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AS 2020 127

Ordinanza sulle professioni psicologiche

Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

Modifica del 13 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 marzo 20131 sulle professioni psicologiche è modificata come segue:

Art. 1 Titoli federali di perfezionamento 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il certificato relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche. 2 I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell’UFSP.

Art. 5 cpv. 3 3 L’organo di accreditamento di cui all’articolo 35 LPPsi è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Art. 7 Attestazione 1 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma in psicologia rilasciato da una scuola universitaria svizzera, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazio- ne professionale di psicologo in Svizzera. 2 L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia, che egli possiede i requisiti professionali necessari per esercitare la

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professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Sviz- zera.

Art. 8 cpv. 1 1 Gli emolumenti per le prestazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 nonché per la pro- cedura di annuncio secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi sono retti dall’allegato.

Art. 9 Abrogato

II 1 L’ex allegato 1 diventa unico allegato ed è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è abrogato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 8)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti: franchi

1. Per il rilascio di certificati di titoli federali di perfezionamento 250

e l’iscrizione nella banca dati di cui all’articolo 1

2. Per il riconoscimento di diplomi esteri e l’iscrizione nella banca

dati: a. procedura secondo l’articolo 3 LPPsi 600– 1 200 b. duplicato 150 c. facsimile 500

3. Per il riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento e

l’iscrizione nella banca dati: a. procedura secondo l’articolo 9 LPPsi 800– 1 400 b. duplicato 150 c. facsimile 500

4. Per la procedura di annuncio secondo l’articolo 23 capoverso 1 800– 1 400

LPPsi

5. Per il rilascio di attestazioni di cui all’articolo 7 per diplomi di 150

scuole universitarie svizzere e titoli federali di perfezionamento

6. Per le decisioni di accreditamento secondo l’articolo 16 20 000–40 000

in combinato disposto con l’articolo 34 capoverso 1 LPPsi

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