AS 2020 1269
Legge federale che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO<sub>2</sub>
Legge federale che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2
del 20 dicembre 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 24 giugno 20191; visto il parere del Consiglio federale del 21 agosto 20192, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali
Art. 2 cpv. 3 lett. d
3 Nel senso della presente legge si considera:
d. «biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agen- ti energetici rinnovabili.
Art. 2a Designazione dei biocarburanti Il Consiglio federale designa i biocarburanti di cui all’articolo 2 capoverso 3 let- tera d.
Art. 12a Agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido 1 L’imposta sul gas naturale e sul gas liquido utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all’imposta secondo la tariffa dell’imposta sugli oli minerali.
2019-2543 1269
Proroga dei termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido RU 2020
2 L’imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell’allegato 1a della presente legge.
Art. 12b Agevolazione fiscale per biocarburanti 1 Su richiesta, per i biocarburanti è accordata un’agevolazione fiscale se sono soddi- sfatte le seguenti esigenze: a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile; b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti non inquinano l’ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile; c. la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità; d. le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente; e. i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili. 2 Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono considerate in ogni caso soddi- sfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni. 3 Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione dei biocarburanti non debba avvenire a scapito della sicurezza alimen- tare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazio- nale. 4 Il Consiglio federale determina l’entità dell’agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.
Art. 12c Prova e tracciabilità dei biocarburanti 1 Chiunque intenda ottenere un’agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3.
2 La prova consiste in:
a. indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei bio- carburanti attraverso tutte le fasi della produzione; e b. documenti a sostegno di tali indicazioni. 3 L’autorità fiscale può esigere che l’esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti. 4 Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l’onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all’articolo 12b capo- versi 1 e 3 sono soddisfatte.
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Art. 12d Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti 1 La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all’autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale. 2 L’autorità fiscale decide in merito all’agevolazione fiscale d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale dell’agricoltura e la Segreteria di Stato del- l’economia.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Art. 12e Neutralità dei proventi 1 Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2028, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell’olio Diesel. 2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina e per l’olio Diesel contenute nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodica- mente le aliquote modificate.
Titolo prima dell’articolo 17 Sezione 4: Esenzioni dall’imposta e restituzioni dell’imposta
3bis Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capo- versi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell’imposta secondo il capo- verso 3.
Art. 20a Miscele di carburanti 1 All’atto della dichiarazione delle miscele di biocarburanti e altri carburanti, i con- tribuenti devono dichiarare separatamente: a. la quota di biocarburanti che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3; b. la quota di biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all’arti- colo 12b capoversi 1 e 3; e c. la quota di altri carburanti.
2 Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano
un’esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità. 3 L’agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anti- cipazione è calcolata sulla base dell’aliquota d’imposta vigente per gli altri carburan- ti. Se la condizione per l’agevolazione fiscale non è più adempiuta, l’anticipazione deve essere rimborsata.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
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Allegato 1 L’iscrizione delle voci di tariffa 2711.1110, 2711.1190 e 2711.1910 è sostituita dalla versione seguente:
Voce di tariffa4 Designazione della merce Aliquota di dazio Fr.
2711. Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
– liquefatti: – – gas naturale:
1110 – – – destinato a essere utilizzato come carburante 409.90
1190 – – – altro 2.10
per 1000 l a 15 °C – – propano: … – – altri:
1910 – – – destinati a essere utilizzati come carburante:
per 1000 kg – – – – a partire da biomassa o da altri agenti energetici 409.90 rinnovabili per 1000 l a 15 °C – – – – altri 209.10 …
4 RS 632.10 Allegato
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Allegato 1a
Tariffa d’imposta per il gas naturale e il gas liquido utilizzati come carburante Voce di tariffa5 Designazione della merce Imposizione Agevolazio- Imposizione Imposta Supplemen- fiscale6 ne fiscale fiscale sugli oli to fiscale minerali sugli oli Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg
2711. Gas di petrolio e altri
idrocarburi gassosi: – liquefatti: – – gas naturale, non miscelato:
1110 – – – destinato a essere 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70
utilizzato come carburante per 1000 l per 1000 l per 1000 l per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C a 15 °C a 15 °C a 15 °C – – propano, non miscelato:
1210 – – – destinato a essere 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70
utilizzato come carburante – – butani, non miscelati:
1310 – – – destinati a essere 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70
utilizzati come carburante – – etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati:
1410 – – – destinati a essere 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70
utilizzati come carburante – – altri, non miscelati:
1910 – – – destinati a essere
utilizzati come carburante: per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg – – – – a partire 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70 da biomassa o da altri agenti ener- getici rinnovabili
5 RS 632.10 Allegato; giusta l’art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato all’indirizzo www.ezv.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all’indirizzo www.tares.ch.
6 Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali.
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Voce di tariffa Designazione della merce Imposizione Agevolazio- Imposizione Imposta Supplemen- fiscale ne fiscale fiscale sugli oli to fiscale minerali sugli oli Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
per 1000 l per 1000 l per 1000 l per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C a 15 °C a 15 °C a 15 °C – – – – altri 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70 per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg – allo stato gassoso: – – gas naturale:
2110 – – – destinato a essere 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70
utilizzato come carburante – – altri:
2910 – – – destinati a essere 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70
utilizzati come carburante
2. Legge del 23 dicembre 20117 sul CO2
1bis Nel 2021 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte di un ulterio- re 1,5 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi interme- di settoriali.
