AS 2019 87
Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
RS 0.653.1; RU 2017 7673
Campo d’applicazione il 1° gennaio 2019, complemento 1 La Svizzera è vincolata dalle disposizioni dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari verso gli Stati e i territori seguenti conformemente al paragrafo 2.1 della sezione 7 del presente Accordo:
Con effetto dal
Anguilla 1° gennaio 2019* Antigua e Barbuda 1° gennaio 2019 Aruba 1° gennaio 2019 Bahamas 1° gennaio 2019* Bahrein 1° gennaio 2019* Emirati Arabi Uniti 1° gennaio 2019* Grenada 1° gennaio 2019 Israele 1° gennaio 2019 Kuwait 1° gennaio 2019* Marshall, Isole 1° gennaio 2019* Nauru 1° gennaio 2019* Paesi Bassi: Comuni d’oltremare 1° gennaio 2019 Bonaire, Saint’Eustachio e Saba Panama 1° gennaio 2019 Qatar 1° gennaio 2019* * Questi Stati e territori applicano sistematicamente lo scam- bio automatico di informazioni in modo non reciproco, sulla base di una notifica secondo la sezione 7 punto 1 lettera b dell’Accordo multilaterale. Questo significa che non ricevo- no dati relativi a conti finanziari da parte della Svizzera, ma le trasmettono tali informazioni.
1 Rettifica (Israele) e completa quelli in RU 2016 4721, 2017 7673 e 2018 75.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
2018-3423 87
Acc. multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico RU 2019 di informazioni relative a conti finanziari