AS 2020 2641
Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili
Traduzione1
Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili2
Conclusa il 24 novembre 2016 Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 20193 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 29 agosto 2019 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2019
Le Parti della presente Convenzione, riconoscendo che i Governi subiscono ingenti perdite di gettito fiscale derivanti da strategie fiscali internazionali aggressive che risultano in un artificioso trasferimento degli utili laddove tali utili4 sono soggetti a non imposizione o a un’imposizione ridotta; consapevoli che l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («base erosion and profit shifting»5, di seguito BEPS) rappresentano una problematica urgente non solo per i Paesi industrializzati ma anche per le economie emergenti e i Paesi in via di sviluppo; riconoscendo l’importanza di assicurare che gli utili siano tassati laddove vengono svolte rilevanti attività economiche che generano tali utili e laddove il valore aggiun- to è creato; accogliendo favorevolmente il pacchetto di misure sviluppato nell’ambito del pro- getto OCSE/G20 in materia di BEPS (di seguito pacchetto BEPS OCSE/G20); constatando che il pacchetto BEPS OCSE/G20 comprende misure relative alle convenzioni fiscali per neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride («hybrid mismatch arrangements»), prevenire l’abuso dei trattati, far fronte all’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione e migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie;
RS 0.671.1 1 Dai testi originali inglese e francese. Le divergenze rispetto alla traduzione dell’Italia (IT) sono debitamente contrassegnate.
2 IT qui e di seguito: spostamento dei profitti
3 RU 2020 2625
4 IT qui e di seguito: profitti
5 IT senza traduzione di «base erosion and profit shifting»
2018-0475 2641
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
consapevoli della necessità di assicurare un’attuazione rapida, coordinata e coerente delle misure relative alle convenzioni fiscali adottate nel quadro del progetto BEPS in un contesto multilaterale; constatando la necessità di garantire che gli accordi esistenti per evitare la doppia imposizione sui redditi siano interpretati al fine di eliminare la doppia imposizione sulle imposte oggetto di tali accordi, senza creare opportunità di non imposizione o di una imposizione ridotta mediante evasione o elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti da tali accordi a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze); riconoscendo la necessità di un meccanismo efficace per l’attuazione coordinata ed efficiente delle modifiche concordate nella rete degli accordi esistenti per evitare la doppia imposizione sui redditi senza che sia necessario rinegoziare bilateralmente ciascun accordo di questo tipo, hanno convenuto quanto segue:
Parte I: Campo di applicazione e interpretazione dei termini
Art. 1 Campo di applicazione della Convenzione La presente Convenzione modifica tutti gli Accordi fiscali coperti come definiti nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini).
Art. 2 Interpretazione dei termini
1. Ai fini della presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
a) L’espressione «Accordo fiscale coperto» designa un accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (che tale accordo si applichi o meno ad altre imposte): i) in vigore tra due o più: A) Parti, e/o B) Giurisdizioni o territori che sono parti di un accordo di cui sopra e delle cui relazioni internazionali è responsabile una Parte; e ii) rispetto al quale ciascuna di tali Parti ha effettuato una notifica al Depo- sitario che indica tale accordo nonché qualsiasi strumento di modifica o di accompagnamento ad esso relativo (identificati da titolo, nome delle Parti, data della firma, e, se applicabile al momento della notifica, data di entrata in vigore) come un accordo che desidera sia coperto dalla presente Convenzione. b) Il termine «Parte» designa: i) uno Stato per il quale la presente Convenzione è in vigore, ai sensi dell’articolo 34 (Entrata in vigore); oppure ii) una Giurisdizione che ha firmato la presente Convenzione ai sensi del sottoparagrafo b) o c) del paragrafo 1 dell’articolo 27 (Firma e ratifica,
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accettazione o approvazione) e per la quale la presente Convenzione è in vigore in conformità all’articolo 34 (Entrata in vigore). c) L’espressione «Giurisdizione contraente» designa una Parte di un Accordo fiscale coperto. d) Il termine «Firmatario» designa uno Stato o una Giurisdizione che ha firma- to la presente Convenzione ma per il quale la Convenzione non è ancora in vigore.
2. Al fine dell’applicazione della presente Convenzione in qualsiasi momento ad
opera di una Parte, i termini non diversamente definiti hanno il significato che ad essi è attribuito in quel momento dal relativo Accordo fiscale coperto, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Parte II: Disallineamento da ibridi («hybrid mismatches»)
Art. 3 Entità trasparenti 1. Ai fini di un Accordo fiscale coperto, i redditi derivanti da, o mediante, un’entità o uno strumento o accordo («arrangement») trattato in tutto o in parte come fiscal- mente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di una delle Giurisdizioni con- traenti, sono considerati come redditi di un residente di una Giurisdizione contraen- te, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell’imposizione da parte di tale Giurisdizione contraente, come i redditi di un residente di tale Giurisdi- zione contraente. 2. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto, ai sensi delle quali una Giurisdi- zione contraente esenta dall’imposta sul reddito o concede una detrazione o un credito pari all’imposta pagata in relazione al reddito percepito da un residente di detta Giurisdizione contraente che è imponibile nell’altra Giurisdizione contraente secondo le disposizioni dell’Accordo fiscale coperto, non sono applicabili nella misura in cui tali disposizioni consentono la tassazione da parte dell’altra Giurisdi- zione contraente soltanto in quanto il reddito è anche un reddito percepito da un residente di tale altra Giurisdizione contraente. 3. Con riferimento agli Accordi fiscali coperti per i quali una o più Parti hanno formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 dell’articolo 11 (Ap- plicazione di Accordi fiscali al fine di limitare il diritto di una Parte ad assoggettare ad imposta i propri residenti), il seguente periodo è aggiunto alla fine del paragra- fo 1: «In nessun caso le disposizioni del presente paragrafo possono essere interpre- tate nel senso di limitare il diritto di una Giurisdizione contraente di assoggettare a imposizione i residenti di tale Giurisdizione contraente».
4. Il paragrafo 1 (come eventualmente modificato dal paragrafo 3) si applica in
luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto nella misura in cui tali disposizioni disciplinano se i redditi derivanti da, o mediante, entità o strumenti o accordi trattati come fiscalmente trasparenti ai sensi della legislazione fiscale di una delle Giurisdizioni contraenti (sia mediante una regola generale ovvero median-
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te l’individuazione dettagliata del trattamento di specifiche fattispecie e di tipi di entità o di strumenti o accordi) sono considerati come redditi di un residente di una Giurisdizione contraente.
5. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti; b) di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già conten- gono una disposizione di cui al paragrafo 4; c) di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già conten- gono una disposizione di cui al paragrafo 4 che neghi i benefici convenzio- nali nel caso di redditi derivanti da, o mediante, un’entità o uno strumento o accordo costituito o posto in essere in una Giurisdizione terza; d) di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già conten- gono una disposizione di cui al paragrafo 4 che individui dettagliatamente il trattamento di specifiche fattispecie di entità o strumenti o accordi; e) di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già conten- gono una disposizione di cui al paragrafo 4 che individui dettagliatamente il trattamento di specifiche fattispecie e di tipi di entità o di strumenti o accordi e neghi i benefici convenzionali nel caso di redditi derivanti da, o mediante, un’entità o uno strumento o accordo costituito o posto in essere in una Giuri- sdizione terza; f) di non applicare il paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti; g) di applicare il paragrafo 1 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 4 che individui dettagliata- mente il trattamento di specifiche fattispecie e di tipi di entità o strumenti o accordi. 6. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 5 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 4 che non è oggetto di riserva ai sensi dei sottoparagrafi da c) ad e) del paragrafo 5 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Nel caso di una Parte che abbia formu- lato la riserva di cui al sottoparagrafo g) del paragrafo 5, la notifica ai sensi del periodo precedente è limitata agli Accordi fiscali coperti che sono oggetto di tale riserva. Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizio- ne è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1 (come eventualmente modificato dal
par. 3) conformemente a quanto disposto nel paragrafo 4. Negli altri casi, il para- grafo 1 (come eventualmente modificato dal par. 3) prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono in- compatibili con il paragrafo 1 (come eventualmente modificato dal par. 3).
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Art. 4 Entità con doppia residenza 1. Se, in applicazione delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto, un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione contraente, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per determi- nare in via di amichevole composizione la Giurisdizione contraente di cui tale sog- getto deve essere considerato residente ai fini dell’Accordo fiscale coperto, tenuto conto della sede di direzione effettiva, del luogo in cui è stato registrato o comunque costituito, nonché di ogni altro fattore rilevante. In assenza di tale accordo, tale soggetto non avrà diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale prevista dall’Accordo fiscale coperto, salvo nella misura in cui ciò sia stato convenuto dalle autorità com- petenti delle Giurisdizioni contraenti, con le modalità da loro concordate.
2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo
fiscale coperto che prevedono regole per determinare se un soggetto diverso da una persona fisica è considerato residente di una delle Giurisdizioni contraenti nei casi in cui tale soggetto sarebbe altrimenti considerato residente di più di una Giurisdizione contraente. Il paragrafo 1 non si applica, tuttavia, alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che riguardano in maniera specifica la residenza di società parteci- panti ad accordi relativi alla duplice quotazione di società di capitali («dual-listed company arrangements»).
3. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti; b) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti che già disciplinano i casi in cui un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione contraente esigendo6 che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti facciano del loro meglio per con- cludere un accordo in via di amichevole composizione che individui un’unica Giurisdizione contraente di residenza; c) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti che già disciplinano i casi in cui un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione contraente mediante la negazione dei benefici convenzionali senza esigere7 che le autorità competenti delle Giuri- sdizioni contraenti facciano del loro meglio per concludere un accordo in via di amichevole composizione che individui un’unica Giurisdizione contraente di residenza; d) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti che già disciplinano i casi in cui un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione contraente esigendo8 che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti facciano del loro meglio per con- cludere un accordo in via di amichevole composizione che individui
6 IT: mediante la previsione
7 IT: senza la previsione
8 IT: mediante la previsione
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un’unica Giurisdizione contraente di residenza, e che definiscono il tratta- mento di tale soggetto ai sensi dell’Accordo fiscale coperto nel caso in cui non sia possibile concludere un tale accordo; e) di sostituire l’ultimo periodo del paragrafo 1 con il seguente testo ai fini dei suoi Accordi fiscali coperti: «In assenza di tale accordo, tale soggetto non avrà diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale previsti dall’Accordo fisca- le coperto.»; f) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti conclusi con Parti che hanno formulato la riserva di cui al sottoparagra- fo e). 4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti con- tiene una disposizione di cui al paragrafo 2 che non è oggetto di riserva ai sensi dei sottoparagrafi da b) a d) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni con- traenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accor- do fiscale coperto, detta disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.
