AS 2020 1267
Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) (Concessione di prestazioni complementari alle vittime)
Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) (Concessione di prestazioni complementari alle vittime)
Modifica del 20 dicembre 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 29 ottobre 20191; visto il parere del Consiglio federale del 27 novembre 20192, decreta:
I La legge federale del 30 settembre 20163 sulle misure coercitive a scopo assisten- ziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 6 lett. c
6 Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:
c. non comporta una riduzione né delle prestazioni dell’aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
Art. 21a Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019 1 L’articolo 4 capoverso 6 lettera c nel tenore della modifica del 20 dicembre 2019 si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima dell’entrata in vigore di tale modifica. 2 In deroga all’articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni sulle pre-