Lexipedia

AS 2020 105

Ordinanza concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan)

Ordinanza concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l’equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan)

del 13 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoversi 3 e 4 nonché 34 capoverso 3 della legge federale del 30 settembre 20161 sulle professioni sanitarie (LPSan), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la procedura per il riconoscimento dei titoli di studio esteri secondo l’arti- colo 10 LPSan; b. l’equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore con i titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Art. 2 Competenza 1 L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS). 2 I dettagli relativi all’adempimento dei compiti sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la CRS e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

RS 811.214 1 RS 811.21

2019-1829 105

O sul riconoscimento delle professioni sanitarie RU 2020

3 Per le sue prestazioni la CRS può riscuotere emolumenti. Questi ultimi sono calco- lati secondo gli articoli 3 e 4 capoversi 1–4 dell’ordinanza del 16 giugno 20062 sugli emolumenti SEFRI.

Art. 3 Banca dati 1 La CRS registra in una banca dati i seguenti dati relativi ai detentori di un titolo di studio estero riconosciuto conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPSan: a. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti; b. la data di nascita e il sesso; c. la lingua di corrispondenza; d. le cittadinanze; e. il titolo di studio con la data d’emissione e il Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento. 2 Per quanto riguarda i detentori di un titolo di studio estero verificato secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPSan, la CRS registra: a. i dati di cui al capoverso 1 lettere a–d; b. il titolo di studio con la data d’emissione e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica. 3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono inseriti costantemente e gratuitamente nel registro delle professioni sanitarie.

Art. 4 Domanda Chi intende far riconoscere il proprio titolo di studio estero secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan deve presentare un’apposita domanda alla CRS.

Art. 5 Entrata nel merito La CRS entra nel merito di una domanda secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. la domanda richiede l’equivalenza con uno dei titoli di studio svizzeri ripor- tati nell’articolo 12 capoverso 2 LPSan; b. il titolo di studio estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione estera competente; c. il detentore del titolo di studio estero dimostra di possedere le conoscenze linguistiche necessarie in una lingua ufficiale della Confederazione per as- solvere eventuali provvedimenti di compensazione; d. il diploma abilita il detentore del titolo di studio estero a esercitare la relativa professione nello Stato in cui ha conseguito il titolo.

2 RS 412.109.3

O sul riconoscimento delle professioni sanitarie RU 2020

Art. 6 Riconoscimento 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all’articolo 10 capo- verso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: a. il livello di formazione è uguale; b. la durata della formazione è uguale; c. i contenuti della formazione sono paragonabili. 2 Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifi- che pratiche o il richiedente deve aver maturato un’esperienza professionale nel settore. 3 Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un’esperienza professionale nel settore. 4 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l’esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l’iscrizione nel registro delle professioni sanitarie.

Art. 7 Provvedimenti di compensazione 1 Se le condizioni di cui all’articolo 6 capoversi 1–3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avva- lersi di esperti. 2 Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte signifi- cativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.

3 I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati.

3 RS 412.10

O sul riconoscimento delle professioni sanitarie RU 2020

Sezione 3: Equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore con i titoli conformi al diritto vigente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione

Art. 8 Infermiere I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «infermiere» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera a LPSan: a. diplomi riconosciuti dalla CRS:

1. infermiere/a in cure generali,

2. infermiere/a in psichiatria,

3. infermiere/a in igiene materna e pediatria,

4. infermiere/a della scuola di infermeria di Sarnen, Sarner Schwestern,

con la formazione complementare in cure ambulatoriali,

5. infermiere/a a domicilio,

6. infermiere/a in cure integrate,

7. infermiere diplomato o infermiera diplomata,

8. cure infermieristiche di livello II;

b. diploma in cure infermieristiche di livello I, corredato della formazione complementare riportata nel regolamento della CRS del 3 giugno 2003 4 rela- tivo alla procedura di concessione dell’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «infermiera diplomata» / «infermiere diplomato»; c. attestato o certificato di riconoscimento di infermiere/a in psichiatria rila- sciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispon- dente titolo di studio cantonale; d. attestato o certificato di riconoscimento di infermiere/a in igiene materna e pediatria rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale; e. attestato o certificato di riconoscimento di infermiere a domicilio rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale; f. diploma di «infermiera diplomata SUP» o «infermiere diplomato SUP».

Art. 9 Fisioterapista I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «fisioterapista» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera b LPSan: a. diploma di fisioterapista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS;

4 www.redcross.ch > Al vostro fianco > Registrazione dei titoli professionali > Direttive riguardanti la formazione > Infermiera/Infermiere > Applica > Regolamento procedura avvalersi titolo di infermiera diplomata/infermiere diplomato (pdf)

O sul riconoscimento delle professioni sanitarie RU 2020

b. attestato o certificato di riconoscimento di fisioterapista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale; c. diploma di «fisioterapista dipl. SUP».

Art. 10 Ergoterapista I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «ergoterapista» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera c LPSan: a. diploma di ergoterapista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS; b. attestato o certificato di riconoscimento di ergoterapista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale; c. diploma di «ergoterapista dipl. SUP».

Art. 11 Levatrice I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «levatrice» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera d LPSan: a. diploma di levatrice dipl. / ostetrico dipl. rilasciato da una scuola riconosciu- ta dalla CRS; b. attestato o certificato di riconoscimento di levatrice dipl. / ostetrico dipl. rila- sciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispon- dente titolo di studio cantonale; c. certificato di levatrice registrato dalla CRS; d. diploma di «levatrice dipl. SUP» o di «ostetrico dipl. SUP».

Art. 12 Dietista I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «dietista» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera e LPSan: a. diploma di dietista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS; b. attestato o certificato di riconoscimento di dietista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale; c. diploma di «dietista dipl. SUP».

Art. 13 Optometrista Il diploma federale di «ottico» è equiparato al titolo di studio di «optometrista» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera f LPSan.

O sul riconoscimento delle professioni sanitarie RU 2020

Art. 14 Osteopata Il diploma intercantonale in osteopatia rilasciato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità è equiparato al titolo di studio di «osteopata» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera g LPSan.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 15 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) | Lexipedia | Lexipedia