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AS 2020 1769

Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici)

Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici)

del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi unici per il 2020 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19): a. un pagamento alle emittenti radiotelevisive; b. il finanziamento dei servizi base dell’agenzia di stampa nazionale Keystone- ATS per sgravare i fornitori di media elettronici.

2 Le misure ai sensi della presente ordinanza completano le misure di sostegno

secondo la legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV).

Art. 2 Pagamento unico alle emittenti radiotelevisive

1 Su richiesta, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) effettua un paga-

mento unico alle seguenti emittenti radiotelevisive: a. emittenti radiofoniche commerciali titolari di una concessione di radioco- municazione OUC per la diffusione del proprio programma radiofonico in una zona di copertura secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla radiotelevisione (ORTV); b. emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro, tito- lari di una concessione secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera b LRTV4 in una zona di copertura secondo l’allegato 1 ORTV;

RS 784.402

2020-1508 1769

Ordinanza COVID-19 media elettronici RU 2020

c. emittenti televisive titolari di una concessione secondo l’articolo 38 capover- so 1 lettera a LRTV in una zona di copertura secondo l’allegato 2 ORTV; d. emittenti televisive regionali, notificate all’UFCOM conformemente all’articolo 3 LRTV, che hanno dimostrato di fornire un’offerta informativa sull’attualità giornaliera, con un bacino di pubblico considerevole e le cui spese d’esercizio superano un milione di franchi. 2 Nelle tre categorie di cui al capoverso 1 lettera a, capoverso 1 lettera b e capover- so 1 lettere c e d, ogni emittente riceve la stessa somma nei limiti dei mezzi a dispo- sizione.

Art. 3 Prestazioni di agenzie

1 Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 30 novembre 2020 l’UFCOM si

assume, nei limiti dei mezzi a disposizione, i costi dell’abbonamento ai servizi di base «testo» dell’agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizza- zione per i media elettronici.

2 L’UFCOM rimborsa direttamente all’agenzia di stampa Keystone-ATS i costi

dell’abbonamento che, secondo il contratto e le tariffe vigenti, sono a carico dei fornitori di media elettronici. Keystone-ATS detrarrà tale importo dalle fatture per i fornitori.

Art. 4 Finanziamento e importo dei contributi 1 Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono a disposizione i proventi sinora non utilizzati del canone radiotelevisivo secondo l’articolo 40 capoverso 3 ORTV5 per un importo di 30 milioni di franchi.

2 I mezzi sono utilizzati per:

a. emittenti radiofoniche commerciali con o senza partecipazione al canone di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a: 487 128 franchi per emittente; b. emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro di cui all’arti- colo 2 capoverso 1 lettera b: 145 132 franchi per emittente; c. emittenti televisive di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d: 901 327 franchi per emittente. 3 Le emittenti presentano all’UFCOM entro il 30 aprile 2021 il conto annuale 2020 e il rapporto di revisione. Se da questa documentazione emerge che è stato realizzato un guadagno, i contributi di cui al capoverso 2 sono ridotti per un ammontare pari al guadagno e gli importi corrispondenti devono essere restituiti. 4 Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all’articolo 3 sono a disposizio- ne al massimo 10 milioni di franchi della quota dei proventi del canone radiotelevi- sivo non utilizzata finora secondo l’articolo 40 capoverso 3 ORTV.

5 RS 784.401

Ordinanza COVID-19 media elettronici RU 2020

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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