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AS 2020 1401

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo)

Modifica del 29 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

5 Nell’acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell’esercito può assu- mere rischi calcolabili e, previa approvazione dell’Amministrazione federale delle finanze, derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 2005 2 sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.

Art. 4hbis Commercializzazione diretta da parte della Confederazione La Confederazione può distribuire il materiale medico importante di cui all’articolo 4d contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.

3bis Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valuta- zione della conformità di cui all’articolo 10 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:

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a. sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e b. il loro funzionamento è stato dimostrato da un laboratorio svizzero di prova accreditato secondo la norma europea SN EN ISO/IEC 17025, 2005, «Re- quisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»3. 3ter Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 3 bis non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.

Art. 5 Scuola dell’obbligo e offerta di servizi di custodia parascolastica 1 L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo è consentito se è attuato un piano di protezione secondo il capoverso 2; i Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale. Se non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia parascola- stica. 2 L’UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori can- tonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché per le persone che svolgo- no attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica. 3 Le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. L’articolo 6a si applica per analogia. 4 L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani di protezione.

Art. 5a Scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione 1 Le attività presenziali nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione sono vietate. Sono fatte salve le attività presenziali a cui partecipano fino a cinque persone. 2 Durante le attività presenziali consentite devono essere rispettate le raccomanda- zioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Gli articoli 5 capo- verso 2 e 6a si applicano per analogia. 3 Gli esami nei centri di formazione secondo il capoverso 1 possono essere svolti se sono rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamen- to sociale e le prescrizioni di cui al capoverso 2. 4 L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani di protezione.

3 Il testo di questa norma può essere consultato all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Hallerstrasse 7, 3000 Berna 9; può inoltre essere richiesto, contro pagamento, all’Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

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Art. 6 cpv. 1bis, 2 lett. a e d, nonché 35 1bis Le grandi manifestazioni con oltre 1000 persone sono vietate.

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

a. Abrogato d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente sale cinematografi- che, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali; 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condi- zione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a e che lo metta- no in atto: a. negozi e mercati; b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi; c. esercizi o strutture che offrono servizi quali banche, uffici postali, agenzie di viaggio; fanno eccezione le strutture di cui al capoverso 2 lettere b–d; d. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parruc- chieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici; e. musei, nonché biblioteche e archivi, ad eccezione delle sale di lettura; f. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici; g. pubblica amministrazione; h. strutture sociali (p. es. centri di consulenza); i. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale; j. alberghi e strutture ricettive, nonché aree di sosta per roulotte e camper pre- viste per la locazione di lunga durata o destinate ai nomadi; k. funerali nella cerchia familiare e degli amici più stretti. 4 Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso l’uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo: a. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone; b. gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federa- zione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque per- sone oppure in squadre di competizione a composizione stabile; c. gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega preva- lentemente professionistica; d. le competizioni sportive a esclusione del pubblico:

1. delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professioni-

stica, o

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2. alle quali partecipano esclusivamente atleti di punta membri dei quadri

nazionali di una federazione sportiva nazionale. 5 Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo l’articolo 6a da parte: a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società.

Art. 6a cpv. 1, frase introduttiva e 24 1I gestori di strutture e gli organizzatori di attività e manifestazioni di cui all’articolo 6 capoversi 3 e 4 devono garantire, mediante l’elaborazione e l’attua- zione di un piano di protezione, che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per: 2 L’UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione. Definisce in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport le prescrizioni per i piani di protezione secondo l’articolo 6 capoverso 5. 3 Le associazioni di categoria, professionali o sportive elaborano per quanto possibi- le piani generali per il rispettivo settore o ambito che tengano conto delle prescrizio- ni di cui al capoverso 2. A tal fine consultano le parti sociali. 4 Per l’elaborazione dei loro piani di protezione, i gestori e gli organizzatori si basa- no di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamen- te sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

1 Sono vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico,

segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; fanno eccezione gli assembramenti di bambini nelle aree per la ricreazione.

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 10abis Assunzione delle spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare 1 Se le spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare per il SARS-CoV-2 effettuate su persone sintomatiche che soddisfano i requisiti clinici conformemente ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell’UFSP del 22 aprile 20204 non sono rimborsate secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie e la legge federale del 20 marzo 19816 sull’assicurazione

4 Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione. 5 RS 832.10 6 RS 832.20

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contro gli infortuni, le analisi sono considerate come visite mediche ordinate secon- do gli articoli 31 capoverso 1 e 36 LEp. 2 In questi casi, conformemente all’articolo 71 lettera a LEp, le spese sono assunte dal Cantone in cui la persona è domiciliata.

Art. 12 cpv. 8–12

8 Abrogato

9 Fatti salvi i capoversi che seguono, il capitolo 3 (art. 5–8) e l’articolo 10f capo- versi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino all’8 giugno 2020.

10 L’articolo 6b si applica fino al 30 giugno 2020.

11 L’articolo 6 capoverso 4 lettera d si applica fino al 31 luglio 2020

12 L’articolo 6 capoverso 1bis si applica fino al 31 agosto 2020.

II

1 Fattisalvi i capoversi che seguono, la presente ordinanza entra in vigore

l’11 maggio 2020 alle ore 00.00. 2 L’articolo 4n capoversi 3bis e 3ter entra in vigore retroattivamente il 24 aprile 2020.

3 Gli articoli 4f capoverso 5, 4hbis e 10abis entrano in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.007. 4 Gli articoli 6 capoversi 1bis e 4 lettera d e 12 capoversi 11 e 12 entrano in vigore il 9 giugno 2020 alle ore 00.00.

29 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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