AS 2020 1761
Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l'attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID-19 sport)
Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l’attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID-19 sport)
Modifica del 20 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 sport del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
Art 1 lett. b e c nonché 3 cpv. 1 lett. a Abrogati
Art. 4 Prestazioni in denaro a fondo perso
1 Nel quadro dei crediti approvati, l’UFSPO può concedere aiuti finanziari sotto
forma di prestazioni in denaro a fondo perso a: a. società sportive che svolgono regolarmente attività e manifestazioni so- cietarie e club sportivi non organizzati come associazioni che però svolgono attività e manifestazioni come una società sportiva; b. organizzazioni a scopo non lucrativo che hanno come scopo principale lo svolgimento di competizioni nello sport popolare e nello sport di pre- stazione non prevalentemente professionistico. 2 Non si concedono aiuti finanziari a club delle leghe le cui federazioni sportive nazionali ricevono prestiti giusta l’articolo 41a dell’ordinanza del 23 maggio 20122 sulla promozione dello sport.
Art. 6 Importo degli aiuti finanziari Gli aiuti finanziari servono esclusivamente a superare crisi di liquidità sorte a segui- to delle misure della Confederazione per combattere il coronavirus.
2020-1451 1761
Ordinanza COVID-19 sport RU 2020
Art. 7 Richiesta di aiuti finanziari 1 Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFSPO mediante mezzi di comunicazione elettronici con firma facsimile.
2 Le richieste devono contenere:
a. la ditta o il nome e la sede del richiedente; b. una motivazione, compresa la documentazione comprovante che sono soddi- sfatti i presupposti di cui all’articolo 5; c. il nome di un mandatario commerciale presso l’organizzazione, disponibile per eventuali richieste di chiarimenti; d. la presa di posizione di una società di revisione esterna incaricata dall’asso- ciazione mantello delle federazioni sportive svizzere riguardante:
1. l’adempimento dei presupposti di cui all’articolo 5,
2. l’ammontare delle perdite finanziarie sorte a seguito delle misure della
Confederazione per combattere il Coronavirus,
3. le prospettive di un risanamento finanziario del richiedente,
4. nelle richieste di prestiti giusta l’articolo 3, la possibile scadenza per la
restituzione.
3 L’UFSPO può richiedere documentazione complementare.
4 Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate fino al 30 giugno 2020.
Art. 9 – 11 Abrogati
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.
20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr