AS 2020 2625
Decreto federale che approva la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili
Decreto federale che approva la Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili
del 22 marzo 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20182, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione multilaterale del 24 novembre 20163 per l’attuazione di misure
relative a convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione) è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 All’atto della ratifica, il Consiglio federale formula riserve in virtù dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione ed effettua notifiche in virtù dell’articolo 29 paragra- fo 3 della Convenzione. Le riserve e le notifiche sono riportate nell’allegato.
Art. 2 Dopo aver consultato le Commissioni parlamentari dell’economia e dei tributi, il Consiglio federale è autorizzato a notificare le convenzioni per evitare le doppie im- posizioni concluse dalla Svizzera come Accordi fiscali coperti dalla Convenzione secondo l’articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii) della Convenzione.
2018-0474 2625
Approvazione della Convenzione multilaterale per l’attuazione RU 2020
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio degli Stati, 22 marzo 2019 Consiglio nazionale, 22 marzo 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente l’11 luglio 2019.4
30 giugno 2020 Cancelleria federale
4 FF 2019 2307
Approvazione della Convenzione multilaterale per l’attuazione RU 2020
Allegato (art. 1 cpv. 3)
Riserve e notifiche della Confederazione Svizzera
Ad art. 2 Interpretazione dei termini Notifiche – Accordi fiscali coperti dalla Convenzione In virtù dell’articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera desidera che gli accordi seguenti siano coperti dalla Con- venzione:
N. Titolo Altra Originale/ Data Data di Giurisdizione Strumento(i) della firma entrata in contraente successivo(i) vigore
1 Convention entre la Confédération Sudafrica Originale 08.05.2007 27.01.2009
suisse et la République d’Afrique du Sud en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sud- africa intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Traduzione)5
2 Convention entre la Confédération Argentina Originale 20.03.2014 27.11.2015
suisse et la République argentine en vue d’éviter les doubles impo- sitions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)6
3 Abkommen zwischen der Schwei- Austria Originale 30.01.1974 04.12.1974
zerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Ver- Strumento 18.01.1994 01.05.1995 meidung der Doppelbesteuerung successivo (a) auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen Strumento 20.07.2000 13.09.2001 (Testo originale) successivo (b) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria Strumento 21.03.2006 02.02.2007 successivo (c)
5 RS 0.672.911.82 6 RS 0.672.915.41
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N. Titolo Altra Originale/ Data Data di Giurisdizione Strumento(i) della firma entrata in contraente successivo(i) vigore intesa ad evitare la doppia imposi- Strumento 03.09.2009 01.03.2011 zione nel campo delle imposte sul successivo (d) reddito e sulla sostanza (Tradu- (ivi compreso zione)7 lo scambio di note del 03.09.2009) Strumento 04.06.2012 14.11.2012 successivo (e)
4 Convention entre la Confédération Cile Originale 02.04.2008 05.05.2010
suisse et la République du Chili en vue d’éviter les doubles impo- sitions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)8
5 Abkommen zwischen der Schwei- Islanda Originale 10.07.2014 06.11.2015
zerischen Eidgenossenschaft und Island zur Vermeidung der Doppel- besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l’Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)9
6 Convenzione tra la Confedera- Italia Originale 09.03.1976 27.03.1979
zione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie impo- Strumento 28.04.1978 27.03.1979 sizioni e per regolare talune altre successivo (a) questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Testo Strumento 23.02.2015 13.07.2016 originale)10 successivo (b)
7 Abkommen zwischen dem Lituania Originale 27.05.2002 18.12.2002
Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Li- tauen zur Vermeidung der Doppel- besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und
7 RS 0.672.916.31 8 RS 0.672.924.51 9 RS 0.672.944.51 10 RS 0.672.945.41
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N. Titolo Altra Originale/ Data Data di Giurisdizione Strumento(i) della firma entrata in contraente successivo(i) vigore vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio fede- rale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)11
8 Convention entre la Confédération Lussemburgo Originale 21.01.1993 19.02.1994
suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les Strumento 25.08.2009 19.11.2010 doubles impositions en matière successivo (a) d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Strumento 11.07.2012 11.07.2013 Convenzione tra la Confederazione successivo (b) Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)12
9 Convention entre le Conseil fédé- Messico Originale 03.08.1993 08.09.1994
ral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue Strumento 18.09.2009 23.12.2010 d’éviter les doubles impositions successivo (a) en matière d’impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio fede- rale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Traduzione)13
10 Convention entre la Suisse et Portogallo Originale 26.09.1974 17.12.1975
le Portugal en vue d’éviter les doubles impositions en matière Strumento 25.06.2012 21.10.2013 d’impôts sur le revenu et sur la successivo (a) fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)14
11 Abkommen zwischen dem Cechia Originale 04.12.1995 23.10.1996
Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Strumento 11.09.2012 11.10.2013 Republik zur Vermeidung der successivo (a) Doppelbesteuerung auf dem Gebiet
11 RS 0.672.951.61 12 RS 0.672.951.81 13 RS 0.672.956.31 14 RS 0.672.965.41
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N. Titolo Altra Originale/ Data Data di Giurisdizione Strumento(i) della firma entrata in contraente successivo(i) vigore der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio fede- rale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimo- nio (Traduzione)15
12 Convention entre la Confédération Turchia Originale 18.06.2010 08.02.2012
suisse et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles imposi- tions en matière d’impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito (Traduzione)16
Ad art. 3 Entità trasparenti Riserva In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 3 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 4 Entità con doppia residenza Riserva In virtù dell’articolo 4 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 5 Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione Riserva In virtù dell’articolo 5 paragrafo 9 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto, con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti, di non consen- tire alle altre Giurisdizioni contraenti di applicare l’Opzione C di questo articolo.
15 RS 0.672.974.31 16 RS 0.672.976.31
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Notifica relativa all’opzione scelta In virtù dell’articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, con la presente la Confede- razione Svizzera sceglie in virtù dell’articolo 5 paragrafo 1 di applicare l’Opzione A di questo articolo.
Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell’articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all’articolo 5 paragrafo 3. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 22 par. 2 lett. a
2 Argentina Art. 22 par. 2
3 Austria Art. 23 par. 1
4 Cile Art. 22 par. 2 lett. a
5 Islanda Art. 23 par. 2 lett. a
6 Italia Art. 24 par. 3
7 Lituania Art. 23 par. 2 lett. a
8 Lussemburgo Art. 23 par. 2 lett. a
9 Messico Art. 21 par. 2 lett. a
10 Portogallo Art. 23 par. 3
(secondo la modifica di cui all’art. XIII di (a))
11 Cechia Art. 23 par. 2 lett. a
(secondo la modifica di cui all’art. VIII par. 2 di (a))
12 Turchia Art. 22 par. 1 lett. a
Ad art. 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto Notifica relativa all’opzione scelta In virtù dell’articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, con la presente la Confedera- zione Svizzera sceglie di applicare l’articolo 6 paragrafo 3.
Notifica relativa agli Accordi fiscali coperti il cui preambolo è privo dei riferimenti sulle intenzioni In virtù dell’articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono nel testo del loro preambolo rife-
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rimenti all’intenzione di sviluppare una relazione economica e di migliorare la cooperazione in materia fiscale.