Art. 5 Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione
1. Una Parte può optare per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 (Opzione A), dei
paragrafi 4 e 5 (Opzione B), o dei paragrafi 6 e 7 (Opzione C), oppure può scegliere di non applicare alcuna opzione. Nel caso in cui ciascuna Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto scelga un’opzione diversa (o nel caso in cui una Giuri- sdizione contraente scelga di applicare un’opzione e l’altra scelga di non applicare alcuna delle opzioni), l’opzione scelta da ciascuna Giurisdizione contraente si appli- ca ai propri residenti.
Opzione A
2. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che altrimenti esenterebbero il
reddito percepito o il patrimonio posseduto da un residente di una Giurisdizione contraente dall’imposizione in detta Giurisdizione contraente al fine di eliminare la doppia imposizione non si applicano nel caso in cui l’altra Giurisdizione contraente applichi le disposizioni dell’Accordo fiscale coperto per esentare tale reddito o patrimonio dalle imposte o limitare l’aliquota applicabile a tale reddito o patrimonio. In quest’ultimo caso, la prima di dette Giurisdizioni contraenti accorda una detrazio- ne dall’imposta sul reddito o sul patrimonio di detto residente pari all’ammontare dell’imposta pagata nell’altra Giurisdizione contraente. Tale detrazione, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta, calcolata prima della detrazione, attribuibile ai predetti elementi di reddito o di patrimonio imponibili in detta altra Giurisdizione contraente.
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3. Il paragrafo 2 si applica ad un Accordo fiscale coperto che altrimenti richiedereb- be ad una Giurisdizione contraente di esentare da imposizione il reddito o il patri- monio di cui al detto paragrafo.
Opzione B
4. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che altrimenti esenterebbero il
reddito percepito da un residente di una Giurisdizione contraente dall’imposizione in detta Giurisdizione contraente al fine di eliminare la doppia imposizione in quanto tale reddito è considerato come un dividendo da detta Giurisdizione contraente non si applicano qualora tale reddito dia diritto ad una detrazione al fine di determinare gli utili imponibili di un residente dell’altra Giurisdizione contraente secondo la legislazione di detta altra Giurisdizione contraente. In tal caso, la prima di dette Giurisdizioni contraenti accorda una detrazione dall’imposta sul reddito di detto residente pari all’ammontare dell’imposta sul reddito pagata in detta altra Giurisdi- zione contraente. Tale detrazione, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta, calcolata prima della detrazione, attribuibile al predetto reddito imponibile in detta altra Giurisdizione contraente. 5. Il paragrafo 4 si applica ad un Accordo fiscale coperto che altrimenti richiede- rebbe ad una Giurisdizione contraente di esentare da imposizione il reddito di cui al detto paragrafo.
Opzione C 6. a) Qualora un residente di una Giurisdizione contraente percepisca un reddito o possieda un patrimonio imponibile nell’altra Giurisdizione contraente ai sen- si delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentono l’imposizione da parte di detta altra Giurisdi- zione contraente soltanto in quanto il reddito è anche un reddito percepito da un residente di detta altra Giurisdizione contraente), la prima di dette Giuri- sdizioni contraenti accorda: i) una detrazione dall’imposta sul reddito di detto residente, di ammontare pari all’imposta sul reddito pagata nell’altra Giurisdizione contraente; ii) una detrazione dall’imposta sul patrimonio di detto residente, di am- montare pari all’imposta patrimoniale pagata nell’altra Giurisdizione contraente. Tale detrazione, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della detrazione, attribuibile ai redditi o al patrimonio imponibili in detta altra Giurisdizione contraente. b) Qualora, ai sensi di una disposizione dell’Accordo fiscale coperto, il reddito percepito o il patrimonio posseduto da un residente di una Giurisdizione contraente sia esente da imposta in detta Giurisdizione contraente, tale Giu- risdizione contraente può tuttavia, nel calcolare l’ammontare dell’imposta sui rimanenti redditi o patrimonio di detto residente, prendere in considera- zione il reddito o il patrimonio esentati.
