AS 2020 1521
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
Modifica dell’8 aprile 2020
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 25 maggio 20121 su programmi e progetti per la promo- zione dello sport è modificata come segue:
Art. 2 lett. c Abrogata
Art. 3, rubrica, nonché cpv. 1bis e 3 Discipline sportive 1bis Abrogato
3 Le attività in discipline sportive di cui all’articolo 6 capoverso 2 OPSpo sono vietate in un’offerta G+S. Nei corsi e campi G+S della disciplina sportiva canoismo sono autorizzate le discese in acque vive, comprese quelle con grado di difficoltà superiore al II ai sensi dell’allegato 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 20192 sulle attività a rischio, se tali attività sono dirette da persone con riconoscimento valido di monitore G+S canoismo che hanno frequentato un perfezionamento specifico.
2019-4300 1521
Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2020
Art. 12 Direzione Per lo svolgimento di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S riconosciuti nella corrispondente disciplina sportiva e per il gruppo di destinatari «bambini» o «giovani».
Art. 27 cpv. 1
1 La formazione di monitore G+S avviene nell’ambito di corsi per monitori G+S
specifici alle diverse discipline sportive in considerazione delle esigenze dei gruppi di destinatari «bambini» o «giovani».
Art. 28 Perfezionamento 1 Nel perfezionamento si ampliano e approfondiscono le competenze dei monitori. Il perfezionamento è modulare.
2 Frequentando moduli di perfezionamento o un corso per monitori G+S i monitori
G+S adempiono l’obbligo in materia di perfezionamento per tutte le discipline sportive in cui sono riconosciuti. 3 I moduli di perfezionamento che servono ad approfondire le competenze, se inter- rotti, per essere considerati validi ai fini dell’obbligo in materia di perfezionamento devono essere seguiti per una durata almeno uguale a quella dei moduli previsti esclusivamente per mantenere valido il riconoscimento quale monitore.
Art. 40 cpv. 2 2 La formazione è specifica a ciascuna disciplina sportiva; la formazione di esperti coach G+S avviene in corsi dedicati a temi specifici.
Art. 43 cpv. 2 2 In discipline sportive o attività che presuppongono particolari prescrizioni di sicurezza gli esperti G+S possono essere impiegati come specialisti della sicurezza nella valutazione dei programmi di corsi o campi.
Art. 45 cpv. 4 e 47 Abrogati
Art. 48, rubrica Contributi supplementari per le guide alpine
Art. 49 Contributi supplementari per partecipanti G+S disabili
1 Se a un corso o a un campo G+S partecipa almeno una persona che, in quanto
affetta da disabilità fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce la partecipazione a tale corso o campo senza misure
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particolari, all’organizzatore può essere attribuito un contributo supplementare secondo l’allegato 6 se: a. l’offerta è diretta da un monitore G+S che dispone di un perfezionamento specifico e attua le misure particolari necessarie; b. su richiesta dell’UFSPO, l’organizzatore comprova adducendo una perizia la rilevanza della disabilità e l’adeguatezza delle misure particolari per la prati- ca della disciplina sportiva interessata.
2 Se le misure particolari consistono nell’impiego di persone supplementari con
compiti di assistenza, queste non sono computate come monitori ulteriori ai sensi dell’allegato 2 anche se dispongono di un riconoscimento di monitori G+S.
Art. 50 cpv. 3 3 Non sono concessi contributi e non sono messi a disposizione buoni per il viaggio di andata e ritorno dei partecipanti verso il luogo del corso se un’istituzione attiva nel campo della formazione svolge la formazione dei quadri come parte integrante di un ciclo di formazione e la frequenza a detta formazione dei quadri è obbligatoria.
Art. 51 Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S 1 I contributi alle federazioni sportive e giovanili nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S coprono al massimo il 50 per cento delle indennità soggette all’AVS versate dalla federazione alle persone responsabili della formazione nella rispettiva disciplina sportiva G+S; i contributi ammontano tuttavia a un massimo di 200 000 franchi. 2 Se le prestazioni sono fornite da persone che svolgono volontariato o se le indenni- tà soggette all’AVS sono inferiori a 100 000 franchi, le federazioni aventi diritto ai contributi ricevono al massimo 50 000 franchi l’anno.
3 Le persone responsabili della formazione devono svolgere almeno i compiti sta-
biliti all’allegato 8 e specificati in dettaglio nel contratto di prestazione. 4 Se i compiti sono svolti in modo incompleto i contributi sono ridotti in misura corrispondente.
