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AS 2020 1141

Ordinanza concernente le misure per attenuare le conseguenze economiche del coronavirus nel settore agricolo (Ordinanza COVID-19 agricoltura)

Ordinanza concernente le misure per attenuare le conseguenze economiche del coronavirus nel settore agricolo (Ordinanza COVID-19 agricoltura)

del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole

Art. 19 cpv. 2

2 Il termine di pagamento è di 150 giorni a contare dalla data della decisione.

Art. 36 Aumento dei contingenti doganali parziali In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 07.2 e n. 07.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 54c Disposizione transitoria della modifica del 1° aprile 2020 I termini di pagamento di cui all’articolo 19, che hanno iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° aprile 2020, sono prorogati di 150 giorni a contare dalla data della decisione.

1 RS 916.01

2020-0941 1141

O COVID-19 agricoltura RU 2020

Allegato 3 n. 5 voce 09.1.1

Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate lorde) [1] [1] [1]

...

09.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale parziale 1 000

per il 2020: dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ...

2. Ordinanza del 26 novembre 20032 sul bestiame da macello

Art. 13 cpv. 1

1 In caso di azioni d’immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di

animali delle specie bovina, suina e caprina è finanziato mediante contributi.

Art. 16 cpv. 4 lett. b

4 In casi motivati l’UFAG può:

b. stabilire un secondo quantitativo d’importazione per la carne secondo il capoverso 3 lettere a e b e per le frattaglie secondo il capoverso 3 lettera b.

Art. 19 Termine di pagamento 1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingenta- mento (anno civile) e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20083 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 150 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 180 giorni per il secondo terzo e 210 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione. 2 Per le altre quote del contingente il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data in cui è emanata la decisione.

Art. 35b Disposizione transitoria della modifica del 1° aprile 2020 I termini di pagamento di cui all’articolo 19, che hanno iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° aprile 2020, sono prorogati di 60 giorni dalla data in cui è emanata la decisione.

2 RS 916.341 3 RS 632.421.0

O COVID-19 agricoltura RU 2020

3. Ordinanza del 26 novembre 20034 sulle dichiarazioni agricole

Art. 9 cpv. 6 6 La validità delle decisioni secondo il capoverso 3, la cui scadenza è compresa tra l’entrata in vigore della presente ordinanza e il 31 luglio 2020, è prorogata fino al 31 luglio 2020.

II 1 La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.00 5 e, fatto salvo il capoverso 2, si applica fino al 1° ottobre 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

2 L’allegato 3 numero 5 voce 09.1.1 dell’ordinanza sulle importazioni agricole

(n. I/1) si applica fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data la modifica in esso conte- nuta decade.

1° aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 916.51 5 Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

O COVID-19 agricoltura RU 2020

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