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AS 2020 1509

Ordinanza sul commercio ambulante

Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)

Modifica dell’8 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 settembre 20021 sul commercio ambulante è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2bis

2bis La durata di validità degli attestati di sicurezza rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente disposizione è prolungata automaticamente di sei mesi.

Art. 22 cpv. 1 lett. abis

1 L’organismo d’ispezione deve:

abis. essere accreditato, per i tipi di impianti di cui all’allegato 2, da un servizio d’accreditamento estero equivalente al SAS, in particolare dal servizio d’accreditamento tedesco (DAkkS2), francese (Cofrac3), austriaco (AA4) o italiano (Accredia5);

1 RS 943.11

5 Ente Italiano di Accreditamento

2020-1354 1509

Commercio ambulante. O RU 2020

II

1 La presente ordinanza entra in vigore l’11 maggio 2020 alle ore 00.006.

2 Si applica per un periodo di 12 mesi dalla data d’entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

8 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 Pubblicazione urgente dell’8 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del

18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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