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AS 2020 2521

Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni

Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 20161 concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1, rubrica e cpv. 2 Oggetto e campo d’applicazione

2 Non si applica:

a. alla macellazione e alla trasformazione di bestiame da macello, volatili da cortile, conigli domestici, selvaggina d’allevamento e ratiti, se la macella- zione e la trasformazione della carcassa avvengono nell’effettivo di prove- nienza per uso domestico privato; b. all’affettatura, al sezionamento e alla trasformazione della selvaggina caccia- ta per uso domestico privato.

Art. 3 lett. a, f, m, n, q e r Nella presente ordinanza si intende per: a. animali: il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ra- titi, la selvaggina d’allevamento e cacciata, i pesci e altre specie ammessi dal

1 RS 817.190

2019-3906 2521

Macellazione e controllo delle carni. O RU 2020

Dipartimento federale dell’interno (DFI) per la produzione di derrate alimen- tari ai sensi dell’articolo 9 ODerr2; f. Concerne soltanto il testo francese m. azienda con un’esigua capacità produttiva: azienda nella quale in un anno:

1. si macellano meno di 1500 unità di macellazione di animali delle specie

bovina, ovina, caprina, suina ed equina, calcolate conformemente all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 20033 sul be- stiame da macello; sono considerati agnelli e capretti gli animali fino a un’età di 12 mesi, oppure

2. la quantità di carne risultante dalla macellazione di altri animali non su-

pera 60 000 kg; n. Concerne soltanto il testo francese q. uccisione in azienda per la produzione di carne: stordimento e dissangua- mento di animali nell’effettivo di provenienza per la produzione di carne; r. uccisione al pascolo per la produzione di carne: abbattimento e dissangua- mento di animali in un pascolo nell’effettivo di provenienza per la produzio- ne di carne.

Art. 6 cpv. 3 e 6 lett. d

3 L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione d’esercizio:

a. la frequenza massima di macellazione all’ora o al giorno per ogni specie animale e categoria di animali autorizzata; al riguardo tiene conto, in parti- colare, delle caratteristiche dell’impianto di stordimento, dei posti di lavoro per i controllori delle carni e della capienza dei locali frigoriferi; b. il numero annuo di animali di una determinata azienda di detenzione di ani- mali che, dopo l’uccisione in azienda o al pascolo per la produzione di carne, possono essere sezionati nel macello ai sensi dell’articolo 9a.

6 L’autorizzazione d’esercizio può essere revocata, qualora:

d. sia stata ripetutamente e gravemente violata la legislazione sulla protezione degli animali.

Titolo prima dell’art. 7 Capitolo 3: Macellazione e igiene della macellazione Sezione 1: Requisiti relativi agli animali e divieto di macellazione

Art. 9 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a e c

2 Al di fuori dei macelli autorizzati sono ammessi:

2 RS 817.02 3 RS 916.341

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a. lo stordimento e il dissanguamento di bestiame da macello malato e infortu- nato se il trasporto degli animali vivi non è opportuno; c. le uccisioni in azienda e al pascolo per la produzione di carne autorizzate, compresa l’uccisione al pascolo per la produzione di carne della selvaggina d’allevamento.

Titolo dopo lʼart. 9 Sezione 2a: Uccisione in azienda e uccisione al pascolo per la produzione di carne

Art. 9a

1 Lʼuccisione in azienda per la produzione di carne è ammessa per il bestiame da

macello, l’uccisione al pascolo per la produzione di carne è ammessa per gli animali della specie bovina a partire da quattro mesi di vita e per la selvaggina d’allevamento. 2 I detentori di animali che effettuano l’uccisione in azienda o al pascolo per la produzione di carne necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale compe- tente. Questa autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni: a. il detentore di animali garantisce che siano rispettati i requisiti della legisla- zione sulla protezione degli animali per lo stordimento e il dissanguamento degli animali; in particolare deve provvedere affinché:

1. in caso di uccisione in azienda per la produzione di carne, gli animali

vengano immobilizzati in una struttura adeguata e storditi e dissanguati da una persona esperta ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1bis dell’ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali (OPAn),

2. in caso di uccisione al pascolo per la produzione di carne, gli animali

vengano abbattuti e dissanguati nel rispetto delle condizioni di sicurez- za da una persona esperta ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1bis OPAn,

3. il successo dello stordimento, il dissanguamento sufficiente e il soprag-

giungere del decesso siano controllati e vengano adottate misure imme- diate se lo stordimento o il dissanguamento non siano stati eseguiti cor- rettamente; b. dopo il dissanguamento, gli animali sono trasportati in un macello prestabili- to dove la macellazione viene terminata; sul documento di accompagnamen- to deve essere registrato il momento dello stordimento e del dissanguamen- to; c. il detentore degli animali garantisce il rispetto dei requisiti igienici in mate- ria di macellazione; in particolare provvede a raccogliere il sangue fuoriusci- to e a trasportarlo al macello insieme alle carcasse.