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7. Il paragrafo 6 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono, ai fini dell’eliminazione della doppia imposizione, che una Giurisdi- zione contraente esenti da imposta in detta Giurisdizione contraente i redditi percepi- ti o il patrimonio posseduto da un residente di tale Giurisdizione contraente che, ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto, sono imponibili nell’altra Giurisdizione contraente. 8. Una Parte che non sceglie di applicare un’opzione ai sensi del paragrafo 1 può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente articolo ad uno o più Accordi fiscali coperti identificati (o a tutti i suoi Accordi fiscali coperti). 9. Una Parte che non sceglie di applicare l’Opzione C può riservarsi il diritto, con riferimento a uno o più Accordi fiscali coperti identificati (o con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti), di non consentire all’altra Giurisdizione contraente (o alle altre Giurisdizioni contraenti) di applicare l’Opzione C.
10. Ciascuna Parte che sceglie di applicare un’opzione ai sensi del paragrafo 1
notifica al Depositario l’opzione scelta. Tale notifica include altresì: a) nel caso di una Parte che sceglie di applicare l’Opzione A, l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragra- fo 3, nonché il numero dell’articolo e di paragrafo di ciascuna di tali disposi- zioni; b) nel caso di una Parte che sceglie di applicare l’Opzione B, l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragra- fo 5, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali dispo- sizioni; c) nel caso di una Parte che sceglie di applicare l’Opzione C, l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragra- fo 7, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali dispo- sizioni. Un’opzione si applica ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se la Parte che ha scelto di applicare tale opzione ha effettuato una tale notifica con riferimento a detta disposizione.
Parte III: Abuso dei trattati
Art. 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto
1. Un Accordo fiscale coperto è modificato con l’inclusione del seguente pream-
bolo: «Nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle impo- ste oggetto del presente accordo senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottene-
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re i benefici previsti dal presente accordo9 a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze),». 2. Il testo di cui al paragrafo 1 è incluso in un Accordo fiscale coperto in luogo o in assenza di espressioni contenute nel preambolo dell’Accordo fiscale coperto che facciano riferimento all’intento di eliminare la doppia imposizione, indipendente- mente dal fatto che dette espressioni si riferiscano anche all’intento di non creare opportunità di non imposizione o di imposizione ridotta. 3. Una Parte può scegliere altresì di includere il seguente testo di preambolo nei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono nel preambolo espressioni che facciano riferimento all’intenzione di sviluppare una relazione economica o di migliorare la cooperazione in materia fiscale: «Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,». 4. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono nel preambolo espressioni che facciano riferimen- to all’intento delle Giurisdizioni contraenti di eliminare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o di imposizione ridotta, indipendentemente dal fatto che dette espressioni siano limitate ai casi di evasione o elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dall’Accordo fiscale coperto10 a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze) o si applichino in maniera più ampia. 5. Ciascuna Parte notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coper- ti, diversi da quelli compresi nel campo di applicazione di una riserva ai sensi del paragrafo 4, contiene nel preambolo le espressioni di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il testo del relativo paragrafo del preambolo. Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica con riferimento a dette espressioni contenute nel preambolo, tali espressioni contenute nel preambolo sono sostituite dal testo di cui al paragrafo 1. Negli altri casi, il testo di cui al paragrafo 1 è aggiunto alle espressioni contenute nel preambolo esistente. 6. Ciascuna Parte che sceglie di applicare il paragrafo 3 notifica al Depositario la
sua scelta. Tale notifica include anche l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono già nel preambolo espressioni che facciano riferimento all’inten- zione di sviluppare una relazione economica o di migliorare la cooperazione in materia fiscale. Il testo di cui al paragrafo 3 è incluso in un Accordo fiscale coperto soltanto nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano scelto di applicare detto paragrafo ed abbiano effettuato una tale notifica con riferimento all’Accordo fiscale coperto.
9 IT: compresi schemi di «treaty-shopping» finalizzati ad ottenere gli sgravi previsti dal presente accordo 10 IT: inclusi schemi di «treaty-shopping» finalizzati all’ottenimento degli sgravi previsti dall’Accordo fiscale coperto
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Art. 7 Prevenzione dell’abuso dei trattati 1. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto, un beneficio ai sensi di un Accordo fiscale coperto non è concesso in relazione ad un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qual- siasi accordo, strumento o transazione11 che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposi- zioni dell’Accordo fiscale coperto.
2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo
fiscale coperto che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell’Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi princi- pali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era di ottenere tali benefici. 3. Una Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragra- fo 15 può anche scegliere di applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
4. Qualora un beneficio ai sensi di un Accordo fiscale coperto sia negato a una
persona ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto (come eventualmen- te modificato dalla presente Convenzione) che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell’Accordo fiscale coperto se lo scopo princi- pale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era quello di ottenere tali benefici, l’autorità competente della Giurisdizione contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio tratta nondimeno tale persona come avente diritto a tale beneficio, o ad altri benefici in relazione a uno specifico elemen- to di reddito o di patrimonio, se detta autorità competente, su richiesta di tale perso- na e dopo aver preso in considerazione i fatti e le circostanze pertinenti, determina che tali benefici sarebbero stati concessi a detta persona in assenza dell’accordo, dello strumento o della transazione. L’autorità competente della Giurisdizione contraente alla quale è stata presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo da parte di un residente dell’altra Giurisdizione contraente si consulta con l’autorità competente di detta altra Giurisdizione contraente prima di rigettare la richiesta. 5. Il paragrafo 4 si applica alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla presente Convenzione) che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell’Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o tran- sazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era di ottenere tali benefici. 6. Una Parte può anche scegliere di applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 8 a 13 (di seguito indicate come «Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici») ai suoi Accordi fiscali coperti, effettuando la notifica di cui al sottopara- grafo c) del paragrafo 17. La Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici
11 IT qui e di seguito: intesa o transazione
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si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano optato per applicarla.
