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AS 2020 2427

Ordinanza del DFI sui cosmetici

Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui cosmetici è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. f

1 Sugli imballaggi dei cosmetici deve figurare, al momento dell’immissione sul

mercato, l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso, preceduto dal termine «Ingredients» e occorre tener conto delle indicazioni seguenti: f. gli ingredienti sono elencati secondo la denominazione comune definita nell’allegato della decisione (UE) 2019/7012; in mancanza di una denomina- zione comune dell’ingrediente, è utilizzato un termine che figura nella no- menclatura generalmente riconosciuta.

Art. 16a Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2020 1 I prodotti cosmetici che non soddisfano i requisiti della modifica del 27 maggio 2020 possono essere caratterizzati fino al 30 giugno 2021 secondo il diritto ante- riore. 2 Dopo la scadenza del periodo transitorio, i prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

1 RS 817.023.31 2 Decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossa- rio delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei pro- dotti cosmetici, versione della GU L 121 dell’8.5.2019, pag. 1.

2019-3899 2427

Cosmetici. O del DFI RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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