Art. 58 cpv. 2
2 L’annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. le discipline sportive G+S oggetto dell’offerta G+S; b. la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata, nonché delle date e degli orari delle attività pianificate; c. la dimensione prevista dei gruppi; d. i monitori G+S che si prevede di impiegare.
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Art. 73 cpv. 3bis 3bis Non sono versati contributi:
a. per gli esperti in formazione che assistono a corsi di perfezionamento diretti da esperti; b. per i corsi di formazione e perfezionamento che si svolgono integrati in altre offerte di formazione e perfezionamento dell’organizzatore.
Titolo dopo l’articolo 78 Capitolo 3a: Giornata svizzera dello sport scolastico (art. 40 cpv. 4 OPSpo)
Art. 78a 1 Le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni sono considerate computabili ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4 OPSpo: a. aiuti finanziari sotto forma di importi in contanti; b. contributi provenienti dai fondi cantonali Sport-Toto o della lotteria; c. forniture di beni e servizi al prezzo di mercato per i quali non sussiste alcun diritto. 2 Non possono essere computate le prestazioni statali che i Cantoni e i Comuni sono tenuti a fornire per legge, come prestazioni di polizia, prestazioni di approvvigiona- mento e di eliminazione, procedure di autorizzazione, attività amministrative gene- rali, anche se nel caso concreto si rinuncia alle relative tasse ed emolumenti.
II
2 L’allegato 1a è abrogato.
III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
2 L’articolo 28 entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3 Gli articoli 58 capoverso 2 come pure gli allegati 1, 1a, 2, e 5 entrano in vigore il 1° ottobre 2021.
8 aprile 2020 Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd
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Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Discipline sportive G+S
A. Discipline sportive in generale (discipline sportive A) Acrobatica, allround, american football, atletica leggera, badminton, base- ball/softball, BMX, calcio, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, ginnasti- ca, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmi- ca, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hoc- key su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità, pattinag- gio sincronizzato, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, speedskating, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, trampo- lino, trial in bicicletta, unihockey.
B. Discipline sportive con disposizioni di sicurezza particolari (discipline sportive B) Alpinismo, artistic swimming, arrampicata sportiva, balestra, biathlon, canoismo, canottaggio, carabina, equitazione, nuoto, nuoto di salvataggio, pallanuoto, pistola, salto con gli sci, sci, sci escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, tavola a vela, tiro con l’arco, triathlon, tuffi, vela, volteggio.
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Allegato 2 (art. 5 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 13 cpv. 2)
Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi
A. Disposizioni per le discipline sportive A 1. Nelle discipline sportive american football, baseball/softball, calcio, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, palla- canestro, pallamano, pallavolo, rugby, streethockey, tchoukball e unihockey non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per mo- nitore. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a diri- gere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 parteci- panti al massimo. 2. Nelle discipline sportive acrobatica, allround, atletica leggera, badminton, BMX, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclismo artistico, ciclocross, ci- clopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, judo, ju-jitsu, karate, light contact boxing, lot- ta, lotta svizzera, monociclo, pallacesto, pallapugno, parkour, pattinaggio ar- tistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità, pattinaggio sin- cronizzato, rampichino, rock’n’roll, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, speedskating, squash, tennis, tennistavolo, trampolino, trial in bicicletta non è consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per monito- re. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
3. Se nell’ambito di un corso o di un campo o nella pratica di una disciplina
sportiva si svolge un’attività di una delle discipline sportive di cui alla lettera B, valgono le disposizioni di sicurezza ivi fissate.
B. Disposizioni di sicurezza particolari per le discipline sportive B 1. Nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle at- tività su roccia della disciplina arrampicata sportiva non è consentito che i gruppi siano formati da più di 6 partecipanti per monitore. A partire da
7 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impie-
gata per ciascun gruppo supplementare di 6 partecipanti al massimo. 2. Nelle discipline sportive canoismo, canottaggio, equitazione, vela, sci, salto con gli sci, snowboard, volteggio e tavola a vela come pure nelle attività su parete artificiale di arrampicata della disciplina arrampicata sportiva non è consentito che i gruppi siano formati da più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2020
3. Nelle discipline sportive artistic swimming, balestra, biathlon, carabina, nuo- to, nuoto di salvataggio, pallanuoto, pistola, tiro con l’arco, triathlon e tuffi non è consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per mo- nitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a diri- gere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 parteci- panti al massimo.