7. Nei casi in cui alcune ma non tutte le Giurisdizioni contraenti di un Accordo
fiscale coperto optino per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici di cui al paragrafo 6, nonostante le disposizioni di detto paragrafo, la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici viene applicata con riferi- mento alla concessione di benefici ai sensi dell’Accordo fiscale coperto: a) da tutte le Giurisdizioni contraenti, se tutte le Giurisdizioni contraenti che non scelgono ai sensi del paragrafo 6 di applicare la Disposizione semplifi- cata sulla limitazione dei benefici concordano su tale applicazione sceglien- do di applicare il presente sottoparagrafo ed effettuando la relativa notifica al Depositario; o b) soltanto dalle Giurisdizioni contraenti che scelgono di applicare la Disposi- zione semplificata sulla limitazione dei benefici, se tutte le Giurisdizioni contraenti che non scelgono ai sensi del paragrafo 6 di applicare la Disposi- zione semplificata sulla limitazione dei benefici concordano su tale applica- zione scegliendo di applicare il presente sottoparagrafo ed effettuando la relativa notifica al Depositario.
Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici 8. Salvo quanto diversamente previsto nella Disposizione semplificata sulla limita- zione dei benefici, un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto non ha diritto a un beneficio che sarebbe altrimenti concesso dall’Accordo fiscale coperto, diverso da un beneficio ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto: a) che determinano la residenza di un soggetto, diverso da una persona fisica, che è residente di più di una Giurisdizione contraente ai sensi delle disposi- zioni dell’Accordo fiscale coperto che definiscono un residente di una Giuri- sdizione contraente; b) che dispongono che una Giurisdizione contraente conceda a un’impresa di tale Giurisdizione contraente una rettifica corrispondente a seguito di una rettifica iniziale12 effettuata dall’altra Giurisdizione contraente, in conformi- tà all’Accordo fiscale coperto, sull’ammontare delle imposte applicate nella prima Giurisdizione contraente sugli utili di un’impresa associata; o c) che consentono ai residenti di una Giurisdizione contraente di richiedere all’autorità competente di detta Giurisdizione contraente di prendere in con- siderazione casi di imposizione non conforme all’Accordo fiscale coperto, salvo che tale residente sia un «soggetto qualificato», come definito ai sensi del paragrafo 9, al momento in cui il beneficio sarebbe accordato.
12 IT: prima rettifica
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9. Un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto è
considerato soggetto qualificato al momento in cui un beneficio sarebbe altrimenti accordato da un Accordo fiscale coperto se, in quel momento, il residente è: a) una persona fisica; b) tale Giurisdizione contraente, oppure una sua suddivisione politica o ente locale, o un’agenzia o persona giuridica di diritto pubblico13 di tale Giurisdi- zione contraente, suddivisione politica o ente locale; c) una società o un’altra entità, la cui principale categoria di azioni è negoziata regolarmente in una o più borse riconosciute; d) un soggetto, diverso da una persona fisica, che: i) è un’organizzazione non avente scopo di lucro di un tipo concordato dalle Giurisdizioni contraenti tramite uno scambio di note diplomatiche, o ii) è un’entità o uno strumento o accordo istituito in detta Giurisdizione contraente trattato come una persona distinta ai sensi della legislazione fiscale di detta Giurisdizione contraente e: A) che è istituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire prestazioni pensionistiche e benefici ausi- liari o accessori alle persone fisiche e che sia regolamentato come tale da detta Giurisdizione contraente o da una delle sue suddivi- sioni politiche o dei suoi enti locali, o B) che è istituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità o degli strumenti o accordi di cui al punto A); e) un soggetto diverso da una persona fisica, se, per almeno la metà dei giorni in un periodo di 12 mesi che include il momento in cui il beneficio sarebbe altrimenti accordato, le persone residenti in detta Giurisdizione contraente e aventi diritto a benefici dell’Accordo fiscale coperto ai sensi dei sottopara- grafi da a) a d) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento delle azioni del soggetto. 10. a) Un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto ha diritto ai benefici dell’Accordo fiscale coperto con riferimento ad un ele- mento di reddito derivato dall’altra Giurisdizione contraente, indipendente- mente dal fatto che il residente sia un soggetto qualificato, se il residente svolge l’esercizio attivo di un’attività economica nella prima Giurisdizione contraente, e il reddito derivato dall’altra Giurisdizione contraente proviene da, o è accessorio a, tale attività economica. Ai fini della Disposizione sem-
plificata sulla limitazione dei benefici, il termine «esercizio attivo di un’attività economica» non comprende le seguenti attività o una qualsiasi combinazione di esse:
13 IT: ente pubblico
