AS 2020 2299
Ordinanza del DFI sulle bevande
Ordinanza del DFI sulle bevande
Modifica del 27 maggio 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:
Art. 4 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano all’acqua minerale naturale che: a. è consegnata ai consumatori come derrata alimentare, condizionata in reci- pienti; b. può anche essere consegnata in cisterna come ingrediente di una derrata ali- mentare.
Art. 5 cpv. 1 e 3 1 L’acqua minerale naturale è un’acqua microbiologicamente ineccepibile, la quale ha per origine una falda o un giacimento sotterraneo. Essa proviene da una o più sorgenti con una o più emergenze naturali o perforate. 3 Se un’acqua minerale naturale proviene da più sorgenti, la composizione fisico- chimica di quest’acqua deve rimanere costante.
Art. 7 cpv. 3 3 L’acqua minerale naturale può essere trasportata dalla sorgente al luogo di riempi- mento unicamente mediante condotte. Non è permesso il trasporto in autocisterne fuorché per l’utilizzo dell’acqua minerale naturale come ingrediente di una derrata alimentare.
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Art. 9 cpv. 3 lett. a-c, g, h e p 3 Secondo la composizione, la denominazione specifica può essere completata dalle indicazioni seguenti: a. «oligominerale» o «leggermente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 500 mg per litro; b. «minimamente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 50 mg per litro; c. «ricca in sali minerali» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg per litro; g. «ferruginosa» o «contenente ferro» se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg per litro; h. «fluorata» o «contenente fluoro» se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg per litro; p. «indicata per la preparazione degli alimenti per lattanti» se sono rispettati i seguenti valori massimi: solfati 240 mg per litro sodio 20 mg per litro nitrati 10 mg per litro fluoro 0,7 mg per litro manganese 0,05 mg per litro nitriti 0,02 mg per litro arsenico 0,005 mg per litro uranio 0,002 mg per litro
Art. 10 cpv. 1–3 e 6 1 Sui recipienti, a complemento delle indicazioni secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), devono figurare il luogo in cui scaturisce la sorgente e il nome della stessa. Se l’acqua minerale proviene da più falde o giacimenti sotterranei, i recipienti devo- no anche recare i nomi di tutti i luoghi delle emergenze delle sorgenti e i nomi delle stesse. 2 L’elenco degli ingredienti deve essere sostituito dall’indicazione dei quantitativi delle componenti caratteristiche dell’acqua minerale naturale. 3È vietata la commercializzazione sotto designazioni commerciali diverse di un’acqua minerale naturale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1. 6 La caratterizzazione dell’acqua che è stata sottoposta a un trattamento di parziale eliminazione del ferro o del manganese, in conformità con l’articolo 8 capoverso 2 lettera a, contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua parzialmente deferrizzata», «acqua parzialmente demanganizza-
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ta», «deferrizzata» o «demanganizzata». La menzione «acqua parzialmente deferiz- zata» o «deferizzata» non è obbligatoria se la separazione del ferro è stata effettuata per filtrazione o decantazione.
Art. 32 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 33 cpv. 1 lett. b Abrogata
Art. 39 cpv. 1 lett. a e b
1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID3 devono figurare:
a. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg per litro e massimo di 150 mg/l: almeno la menzione «contiene caffeina», eccetto le bevande a base di caffè, tè o estratto di caffè o tè la cui denominazione specifica com- prende il termine «caffè» o «tè»; b. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: le indicazioni supplementari di cui all’allegato 2 parte B numero 4 OID;
Art. 58 cpv. 3 3 Per mate (yerba, tè del Paraguay) si intendono le foglie contenenti caffeina, leg- germente torrefatte e sminuzzate grossolanamente, di Ilex paraguariensis.
Art. 62 Abrogato
Art. 63 cpv. 1 1 La birra è una bevanda alcolica contenente anidride carbonica e prodotta mediante fermentazione alcolica di acqua, cereali maltati o non maltati, lievito e luppolo. Possono essere utilizzati anche altri ingredienti.
Art. 64 Abrogato
Art. 65 cpv. 2 e 3 2 In base al tenore di mosto iniziale, è consentito impiegare anche le seguenti deno- minazioni specifiche: a. «birra leggera» fino al 10,0 per cento in massa;
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b. «birra normale» a partire dall’10,0 per cento in massa; c. «birra speciale» a partire dall’11,5 per cento in massa; d. «birra forte» a partire dal 14,0 per cento in massa.
3 Abrogato
Art. 66 cpv. 1 Abrogato
Art. 119 cpv. 2 2 L’edulcorazione delle diverse bevande spiritose è disciplinata nell’allegato 16.
Art. 120 Aromatizzazione Non è consentito aromatizzare le bevande spiritose di cui agli articoli 122–136, 140–
142 e 147.
Art. 121 Colorazione La colorazione delle bevande spiritose è soggetta alle seguenti limitazioni: a. è vietata per le categorie di cui agli articoli 130–136 e 139 e 140; b. le bevande spiritose di cui agli articoli 122–129 possono essere colorate esclusivamente mediante l’aggiunta di caramello.