4. Nelle offerte G+S Sport di campo/Trekking non è consentito che i gruppi
siano formati da più di 24 partecipanti ogni 2 monitori. A partire da 25 par- tecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nei campi G+S è consentito impiegare persone maggiorenni e capaci di discernimento senza riconoscimento G+S al posto di monitori G+S. Esse non vengono però considerate ai fini del conteggio dei contributi.
C. Disposizioni speciali per il gruppo di utenti 5 1. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A non è consen- tito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per monitore. A par- tire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività. 2. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera B si applicano le disposizioni di sicurezza delle singole discipline. 3. Se per lo svolgimento di un’attività sono necessari più di due monitori, come monitore supplementare è consentito impiegare persone maggiorenni e ca- paci di discernimento senza riconoscimento quale monitore G+S. Esse non sono però considerate ai fini del conteggio dei contributi.
D. Disposizioni particolari per l’allenamento della condizione fisica e mentale Nell’allenamento della condizione fisica e in quello mentale per ogni disciplina sportiva non sono consentiti gruppi di più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività.
E. Numero insufficiente di monitori G+S nelle attività di cui alla lettera A Se nelle attività di discipline sportive di cui alla lettera A o nell’allenamento della condizione fisica e in quello mentale di cui alla lettera D non è impiegato un numero sufficiente di monitori G+S, l’importo dei contributi si calcola sulla base della grandezza massima del gruppo che i monitori presenti impiegati sono autorizzati a dirigere.
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F. Numero insufficiente di monitori G+S nelle attività di cui alla lettera B Se nelle attività di discipline sportive di cui alla lettera B non è impiegato un numero sufficiente di monitori G+S, tale attività non è considerata ai fini del calcolo dei contributi.
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Allegato 3 (art. 44 cpv. 5 e 45 cpv. 2)
Contributi massimi per le offerte G+S
A. Contributi per i corsi G+S dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5 Importo di base per ogni monitore Importo per ora/partecipante2, Supplemento per i corsi G+S del G+S1 necessario secondo franchi gruppo di utenti 5 con i bambini3) l’allegato 2, franchi
150.00 1.80 100 %
B. Contributi per la partecipazione a competizioni dei corsi G+S del gruppo di utenti 1 Numero di competizioni Se il corso dura < 30 settimane, Se il corso dura ≥ 30 settimane, indennità forfettaria unica indennità forfettaria unica di di franchi franchi
Categoria 14) 100.00 200.00 Categoria 24) 200.00 400.00 Categoria 34) 300.00 600.00
C. Contributi per i campi G+S Per giornata e partecipante, in franchi
16.00 1) Se un corso viene svolto in diverse discipline sportive, l’importo di base è fissato in base al numero di monitori G+S necessari nella disciplina sportiva G+S praticata nel quadro del corso che consente il maggior numero di partecipanti per monitore G+S. 2) Le ore/partecipante iniziate vengono arrotondate. 3) Nei gruppi in cui bambini e giovani si allenano insieme il supplemento si calcola esclusiva- mente sulle ore/partecipante che riguardano i bambini. 4) Categorie secondo l’allegato 4.
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Allegato 5 (art. 48)
Contributi supplementari per le guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S
260 franchi al massimo per l’impiego di guide alpine con attestato profes-
sionale federale, a condizione che: a. siano attive come monitori G+S nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arram- picata sportiva e abbiano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività; b. siano attive come esperti G+S nella formazione dei quadri delle disci- pline sportive alpinismo, arrampicata sportiva e sci escursionismo.
45 ore/partecipante. Sono considerate le ore di attività G+S svolte sotto la
responsabilità di una guida alpina e a cui la guida ha partecipato. Le frazioni delle unità di 45 ore/partecipante vengono arrotondate all’unità superiore. 3. Nelle offerte della formazione dei quadri nella disciplina arrampicata sporti- va è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 12 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell’unità di 12 partecipanti vengono arrotondate all’unità superiore.
4. Nelle offerte della formazione dei quadri delle discipline sportive alpinismo
e sci escursionismo è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 6 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell’unità di 6 partecipanti vengono arrotondate all’unità superiore.
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Allegato 6 (art. 49 cpv. 1)
Contributi supplementari per le offerte G+S con partecipanti disabili
1. Agli organizzatori di campi è corrisposta un’indennità forfettaria di 60
franchi al massimo per giorno di campo e partecipante con disabilità. L’importo totale per il campo può tuttavia ammontare al massimo al doppio di quanto sarebbe corrisposto per un campo di uguale durata e numero di partecipanti, ma senza partecipanti con disabilità. 2. Agli organizzatori di corsi è corrisposta un’indennità forfettaria di 10 franchi al massimo per ora e partecipante con disabilità. L’importo totale per il corso può tuttavia ammontare al massimo al doppio di quanto sarebbe corrisposto per un corso di uguale durata e numero di partecipanti, ma senza partecipanti con disabilità.
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Allegato 7 (art. 50 cpv. 2)
Contributi per lo svolgimento della formazione dei quadri G+S
1 Formazione dei quadri organizzata dalla Confederazione
La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti buoni per il viaggio gratuito di andata e di ritorno in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici. Versa inoltre indennità secondo la legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno.
2.1.1 50 franchi al giorno al massimo per ogni partecipante a un corso di
formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S;
2.1.2 100 franchi al massimo per giorno di corso se nei corsi di forma-
zione e di perfezionamento oltre al numero prescritto viene impie- gato almeno un esperto G+S supplementare per almeno un giorno intero di corso;
2.1.3 un’ulteriore indennità forfettaria giornaliera sulla base dell’alle-
gato 5 per le guide alpine.
2.2 La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano le
condizioni di ammissione al corso, dei monitori e del personale ausiliario della formazione dei quadri buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratui- to in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici.
2.3 Se a un’offerta di formazione dei quadri di un Cantone al cui svolgimento
l’UFSPO è particolarmente interessato si sono iscritte meno di 8 persone, l’Ufficio può aumentare il contributo secondo il numero 2.1.1 a 400 franchi al massimo per giorno di corso.
2.4 Se ai moduli di perfezionamento partecipano persone che nei due anni
precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come quadri, per lo- ro non sono corrisposti contributi. Fanno eccezione i moduli di perfeziona- mento particolari per persone con un riconoscimento quale monitore G+S decaduto da più di quattro anni che vogliono reinserirsi nell’attività.
1952 sulle indennità di perdita di guadagno.
3 RS 834.1
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2020
3 Formazione dei quadri organizzata da federazioni sportive
e istituzioni secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPSpo
3.1.1 50 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai moduli di
perfezionamento per i monitori e i coach G+S;
3.1.2 50 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai corsi di
formazione per monitori G+S organizzati da istituzioni di forma- zione.
3.2 La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano le
condizioni di ammissione al corso, dei monitori e del personale ausiliario della formazione dei quadri buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratui- to in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici.
3.3 Se ai moduli di perfezionamento partecipano persone che nei due anni
precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come quadri, per loro non sono corrisposti contributi. Fanno eccezione i moduli di perfezio- namento particolari per persone con un riconoscimento quale monitore G+S decaduto da più di quattro anni che vogliono reinserirsi nell’attività.
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Allegato 8 (art. 51 cpv. 3)
Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nell’ambito della formazione dei quadri G+S: elenco dei compiti dei responsabili della formazione
1. Garantire un numero sufficiente di posti di formazione nelle offerte per la
formazione dei quadri G+S delle rispettive discipline sportive G+S sulla ba- se di un rilevamento annuale del fabbisogno. 2. Partecipare attivamente alle sedute e alle conferenze specialistiche richieste dall’UFSPO.
3. Attuare e aggiornare periodicamente le strutture formative, i modelli, le
strategie e i temi G+S nelle singole discipline sportive G+S.
4. Sviluppare contenuti specifici alla disciplina sportiva per i corsi di forma-
zione e di perfezionamento dei quadri e sviluppare i relativi media didattici nelle lingue richieste dall’UFSPO. 5. Sviluppare le strategie per la trasmissione di contenuti tematici socio-politici quali la sicurezza, la prevenzione e l’integrazione nei corsi di formazione e di perfezionamento dei quadri G+S delle rispettive discipline sportive G+S e sviluppare i relativi media didattici nelle lingue richieste dall’UFSPO.
6. Garantire la qualità nei corsi di formazione e di perfezionamento dei quadri
G+S nelle singole discipline sportive G+S mediante: a. la valutazione e il resoconto periodici, nonché l’attuazione delle misure necessarie; b. la consulenza, la messa in rete e il supporto ai quadri G+S.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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