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i) società di holding; ii) supervisione o amministrazione generale di un gruppo di imprese; iii) attività di finanziamento di gruppo (incluso il «cash pooling»); o iv) effettuazione o gestione di investimenti, salvo che tali attività siano esercitate da una banca, una impresa di assicurazioni o un commercian- te di titoli14 autorizzato nel normale svolgimento della sua attività eco- nomica in quanto tale. b) Se un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coper- to ricava un elemento di reddito da un’attività economica esercitata nell’altra Giurisdizione contraente, o ricava un elemento di reddito nell’altra Giurisdi- zione contraente da un soggetto collegato, le condizioni di cui al sottopara- grafo a) sono considerate soddisfatte per quanto riguarda tale elemento sol- tanto se l’attività economica esercitata dal residente nella prima Giurisdi- zione contraente a cui si ricollega tale elemento è sostanziale rispetto alla stessa attività oppure a un’attività economica complementare esercitata dal residente o da tale soggetto collegato nell’altra Giurisdizione contraente. La determinazione di un’attività economica sostanziale ai fini del presente sot- toparagrafo viene effettuata tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze. c) Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, le attività esercitate da sog- getti collegati rispetto ad un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto sono considerate esercitate da tale residente. 11. Un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto che non è un soggetto qualificato ha nondimeno diritto a un beneficio che sarebbe altri- menti accordato dall’Accordo fiscale coperto in relazione a un elemento di reddito qualora, per almeno la metà dei giorni in un periodo di 12 mesi che include il mo- mento in cui il beneficio sarebbe altrimenti accordato, i soggetti che sono beneficiari equivalenti detengano, direttamente o indirettamente almeno il 75 per cento dei diritti o partecipazioni in tale residente. 12. Se un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto non è un soggetto qualificato ai sensi delle disposizioni del paragrafo 9, né ha diritto ai benefici ai sensi dei paragrafi 10 o 11, l’autorità competente dell’altra Giurisdi- zione contraente può, tuttavia, concedere i benefici dell’Accordo fiscale coperto, o i
benefici che riguardano uno specifico elemento di reddito, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo dell’Accordo fiscale coperto, ma soltanto se tale residente dimostra a tale autorità competente che né la sua costituzione, acquisizione o mantenimento né lo svolgimento delle sue attività, aveva come uno degli scopi principali l’otteni- mento di benefici ai sensi dell’Accordo fiscale coperto. Prima di concedere o di rigettare una richiesta presentata ai sensi del presente paragrafo da un residente di una Giurisdizione contraente, l’autorità competente dell’altra Giurisdizione con- traente a cui è stata presentata la richiesta si consulta con l’autorità competente della prima Giurisdizione contraente.
14 IT qui e di seguito: intermediario mobiliare
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13. Ai fini della Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici:
a) l’espressione «borsa riconosciuta» designa: i) qualsiasi borsa istituita e disciplinata in quanto tale ai sensi della legi- slazione di una delle Giurisdizioni contraenti, e ii) qualsiasi altra borsa individuata di comune accordo dalle autorità com- petenti delle Giurisdizioni contraenti; b) l’espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le cate- gorie di azioni di un’impresa che rappresentano la maggioranza del totale dei diritti di voto e del valore della società oppure la categoria o le categorie di diritti o partecipazioni in una entità che rappresentano la maggioranza del totale dei diritti di voto e del valore dell’entità; c) l’espressione «beneficiario equivalente» designa qualsiasi soggetto che avrebbe diritto ai benefici relativi ad un elemento di reddito accordati da una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto ai sensi della legisla- zione nazionale15 di tale Giurisdizione contraente, dell’Accordo fiscale coperto o di qualsiasi altro strumento internazionale, che siano equivalenti, o più favorevoli, rispetto ai benefici da accordare in relazione a tale elemento di reddito ai sensi dell’Accordo fiscale coperto; al fine di determinare se un soggetto sia un beneficiario equivalente con riferimento ai dividendi, si con- sidera che il soggetto detenga il medesimo capitale nella società che paga i dividendi del capitale detenuto dalla società che chiede i benefici relativi ai dividendi; d) con riferimento alle entità che non sono società, il termine «azioni» designa le partecipazioni paragonabili alle azioni; e) si considera che due soggetti sono «soggetti collegati» se uno di essi detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento dei diritti o partecipa- zioni nell’altro (o, nel caso di una società, almeno il 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società) o se un altro sogget- to detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento dei diritti o partecipazioni (o, nel caso di una società, almeno il 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società) in ciascun soggetto; in ogni caso, un soggetto è collegato ad un altro soggetto se, in base a tutti i fatti e le circostanze pertinenti, uno ha il controllo dell’altro o entrambi sono sotto il controllo dello stesso soggetto o degli stessi soggetti.
14. La Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che limiterebbero i benefici dell’Accordo fiscale coperto (o che limiterebbero benefici diversi da un beneficio ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto riguardanti la residenza, le imprese associate o la non discriminazione oppure un beneficio che non è riservato soltanto ai residenti di una Giurisdizione contraente) unicamente a un residente che ha diritto a tali benefici soddisfacendo uno o più requisiti (test) definiti.
