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AS 2020 2067

Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)

Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)

del 5 giugno 2020

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoverso 2 lettera a e 38 della legge federale del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici; visti gli articoli 35c capoverso 3 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente; e visto l’articolo 5 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque (LPAc), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza prevede, in considerazione dell’emergenza legata al coronavi- rus, deroghe temporanee a disposizioni in materia di diritto ambientale.

Art. 2 Proroga del termine per la presentazione del conteggio finale per l’esenzione dal pagamento della tassa federale sulle acque di scarico 1 Per i detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico per i quali, a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per la lotta al coronavirus, l’at- tuazione delle misure di cui all’articolo 61a LPAc subisce ritardi, il termine per la presentazione del conteggio finale di cui all’articolo 60b capoverso 2 LPAc è proro- gato sino al 15 novembre 2020. 2 Il termine per la presentazione all’UFAM, da parte dei Cantoni, dei pareri secondo l’articolo 51b lettera b dell’ordinanza del 28 ottobre 19984 sulla protezione delle acque è prorogato sino al 15 dicembre 2020.

RS 814.203

2020-1283 2067

Ordinanza COVID-19 diritto ambientale. RU 2020

Art. 3 Esenzione dei disinfettanti dalla tassa d’incentivazione sui COV 1 I disinfettanti di cui ai numeri di tariffa 3808.9410 e 3808.9480 sono cancellati dall’elenco delle sostanze dell’allegato 2 dell’ordinanza del 12 novembre 19975 concernente la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV). 2 Le tasse d’incentivazione riscosse all’importazione di disinfettanti di cui al capo- verso 1 sono rimborsate su richiesta. 3 Se i disinfettanti di cui al capoverso 1 sono prodotti in Svizzera, le sostanze conte- nenti composti organici volatili in essi contenute sono esentate dalla tassa secondo l’articolo 2 lettera a OCOV su richiesta dei produttori; le tasse già pagate sono rimborsate su richiesta.

Art. 4 Rimborso della tassa d’incentivazione sui COV

1 Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 devono essere presentate all’Am-

ministrazione federale delle dogane nella forma da essa ammessa. 2 Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 capoverso 2 devono essere presentate entro il 31 agosto 2020. 3 Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 capoverso 3 possono essere presentate mensilmente, ma al più tardi entro il 15 dicembre 2020.

4 Non si ha diritto al rimborso di somme inferiori a 300 franchi.

5 I capoversi 1, 3 e 4 si applicano anche al rimborso della tassa d’incentivazione sulle sostanze contenenti COV contenute in disinfettanti di cui ai numeri di tariffa

3003.9000 e 3004.9000.

Art. 5 Tensione di vapore per la benzina per motori La tensione di vapore massima di 60 kPa per la benzina per motori di cui all’alle- gato 5 numero 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 19856 contro l’inquina- mento atmosferico non si applica.

Art. 6 Proroga del termine per l’utilizzo di carta termica con bisfenoli Il divieto di utilizzo di carta termica con bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) o bisfenolo S (n. CAS-NE 80-09-1) con un contenuto in massa dello 0,02 per cento o superiore di cui all’allegato 1.10 numero 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 7 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici non si applica sino al 15 dicembre 2020.

5 RS 814.018 6 RS 814.318.142.1 7 RS 814.81

Ordinanza COVID-19 diritto ambientale. RU 2020

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020, fatti salvi i capoversi 2, 3 e 4, con effetto sino al 15 dicembre 2020. 2 L’articolo 3 entra retroattivamente in vigore il 28 febbraio 2020 con effetto sino al 31 agosto 2020. 3 L’articolo 5 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2020 con effetto sino al 31 luglio 2020.

4 L’articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° giugno 2020.

5 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza COVID-19 diritto ambientale. RU 2020

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