Numero dell’Accordo coperto Altra Giurisdizione contraente
1 Sudafrica
2 Argentina
3 Austria
4 Cile
5 Islanda
7 Lituania
8 Lussemburgo
9 Messico
10 Portogallo
11 Cechia
12 Turchia
Ad art. 7 Prevenzione dell’abuso dei trattati Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell’articolo 7 paragrafo 17 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all’articolo 7 paragrafo 2 e non sono oggetto di una riserva prevista all’articolo 7 paragrafo 15 sottoparagrafo b. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposi- zioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
4 Cile Protocollo, n. 5
5 Islanda Protocollo, n. 4
6 Italia Art. 23
9 Messico Protocollo, n. 6 par. 1
(secondo la modifica di cui all’art. X di (a))
10 Portogallo Art. 27 par. 3
(secondo la modifica di cui all’art. XVI di (a))
11 Cechia Protocollo, n. 8
(secondo la modifica di cui all’art. XI di (a))
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Ad art. 8 Transazioni relative al trasferimento dei dividendi Riserva In virtù dell’articolo 8 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 8 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 9 Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili Riserva In virtù dell’articolo 9 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 9 paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 10 Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze Riserva In virtù dell’articolo 10 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 10 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 11 Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti Riserva In virtù dell’articolo 11 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 11 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 12 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili Riserva In virtù dell’articolo 12 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 12 ai suoi Accordi fiscali coperti.
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Ad art. 13 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività Riserva In virtù dell’articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 13 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 14 Suddivisione («splitting-up») di contratti Riserva In virtù dell’articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 14 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 15 Definizione di una persona strettamente correlata a un’impresa Riserva In virtù dell’articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 15 ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali ha formulato le riserve di cui all’articolo 12 paragrafo 4, all’articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a o c oppure all’articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a.
Ad art. 16 Procedura amichevole Riserve In virtù dell’articolo 16 paragrafo 5 sottoparagrafo c della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare il secondo periodo dell’arti- colo 16 paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti, essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglio- ramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposizione del trattato che stabilisca che: A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribui- bili a una stabile organizzazione di un’impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giuri- sdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell’anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente dispo- sizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso); e B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un’impresa, e non assoggettano di conseguenza a imposizione, gli utili che sarebbero stati rea- lizzati dall’impresa ma che, a motivo delle condizioni indicate in una dispo-
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sizione dell’Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell’anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall’impresa (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso).
Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell’articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all’articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo a clausola i). Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 24 par. 1 primo per.
2 Argentina Art. 24 par. 1 primo per.
3 Austria Art. 25 par. 1
4 Cile Art. 24 par. 1 primo per.
5 Islanda Art. 25 par. 1 primo per.
6 Italia Art. 26 par. 1 primo per.
7 Lituania Art. 25 par. 1 primo per.
8 Lussemburgo Art. 25 par. 1 primo per.
9 Messico Art. 23 par. 1 primo per.
10 Portogallo Art. 25 par. 1 primo per.
11 Cechia Art. 25 par. 1 primo per.
12 Turchia Art. 24 par. 1
In virtù dell’articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola i) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una dispo- sizione che stabilisce che un caso di cui all’articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non con- forme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
9 Messico Art. 23 par. 1 secondo per.
10 Portogallo Art. 25 par. 1 secondo per.
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In virtù dell’articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una dispo- sizione che stabilisce che un caso di cui all’articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non con- forme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 24 par. 1 secondo per.
2 Argentina Art. 24 par. 1 secondo per.
4 Cile Art. 24 par. 1 secondo per.
5 Islanda Art. 25 par. 1 secondo per.
6 Italia Art. 26 par. 1 secondo per.
7 Lituania Art. 25 par. 1 secondo per.
8 Lussemburgo Art. 25 par. 1 secondo per.
11 Cechia Art. 25 par. 1 secondo per.
Notifica degli Accordi fiscali coperti che non contengono determinate disposizioni In virtù dell’articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo d clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono una disposizione di cui all’articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo c clausola ii).