15 N.d.T.: nel caso di territori o Giurisdizioni qui e di seguito: diritto interno
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15. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto intende adottare una disposizione dettagliata sulla limitazione dei benefici in combinazione o con regole riguardanti le strutture interposte di finanziamen- to16 («conduit financing structures») o con l’esame (test) dello scopo princi- pale, soddisfacendo pertanto lo standard minimo 17 per la prevenzione dell’abuso dei trattati ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20; in tali casi, le Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente che sia conforme allo standard minimo; b) di non applicare il paragrafo 1 (e il paragrafo 4, nel caso di una Parte che ha scelto di applicare detto paragrafo) ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono disposizioni che negano tutti i benefici che sarebbero altrimenti concessi ai sensi dell’Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi soggetto interessato da un accordo, strumento o transazione, era l’ottenimento di tali benefici; c) di non applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 14. 16. Salvo i casi in cui la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici si applichi alla concessione di benefici ai sensi di un Accordo fiscale coperto da parte di una o più Parti ai sensi del paragrafo 7, una Parte che sceglie ai sensi del paragra- fo 6 di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali una o più delle altre Giurisdizioni contraenti non hanno optato per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici. In tali casi, le Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per giungere ad una solu- zione reciprocamente soddisfacente che sia conforme allo standard minimo per la prevenzione dell’abuso dei trattati ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20. 17. a) Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 15 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti che non sono oggetto di una riserva di cui al sottoparagrafo b) del
paragrafo 15 contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dal- le disposizioni del paragrafo 1 (e, qualora applicabili, del paragrafo 4). Negli altri casi, il paragrafo 1 (e, qualora applicabile, il paragrafo 4) prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1 (e, qualora applicabile, con il paragrafo 4). Una Parte che effettua una notifica ai sensi del presente sottoparagrafo può altresì includere una dichiarazione in base alla quale,
16 IT: strutture «conduit» di finanziamento
17 IT qui e di seguito: requisito minimo o «minimum standard»
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sebbene detta Parte accetti l’applicazione del solo paragrafo 1 come misura provvisoria, essa intende ove possibile adottare una disposizione sulla limi- tazione dei benefici, in aggiunta o in sostituzione del paragrafo 1, mediante negoziato bilaterale. b) Ciascuna Parte che opta per applicare il paragrafo 4 notifica al Depositario la sua scelta. Il paragrafo 4 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica. c) Ciascuna Parte che opta per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai sensi del paragrafo 6 notifica al Depositario la sua scelta. Salvo che tale Parte abbia formulato la riserva di cui al sottopara- grafo c) del paragrafo 15, tale notifica include anche l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al para- grafo 14, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. d) Ciascuna Parte che non opta per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai sensi del paragrafo 6, ma opta per applicare il sot- toparagrafo a) o b) del paragrafo 7, notifica al Depositario il sottoparagrafo scelto. Salvo che tale Parte abbia formulato la riserva di cui al sottoparagra- fo c) del paragrafo 15, tale notifica include altresì l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 14, non- ché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. e) Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una notifi- ca di cui ai sottoparagrafi c) o d) con riferimento ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalla Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici. Negli altri casi, la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici prevale sulle disposizioni di un Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono in- compatibili con la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici.
Art. 8 Transazioni relative al trasferimento dei dividendi 1. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che esentano da imposta i dividendi pagati da una società che è residente di una Giurisdizione contraente o che limitano l’aliquota d’imposta applicabile a tali dividendi, a condizione che il beneficiario effettivo o il percettore sia una società che è residente dell’altra Giurisdizione con- traente e che possieda, detenga o controlli più di una certa quota di capitale, azioni, titoli, poteri di voto, diritti di voto o partecipazioni similari della società che corri- sponde i dividendi, si applicano soltanto se le condizioni di detenzione indicate in tali disposizioni sono soddisfatte per un periodo continuativo di 365 giorni che include il giorno del pagamento dei dividendi (al fine del computo di tale periodo, non si prendono in considerazione i cambi di detenzione che risulterebbero diretta- mente da una riorganizzazione, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga i dividendi).
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2. Il periodo minimo di detenzione di cui al paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di un periodo minimo di detenzione nelle disposizioni di un Accordo fiscale coperto di cui al paragrafo 1.
3. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti; b) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti nella misura in cui le disposizioni di cui al paragrafo 1 già includono: i) un periodo minimo di detenzione, ii) un periodo minimo di detenzione inferiore a 365 giorni, o iii) un periodo minimo di detenzione superiore a 365 giorni. 4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti con- tiene una disposizione di cui al paragrafo 1 che non è oggetto di riserva ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del para- grafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica con riferimento a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni con- traenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detta disposizione.
