AS 2020 1509
Ordinanza sul commercio ambulante
Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)
Modifica dell’8 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 settembre 20021 sul commercio ambulante è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 2bis
2bis La durata di validità degli attestati di sicurezza rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente disposizione è prolungata automaticamente di sei mesi.
Art. 22 cpv. 1 lett. abis
1 L’organismo d’ispezione deve:
abis. essere accreditato, per i tipi di impianti di cui all’allegato 2, da un servizio d’accreditamento estero equivalente al SAS, in particolare dal servizio d’accreditamento tedesco (DAkkS2), francese (Cofrac3), austriaco (AA4) o italiano (Accredia5);
1 RS 943.11
5 Ente Italiano di Accreditamento
2020-1354 1509
Commercio ambulante. O RU 2020
II
1 La presente ordinanza entra in vigore l’11 maggio 2020 alle ore 00.006.
2 Si applica per un periodo di 12 mesi dalla data d’entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
8 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 Pubblicazione urgente dell’8 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del
18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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