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AS 2020 1197

Ordinanza sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiale medico

Ordinanza sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiale medico

dell’8 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina

Art. 1 Aliquote di dazio per determinato materiale medico Le aliquote di dazio per materiale medico che divergono dalla tariffa generale di cui all’articolo 1 capoverso 1 LTD sono fissate nell’allegato.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2020 alle ore 00.00 2.

2 Si applica fino al 9 ottobre 2020.

8 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 632.103.1 1 RS 632.10 2 Pubblicazione urgente dell’8 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-1000 1197

Sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiale medico. O RU 2020

Allegato (art. 1)

Aliquote di dazio per materiale medico che divergono dalla tariffa generale

L’aliquota di dazio per l’importazione di materiale medico delle seguenti voci tarif- fali ammonta a 0.– fr. per 100 kg peso lordo.

2847.0000 3808.9480 3926.2010 3926.2090 3926.9000 4015.1100 4015.1900 4015.9000 4818.5000 4818.9000 6113.0000 6114.2000 6114.3000 6114.9010 6114.9090 6116.1000 6210.1000 6210.2000 6210.3010 6210.3090 6210.4000 6210.5010 6210.5090 6211.3200 6211.3300 6211.3910 6211.3990 6211.4210 6211.4290 6211.4300 6211.4910 6211.4920 6211.4990 6216.0010 6216.0090 6307.9099 6505.0010 6505.0080 6505.0090 9004.9000 9020.0000

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