici e altri apparecchi elettrotecnici come pure loro parti; registratori e riproduttori di suoni, videoregistratori e videoriproduttori come pure parti e acces- sori per questi apparecchi
8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per
l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione Automobili, trattori, motociclette, biciclette e altri veicoli agri- coli; loro parti e accessori
8708 Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
5001
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
2 Anoplophora chinensis (Forster)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE10 e gli allegati I e II ivi menzionati nonché la norma inter- nazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 511 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ivi menzionata.
2.2 Disposizioni speciali
2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/138/UE possono essere introdotte anche in Svizzera. 2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5–7 della decisione di esecuzio- ne 2012/138/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 3, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7
capoverso 1 e 8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
3 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE12 e gli allegati I-III ivi menzionati.
3.2 Disposizioni speciali
3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di ese- cuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.
10 Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Ano- plophora chinensis (Forster), GU L 64 del 3.3.2012, modificata da ultimo dalla decisione 2014/356/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 38. 11 L’ISPM n. 5 «Glossary of Phytosanitary Terms» (edizione del 29.05.2017) può essere scaricato gratuitamente dal sito www.ippc.int > Core Activities > Standard & Implemen- tation > Standard Setting > Adopted Standards. 12 Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylo- philus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), GU L 266, del 2.10.2012, pag. 42, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/618, GU L 102 del 23.4.2018, pag. 17.
5002
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 capoverso 3 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
3.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 2 capoversi 2 e 3 e agli articoli 4, 5
capoverso 2, 9 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 13–17 della decisione di esecuzio- ne 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è com- petente il SFF.
4 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschul- sky), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 della deci- sione di esecuzione (UE) 2015/89313 e gli allegati I-III ivi menzionati.
4.2 Disposizioni speciali
4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/893 possono essere introdotti anche in Svizzera. 4.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 6–8 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata. 4.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 7 capoverso 2, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, la competenza spetta agli Stati membri, in Sviz- zera è competente il SFF. 4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all’articolo 1 lettera b della deci- sione di esecuzione (UE) 2015/893 è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri: a. si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
13 Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora gla- bripennis (Motschulsky); versione secondo la GU L 146 dell’11.6.2015, pag. 16.
5003
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
b. figura tra le seguenti descrizioni:
Codice NC / voce Descrizione di tariffa doganale
4401.1200 Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli,
ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401.2200 Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o
in particelle ex 4401.4000 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 4403.1290 Legno grezzo trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403.9300 Legno di faggio (Fagus spp.), la cui dimensione massima
della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403.9400 Legno di faggio (Fagus spp.), altri, anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato
4403.9500 Legno di betulla (Betula spp.), la cui dimensione massi-
ma della sezione trasversale è uguale o superiore a
15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squa-
drato
4403.9600 Legno di betulla (Betula spp.), altri, anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato
4403.9700 Legno di pioppo (Populus spp.), anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato ex 4403.9900 Legno diverso da quello di conifere o tropicale (diverso dal faggio (Fagus spp.), dal pioppo (Populus spp.) o dalla betulla (Betula spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4404.2000 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
4406 Traverse di legno per strade ferrate
4407.9200 Legno di faggio (Fagus spp.) segato per il lungo o privo
di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente
6 mm
4407.93 Legno di acero (Acer spp.) segato per il lungo o privo di
sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente
6 mm
4407.95 Legno di frassino (Fraxinus spp.) segato per il lungo o
privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.96 Legno di betulla (Betula spp.) segato per il lungo o privo
di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente
6 mm
5004
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
Codice NC / voce Descrizione di tariffa doganale
4407.97 Legno di pioppo (Populus spp.) segato per il lungo o
privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere (diverso dal faggio (Fagus spp.), dall’acero (Acer spp.), dal frassino (Fra- xinus spp.), dalla betulla (Betula spp.) o dal pioppo (Populus spp.), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
9406.1000 Costruzioni prefabbricate di legno
5 Fusarium circinatum (Nirenberg & O’Donnell)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Fusarium circinatum (sin. Gibberella circinata) Nirenberg & O’Donnell, in caso di rischio fitosanitario elevato si applica- no gli articoli 1–15 della decisione 2007/433/CE14 e gli allegati I e II ivi menzionati.
5.2 Disposizioni speciali
5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione 2007/433/CE possono essere introdotti an- che in Svizzera. 5.2.2 Invece dei termini stabiliti all’articolo 5 della decisione 2007/433/CE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
5.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 12 della decisione 2007/433/CE, la
competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
14 Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; versione secondo GU L 161 del 22.6.2007, pag. 66.
5005
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2019
5006