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AS 2020 1505

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione)

Modifica dell’8 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Limitazioni del traffico di confine e dell’ammissione di stranieri

1 Le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono

entrare in Svizzera devono adempiere una delle seguenti condizioni: a. hanno la cittadinanza svizzera; b. dispongono di un documento di viaggio e:

1. di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora sviz-

zero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera recan- te lo scopo «colloqui d’affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure

2. di un permesso d’entrata con un visto rilasciato dalla Svizzera o

dell’assicurazione di un permesso di dimora; c. sono beneficiarie della libera circolazione e hanno un motivo professionale per l’entrata in Svizzera e sono in possesso di un attestato di notifica;

1 RS 818.101.24

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d. effettuano un trasporto merci professionale e sono in possesso di una bolla di consegna merci; e. sono solo in transito in Svizzera con l’intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese; f. sono in una situazione di assoluta necessità; g. sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario. 1ter Gli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 19602 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), devono inoltre adempire le condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). 1quater Le autorità competenti effettuano controlli in funzione dei rischi.

3 Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l’articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto so- spensivo.

Art. 3a Ammissione di stranieri che beneficiano della libera circolazione 1 Per gli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC e della Conven- zione AELS4, l’ammissione e la notifica di attività lucrative di breve durata non sono subordinate a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che: a. l’ammissione o la notifica riguardi l’esercizio di un’attività lucrativa d’inte- resse pubblico predominante, in particolare nel settore dell’approvvigiona- mento economico del Paese; b. si tratti di un ricongiungimento familiare; c. la domanda di ammissione per un soggiorno con attività lucrativa o la notifi- ca per l’attività lucrativa di breve durata nel quadro della procedura di noti- fica sia stata presentata all’autorità cantonale competente prima del 25 marzo 2020 oppure sia stato assunto un obbligo contrattuale con un dato- re di lavoro svizzero prima di tale data; oppure d. la notifica della prestazione di servizi transfrontaliera di breve durata nel quadro della procedura di notifica si fondi su un contratto scritto, stipulato prima del 25 marzo 2020.

2 L’approvvigionamento economico del Paese ai sensi del capoverso 1 lettera a

comprende in particolare le attività nei settori degli agenti terapeutici e delle cure,

2 RS 0.632.31 3 RS 142.20 4 RS 0.632.31

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delle derrate alimentari, dell’energia, della logistica, nonché della tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Ne fanno parte anche i lavori di manuten- zione delle infrastrutture in questi settori.

Art. 3b Ammissione all’esercizio di un’attività lucrativa per stranieri che non beneficiano della libera circolazione

1 Per gli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della

Convenzione AELS5, l’ammissione per un soggiorno con attività lucrativa non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che: a. adempiano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera f o g, non- ché le condizioni d’ammissione della LStrI6; b. la domanda di ammissione sia stata approvata prima del 19 marzo 2020, ma non sia stato possibile rilasciare il permesso d’entrata, il visto o l’assicurazione del permesso in seguito alle misure previste dalla presente ordinanza; oppure c. la domanda del datore di lavoro sia stata depositata prima del 19 marzo 2020. 2 Non è consentita l’ammissione per esercitare un’attività lucrativa ai sensi del capoverso 1 lettera b o c in una struttura toccata dalle misure di cui al capitolo 3 e rientrante, in particolare, nel campo d’applicazione dell’articolo 6 capoverso 2.

Art. 3c Ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero L’ammissione ai fini del ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero secondo l’articolo 42 LStrI7 non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica.

Art. 4a Rilascio di visti Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di permessi d’entrata a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l’allegato 1 è sospeso. Sono fatte salve le domande di persone che sono ammesse secondo gli articoli 3a capoverso 1 lettera b, 3b capoverso 1 lettere b e c oppure 3c o che adempiono le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera f o g.

5 RS 0.632.31 6 RS 142.20 7 RS 142.20

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2 È punito con la multa chi:

d. viola il divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell’articolo 3d.

3 Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di 100

franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 20168 sulle multe disci- plinari: c. violazioni del divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell’articolo 3d.

4 Abrogato

5 Nell’ambito delle sue competenze di controllo, l’AFD è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di violazione degli articoli 3d e 4 capoverso 4. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

II L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 3 Nei confronti dei voli provenienti dall’estero si applica quanto segue:

3. Non sono considerati voli con passeggeri i voli del traffico merci, i voli a

scopo di lavoro, i voli a scopo di manutenzione, i voli delle forze aeree e i voli delle aeroambulanze III La presente ordinanza entra in vigore l’11 maggio 2020 alle ore 00.009.

8 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 RS 314.1 9 Pubblicazione urgente dell’8 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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