Art. 146 cpv. 2 2 Il pastis deve presentare un tenore di anetolo minimo di 1,5 e massimo di 2 g/l.
Art. 150 cpv. 2 Abrogato
Art. 151 Crema di [nome del frutto o della materia prima impiegata] Qualsiasi bevanda spiritosa denominata «Crema di» seguita dal nome del frutto o della materia prima impiegata, esclusi i prodotti lattiero-caseari, è un liquore.
Art. 152 Abrogato
Art. 153 Nocino Il nocino è il liquore che viene aromatizzato principalmente dalla macerazione e/o dalla distillazione di noci verdi intere (Juglans regia L.).
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Art. 154 cpv. 2
2 Il tenore minimo di tuorlo d’uovo puro è di 140 g/l di prodotto finito.
Art. 161a Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 Le derrate alimentari che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinan- za non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2021. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
2 L’allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 16 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
27 maggio 2020 Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
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Allegato 2 (art. 6 cpv. 3 e 13 cpv. 1)
Requisiti riguardanti l’acqua minerale naturale
N. 1
1. Criteri microbiologici
Prodotto Criteri d’analisi Valore massimo Metodi di riferimento UFC per l’analisi
11 – allo sbocco Germi aerobi, mesofili 100/ml EN/ISO
6222:1999 Temperatura d’incubazione: 30°C Durata d’incubazione:
72 ore
Escherichia coli nr/100 ml EN/ISO 9308-1 Enterococchi nr/100 ml EN/ISO 7899-2
12 – in recipiente Escherichia coli nr/100 ml EN/ISO 9308-1
Enterococchi nr/100 ml EN/ISO 7899-2 Pseudomonas aeruginosa nr/100 ml EN/ISO 16266 UFC: unità formanti colonia; nr: non rilevabili
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Allegato 3 (art. 17 e 26)
Trattamenti e sostanze ammessi
Lett. B n. 11
11. per i succhi di frutta: proteine vegetali ottenute da piselli.
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Allegato 9 (art. 69 cpv. 4, 72, 74 cpv. 1 e 2, 75 cpv. 5 e 86 cpv. 1)
Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni4 Le pratiche e i trattamenti enologici consentiti corrispondono a quelli descritti negli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/9345. Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per il vino (1), il vino nuovo ancora in fermentazione (2), il vino liquoroso (3), il vino spumante (4), il vino spumante di qualità (5), il vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), il vino spumante gassificato (7), il vino frizzante (8), il vino frizzante gassificato (9), il mosto d’uva (10), il mosto d’uva parzialmente fermentato (11), il mosto d’uva parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite (12), il mosto d’uva concentrato (13), il mosto d’uva concentrato rettificato (14), il vino ottenuto da uve appassite (15), il vino di uve stramature (16) nonché per le uve fresche e il mosto d’uva par- zialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale. La Svizzera è considerata parte della zona C I in base a quanto definito nell’appendice I del regolamento (UE) n. 1308/20136. Le altre pratiche e gli altri trattamenti enologici ammessi dalla legislazione europea sono consentiti a condizione di rispettare le relative condizioni di utilizzo.
4 Lʼelenco non è pubblicato sulla RU. Può essere ottenuto presso lʼUSAV, Schwarzenburg- strasse 155, 3003 Berna o consultato in Internet allʼindirizzo seguente: www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive > Legislazione 5 Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche eno- logiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro elimi- nazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 61 cpv. 3
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Allegato 15 (art. 118 cpv. 1)
Titolo alcolometrico volumico minimo (tenore di alcool) delle bevande spiritose
Lett. a e b a. Pastis di Marsiglia, assenzio 45,0 % b. Whisky, acquavite di patate, pastis, assenzio, Mistrà7 40,0 %
7 Il titolo alcolometrico volumico minimo del Mistrà è pari al 40 % e il suo titolo alcolome- trico volumico massimo è pari al 47 %.
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Allegato 16 (art. 119 cpv. 2)
Edulcorazione delle bevande spiritose Tenori massimi di zucchero, espresso in zucchero invertito (g/l) a. Whisky 0 b. Vodka 8 c. Bevande spiritose di cereali, acquavite di cereali, Geist 10 d. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere 15 e. Acquavite di frutta, acquavite di [nome del frutto] ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione 18 f. Rum, acquavite di birra, di vino, di marc, di vinaccia, di fecce, topinambur 20 g. Acquavite di miele (esclusivamente con miele) 20 h. Brandy, Weinbrand 35 i. Pastis 100 Tenori minimi di zucchero, espresso in zucchero invertito, (g/l) a. Bevanda spiritosa con la denominazione «vecchio» o «vecchia» [nome del frutto o della materia prima impiegata] 20 b. Liquore di ciliegia, a base di acquavite di ciliegia 70 c. Liquore di genziana o liquori prodotti utilizzando piante simili come unica sostanza aromatizzante 80 d. Liquore, nocino 100 e. Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat 150 f. Crema di [nome del frutto o della materia prima impiegata] 250 g. Crème de cassis 400
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