4 RS 455.1

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3 Il detentore di animali deve documentare chi esegue lo stordimento e il dissangua- mento degli animali nei singoli casi. Inoltre, deve documentare in modo comprensi- bile eventuali problemi avvenuti al momento dello stordimento e del dissanguamen- to e le misure adottate per porvi rimedio. 4 In caso di uccisione in azienda per la produzione di carne, lo stordimento e il dissanguamento del bestiame da macello devono essere sorvegliati a campione, ma almeno una volta all’anno per azienda, da un veterinario ufficiale. 5 In caso di uccisione al pascolo per la produzione di carne, l’abbattimento e il dissanguamento degli animali devono essere sempre sorvegliati da un veterinario ufficiale.

Art. 19 Controllo autonomo 1 L’azienda deve assicurare una sorveglianza sistematica dell ’igiene. La sorveglian- za comprende segnatamente: a. controlli igienici effettuati quotidianamente; b. analisi microbiologiche delle carcasse, delle superfici delle apparecchiature e delle installazioni in base al rischio secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr5; c. la rilevazione ininterrotta della temperatura nei locali con un volume supe- riore a 200 m3 nei quali è conservata la carne refrigerata o congelata.

2 La norma «ISO 17604: 2015, Microbiologia della catena alimentare – Campiona-

mento delle carcasse per analisi microbiologica»6 vale quale procedura di riferimen- to per il prelievo di campioni dalle carcasse. 3 L’azienda deve conservare i risultati dei controlli d’igiene e delle analisi microbio- logiche in base al rischio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi ufficiali di controllo. 4 Per il resto si applicano le disposizioni in materia di controllo autonomo di cui agli articoli 73–85 ODerr.

Art. 19a Obbligo dei laboratori 1 I laboratori che, su incarico delle aziende, eseguono le analisi di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b, devono trasmettere i campioni in cui sono stati riscontrati ceppi di Campylobacter e salmonelle al laboratorio di riferimento competente. 2 Il laboratorio di riferimento utilizza i campioni per la sorveglianza delle resistenze agli antibiotici.

5 RS 817.02 6 Il testo di questa norma può essere consultato e richiesto presso il Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (SNV), Sulzerallee 70, Casella postale, CH-8404 Winterthur; www.snv.ch.

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Art. 28 cpv. 1 e 2 bis 1 Per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento, il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell’effettivo di provenienza. 2bis Il controllo di bestiame da macello infortunato o malato nell’azienda di prove- nienza può essere eseguito dal veterinario dell’effettivo. L’idoneità alla macellazio- ne e l’idoneità al trasporto devono essere valutate e attestate nel certificato sanitario.

Art. 38 cpv. 2 lett. h

2 In particolare devono:

h. mettere a disposizione l’infrastruttura tecnica necessaria per il prelievo uffi- ciale di campioni e collaborare al controllo delle carcasse e delle loro parti con il controllo delle carni;

Art. 42 Concerne soltanto il testo francese

Art. 44 cpv. 1 lett. b (Concerne soltanto il testo francese ) e 2 2 È consentito svolgere attività ausiliarie nell’ambito del controllo ufficiale delle carni senza la formazione di cui al capoverso 1 lettera b. Tuttavia, per i compiti specifici che svolge, il personale dell’azienda interessato deve essere formato e aggiornato regolarmente dal veterinario ufficiale competente.

Art. 51 cpv. 3 lett. c 3 La natura e l’intensità dei controlli nei singoli macelli e stabilimenti per la lavora- zione della selvaggina dipendono dai risultati della valutazione dei rischi. La valuta- zione dei rischi tiene conto: c. dei precedenti dell’azienda in materia di rispetto della legislazione sulle der- rate alimentari, sulle epizoozie e sulla protezione degli animali.