Numero dell’Accordo coperto Altra Giurisdizione contraente
4 Cile
9 Messico
Ad art. 17 Rettifiche corrispondenti Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell’articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all’articolo 17 paragrafo 2. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 9 par. 2
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Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
2 Argentina Art. 9 par. 2
4 Cile Art. 9 par. 2
5 Islanda Art. 9 par. 2
7 Lituania Art. 9 par. 2
8 Lussemburgo Art. 9 par. 2
9 Messico Art. 9 par. 2
10 Portogallo Art. 9 par. 2
(secondo la modifica di cui all’art. V di (a))
11 Cechia Art. 9 par. 2
12 Turchia Art. 9 par. 2
Ad art. 18 Opzione per l’applicazione della parte VI Notifica relativa all’opzione scelta In virtù dell’articolo 18 della Convenzione, con la presente la Confederazione Sviz- zera sceglie di applicare la parte VI.
Ad art. 19 Arbitrato obbligatorio e vincolante Riserva In virtù dell’articolo 19 paragrafo 11 della Convenzione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 ai suoi Accordi fiscali coperti, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nell’articolo 19 paragrafo 1 sottoparagrafo b con un periodo di tre anni.
Ad art. 24 Accordo su una diversa risoluzione Notifica relativa all’opzione scelta In virtù dell’articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione, con la presente la Confede- razione Svizzera sceglie di applicare l’articolo 24 paragrafo 2.
Riserva In virtù dell’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 24 paragrafo 2 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti ai quali si applica l’articolo 23 paragrafo 2.
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Ad art. 26 Compatibilità Riserva In virtù dell’articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la parte VI della Convenzione agli Accordi fiscali coperti che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 24 par. 5
3 Austria Art. 25 par. 5
(secondo la modifica di cui all’art. I di (d))
5 Islanda Art. 25 par. 5 e 6
8 Lussemburgo Art. 25 par. 5
(secondo la modifica di cui all’art. 2 par. 2 di (a))
Ad art. 28 Riserve Riserve In virtù dell’articolo 28 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere i casi seguenti dal campo di applicazione della par- te VI della Convenzione:
1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di
applicazione della parte VI i casi concernenti anni di imposta o fatti genera- tori dell’imposta che hanno avuto inizio o si sono verificati al momento in cui la Convenzione ha avuto efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto applicabile al caso concreto, o prima di tale momento, nella misura in cui le autorità competenti di tutte le Giurisdizioni contraenti interessate da questo caso concreto non concordano di applicare la parte VI al caso con- creto.
2. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di
applicazione della parte VI i casi concernenti i beni immateriali difficilmente valutabili, se la rettifica iniziale: i) è effettuata in un anno di imposta non ancora prescritto, ma concerne dei redditi di anni di imposta già prescritti; o ii) è effettuata conformemente alla legislazione nazionale, che prevede termini di prescrizione più lunghi per i beni immateriali difficilmente valutabili rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla corre- zione di una tassazione.
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Ad art. 35 Efficacia Riserve In virtù dell’articolo 35 paragrafo 7 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di sostituire: i) i riferimenti all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» menzionati all’articolo 35 paragrafi 1 e 4; e ii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi» menzionati all’arti- colo 35 paragrafo 5, con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale spe- cifico Accordo fiscale coperto»; iii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva» menzionati all’arti- colo 28 paragrafo 9 sottoparagrafo a, e iv) il riferimento all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all’articolo 28 paragrafo 9 sotto- paragrafo b, con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; v) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionati all’articolo 29 paragrafo 6 sottoparagrafo a, e vi) il riferimento all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all’articolo 29 paragrafo 6 sotto- paragrafo b, con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;
vii) i riferimenti all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» menzionati all’articolo 36 paragrafi 1 e 2 (Efficacia della parte VI),
Approvazione della Convenzione multilaterale per l’attuazione RU 2020
con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e viii) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi» menzionato all’arti- colo 36 paragrafo 3 (Efficacia della parte VI), ix) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obie- zione alla riserva» menzionati all’articolo 36 paragrafo 4 (Efficacia della parte VI), e x) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionato all’articolo 36 paragrafo 5 (Efficacia della parte VI), con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale speci- fico Accordo fiscale coperto».