AS 2020 1335
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)
Modifica del 22 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 3 Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp2. Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e 3bis si estingue alle date seguenti: a. per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis: il 16 maggio 2020; b. per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3: il 16 maggio 2020, se la ripresa della loro attività è autorizzata conformemente al piano di allenta- mento dei provvedimenti per la protezione della popolazione deciso dal Consiglio federale.
Art. 11 cpv. 2 e 3