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AS 2020 1407

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 29 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 41bis cpv. 1ter 1ter Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.

II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 21 marzo 20202.

29 avril 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 831.101 2 Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-1193 1407

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2020

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