Art. 10 cpv. 4 4 I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione ap- plicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale sta- bilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.
Art. 15 cpv. 2
2 Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in
misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.
Art. 16 cpv. 2
2 Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in
misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.
7 RS 641.71
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3 Gli operatori di aeromobili devono consegnare annualmente alla Confederazione
diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromo- bili.
Art. 18 cpv. 1 1 Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per gli impianti e per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 e delle normative internazionali para- gonabili.
Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2 equivalente (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione. 2 I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l’an- no successivo.
1bis Su richiesta presentata entro il 31 maggio 2021, l’impegno di riduzione di cui al capoverso 1 può essere prorogato sino alla fine del 2021, a condizione che la ridu- zione venga proseguita nella stessa misura e in modo lineare.
Art. 48a Trasferimento dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2013–2020 1 I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati illimitatamente al 2021. 2I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati in misura limitata al 2021. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3. Legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell’ambiente
Art. 7 cpv. 9 9 Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liqui- di o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.
8 RS 814.01
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Titolo prima dell’art. 35d Capitolo 7: Messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili
1 Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombu- stibili che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19969 sull’imposizione degli oli minerali sono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarbu- ranti e i biocombustibili da esso designati possano essere messi in commercio sol- tanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.
2 È esonerato dall’obbligo di omologazione l’etanolo destinato alla combustione.
3 Tenendo conto delle disposizioni della legislazione sull’imposizione degli oli mi- nerali, il Consiglio federale stabilisce: a. le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili sog- getti a omologazione devono soddisfare; b. la procedura di omologazione.
Art. 41 cpv. 1 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acquiren- te), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzazione di organismi), 30b capo- verso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esporta- zione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d’incentivazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbri- cati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.
Art. 61a, rubrica, e cpv. 2–5 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili 2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l’articolo 35d o ottiene un’omologa- zione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a
500 000 franchi.
3 Il tentativo di commettere una delle infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.
9 RS 641.61
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4 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’Amministrazione federale delle dogane.
5 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi dei capoversi
1–3 e un’infrazione a un altro atto normativo federale che l’Amministrazione federa- le delle dogane è incaricata di perseguire, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 62 cpv. 2 2 Alle infrazioni secondo l’articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.
II Coordinamento con la modifica del 27 settembre 2019 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 27 settembre 201910 della LPAmb11 o la presente modifica, all’atto della seconda di queste entra- te in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore:
Titolo prima dell’art. 35d Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti Sezione 1: Biocarburanti e biocombustibili
Art. 41 cpv. 1 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acqui- rente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confedera- zione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a–35c (tasse d’in- centivazione), 35d (biocarburanti e biocombustibili), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.
10 FF 2019 5455 11 RS 814.01
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che que- sto è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: a. fatte salve le lettere b–d, la cifra I numero 1 (legge federale del 21 giugno
1996 sull’imposizione degli oli minerali) entra in vigore il 1° luglio 2020
con effetto sino al 31 dicembre 2023; dopo tale data tutte le modifiche in es- sa contenute decadono; b. l’articolo 12e della cifra I numero 1 (legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali) entra in vigore il 1° luglio 2020 con ef- fetto sino al 31 dicembre 2028; dopo tale data tutte le modifiche in esso con- tenute decadono; c. l’allegato 1 della cifra I numero 1 (legge federale del 21 giugno 1996 sul- l’imposizione degli oli minerali) entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2019; d. l’allegato 1a della cifra I numero 1 (legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali) entra retroattivamente in vigore il 1° lu- glio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2023; dopo tale data tutte le modi- fiche in esso contenute decadono; e. la cifra I numero 2 (legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 entra in vigore il 1° gennaio 2021; f. la cifra I numero 3 (legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente) entra in vigore il 1° luglio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono. 3 Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuo- samente o la presente legge sia accettata in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Può mettere retroattivamente in vigore gli allegati 1 e 1a della cifra I numero 1 (legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali).
Consiglio nazionale, 20 dicembre 2019 Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2019 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
9 aprile 202012. 2 Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la presente legge entra in vigore come segue: a. gli articoli 2 capoverso 3 lettera d, 2a, 12a–12d, il titolo prima dall’articolo 17, gli articoli 18 capoverso 3bis e 20a della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (cifra I/1) il 1° luglio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023; dopo tale data tutte queste modifiche decadono; b. l’articolo 12e della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (cifra I/1) il 1° luglio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2028; dopo tale data questa modifica decade; c. l’allegato 1 della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (cifra I/1) entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2019; d. l’allegato 1a della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (cifra I/1) retroattivamente il 1° luglio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2023; dopo tale data questa modifica decade; e. gli articoli 3 capoverso 1bis, 10 capoverso 4, 15 capoverso 2, 16 capoverso 2, 16a capoverso 3, 18 capoverso 1, 21, 31 capoverso 1 bis e 48a della legge sul f. gli articoli 7 capoverso 9, titolo prima dall’articolo 35d, articoli 35d, 41 ca- poverso 1, 61a rubrica e capoversi 2–5, nonché 62 capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente (cifra I/3) il 1° luglio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023; dopo tale data tutte queste modifiche decadono.
21 aprile 2020 Cancelleria federale
12 FF 2019 7205
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