Titolo prima dell’art. 52 Concerne soltanto il testo francese

Art. 52 cpv. 3 lett. b

3 Il Cantone può inoltre:

b. impiegare veterinari non ufficiali per i seguenti compiti, qualora siano suffi- cientemente qualificati per svolgerli:

1. controllare gli animali da macello e le carni in aziende con un’esigua

capacità produttiva,

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2. controllare gli animali da macello in caso di uccisione in azienda e al

pascolo per la produzione di carne e presenziare durante l’abbattimento e il dissanguamento degli animali.

Art. 53 cpv. 1 lett. i e 2bis

1 I veterinari ufficiali:

i. sorvegliano a campione in caso di uccisione in azienda per la produzione di carne di bestiame da macello e sempre in caso di uccisione al pascolo per la produzione di carne di bovini l’abbattimento e il dissanguamento degli ani- mali. 2bis Nelle grandi aziende sono presenti per tutta la durata della macellazione.

Art. 60 Emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni 1 Gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni sono calcola- ti in funzione del lavoro necessario per il controllo. Possono essere riscossi emolu- menti soltanto per i controlli funzionali allo scopo della LDerr.

2 I Cantoni possono fissare i seguenti emolumenti massimi di base:

a. per una visita del macello o dello stabilimento per la lavorazione della sel- vaggina, 20 franchi; b. per un controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza, 30 franchi.

3 I Cantoni fissano gli emolumenti per il controllo nel modo seguente:

a. per animale da macello; b. per kg di carne al termine della macellazione; oppure c. in funzione del tempo impiegato.

4 Per ogni animale da macello, l’emolumento ammonta a:

Franchi Franchi minimo massimo

a. Animale della specie bovina di almeno 8 mesi 7.50 12.– b. Animale della specie bovina di età inferiore a 8 mesi 5.– 10.– c. Ovino 0.30 8.- d. Caprino 0.30 8.- e. Suino 1.50 8.- f. Equino 4.50 12.- g. Altro bestiame da macello 4.50 8.- h. Volatili da cortile, conigli domestici 0.01 0.20

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Franchi Franchi minimo massimo

i. Selvaggina d’allevamento 0.75 8.- j. Selvaggina da penna, lepre 0.01 0.20 k. Altra selvaggina 0.50 8.-

5 Per ogni kg di carne al termine della macellazione, l ’emolumento per il controllo, indipendentemente dalla specie animale, ammonta da tre a dieci centesimi al kg.

6 Indipendentementedalla specie animale, l’emolumento in funzione del tempo

impiegato ammonta a: a. per le attività dei veterinari ufficiali, da 100 a 160 franchi all ’ora; b. per le attività degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni, da 60 a 100 franchi all ’ora.

Art. 61 Altri emolumenti 1 Per la sorveglianza di un’uccisione in azienda o al pascolo per la produzione di carne da parte dei veterinari ufficiali i Cantoni possono fissare un emolumento da

100 a 160 franchi all’ora.

2 Per le attività svolte al di fuori dell’orario di lavoro (da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 20.00) possono fissare emolumenti più elevati. Essi non possono superare il doppio degli emolumenti massimi di cui all’articolo 60 capoversi 2 e 4–6. 3 Per le attività di cui agli articoli 55 e 56 e per le analisi di laboratorio non possono essere prelevati emolumenti; resta salvo l’articolo 58 capoverso 2 LDerr. 4 I costi per l’esame trichinoscopico sono fatturati in aggiunta agli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni.

5 Gli emolumenti per i controlli, le prestazioni e le autorizzazioni di cui

all’articolo 58 capoverso 2 lettere a nonché g–i LDerr sono calcolati in funzione del tempo impiegato. I Cantoni stabiliscono la tariffa oraria. Le spese sono fatturate separatamente.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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1. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 20117

Art. 16 cpv. 1bis lett. c 1bis I detentori presso i quali si è trovato l ’animale, il macello nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del 26 novem- bre 20038 sul bestiame da macello (OBM) possono consultare, ottenere dal gestore e utilizzare i seguenti dati: c. i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità.

2. Ordinanza del 6 giugno 20149 concernente i sistemi d’informazione

per il servizio veterinario pubblico

Art. 20fbis Accesso da parte di macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati I macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati possono consultare i dati sui risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) di cui all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201110. I diritti di accesso sono retti dall’articolo 16 dell’ordinanza BDTA.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 RS 916.404.1 8 RS 916.341 9 RS 916.408 10 RS 916.404.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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