Art. 9 Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili 1. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che gli utili ricavati da un residente di una Giurisdizione contraente dall’alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una entità sono imponibili nell’altra Giurisdizione con- traente a condizione che tali azioni o diritti abbiano derivato più di una certa quota del loro valore da beni immobili (proprietà immobiliare18) situati nell’altra Giurisdi- zione contraente (o a condizione che più di una certa quota della proprietà dell’entità sia costituita da tali beni immobili [proprietà immobiliare]): a) si applicano se la soglia del valore pertinente è raggiunta in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l’alienazione; e b) si applicano alle azioni o partecipazioni comparabili, quali le partecipazioni in una società di persone19 o in un trust (nella misura in cui tali azioni o par- tecipazioni non siano già coperte) in aggiunta alle azioni o ai diritti già coperti dalle disposizioni. 2. Il periodo previsto al sottoparagrafo a) del paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di un periodo di tempo per determinare se la soglia del valore pertinente nelle disposizioni di un Accordo fiscale coperto di cui al paragrafo 1 sia stata rag- giunta.
18 IT qui e di seguito: «real property»
19 IT qui e di seguito specifica la nozione inglese tra parentesi: (partnership).
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3. Una Parte può altresì optare per applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti. 4. Ai fini di un Accordo fiscale coperto, gli utili ricavati da un residente di una Giurisdizione contraente dall’alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali le partecipazioni in una società di persone o in un trust, sono imponibili nell’altra Giurisdizione contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l’alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato oltre il 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili (proprietà immobiliare) situati in detta altra Giurisdizione contraente.
5. Il paragrafo 4 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo
fiscale coperto che prevedono che gli utili ricavati da un residente di una Giurisdi- zione contraente dall’alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione in una entità sono imponibili nell’altra Giurisdizione contraente a condizione che tali azioni o diritti abbiano derivato più di una certa quota del loro valore da beni immobili (proprietà immobiliare) situati in detta altra Giurisdizione contraente, o a condizione che più di una certa quota della proprietà della entità sia costituita da tali beni im- mobili (proprietà immobiliare).
6. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti; b) di non applicare il sottoparagrafo a) del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti; c) di non applicare il sottoparagrafo b) del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti; d) di non applicare il sottoparagrafo a) del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione del tipo indicato al paragrafo 1 che include un periodo di tempo per determinare se la soglia del valore per- tinente sia stata raggiunta; e) di non applicare il sottoparagrafo b) del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione del tipo indicato al paragrafo 1 che si applica all’alienazione di partecipazioni diverse dalle azioni; f) di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti che già conten- gono le disposizioni di cui al paragrafo 5. 7. Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 6 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti con- tiene una disposizione di cui al paragrafo 1 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica a una disposi- zione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una notifica riguardante tale disposizione. 8. Ciascuna Parte che opta per applicare il paragrafo 4 notifica al Depositario la sua scelta. Il paragrafo 4 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica. In tal caso, il paragrafo 1 non si applica con riferimento a tale Accordo fiscale coperto. Nel caso di una Parte
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che non abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo f) del paragrafo 6 ed abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 6, tale notifica include altresì l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 5, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una notifica riguar- dante una disposizione di un Accordo fiscale coperto ai sensi del presente paragrafo o del paragrafo 7, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 4. Negli altri casi, il paragrafo 4 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 4.
Art. 10 Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze
1. Qualora:
a) un’impresa di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto ricavi un reddito dall’altra Giurisdizione contraente e la prima Giurisdizione contraente consideri tale reddito come attribuibile a una stabile organizza- zione dell’impresa situata in una Giurisdizione terza; e b) gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione siano esenti da imposta nella prima Giurisdizione contraente, i benefici dell’Accordo fiscale coperto non si applicano a qualsiasi elemento di reddito rispetto al quale l’imposta nella terza Giurisdizione è inferiore al 60 per cento dell’imposta che sarebbe applicata nella prima Giurisdizione contraente su tale elemento di reddito se detta stabile organizzazione fosse situata nella prima Giurisdizione contraente. In tale caso, qualsiasi reddito al quale si applicano le disposizioni del presente paragrafo resta imponibile ai sensi della legislazione nazionale dell’altra Giurisdizione contraente, nonostante tutte le altre disposizioni dell’Accordo fiscale coperto. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il reddito ricavato dall’altra Giurisdizione con- traente di cui al paragrafo 1 è ricavato in connessione con, o è accessorio a, l’esercizio attivo di un’attività economica esercitata tramite la stabile organizzazione (diversa dall’attività economica che consiste nell’effettuare, gestire o semplicemente detenere investimenti per conto dell’impresa stessa, salvo che tali attività consistano in attività bancarie, assicurative o mobiliari esercitate, rispettivamente, da una banca, una impresa di assicurazioni o un commerciante di titoli autorizzato). 3. Se i benefici ai sensi di un Accordo fiscale coperto sono negati ai sensi del para- grafo 1 relativamente ad un elemento di reddito ricavato da un residente di una Giurisdizione contraente, l’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente può, tuttavia, concedere tali benefici relativamente a detto elemento di reddito se, in risposta ad una richiesta di tale residente, detta autorità competente determina che la concessione di tali benefici sia giustificata in considerazione dei motivi per i quali tale residente non ha soddisfatto i requisiti dei paragrafi 1 e 2. L’autorità competente della Giurisdizione contraente alla quale è stata presentata una richiesta ai sensi del periodo precedente da parte di un residente dell’altra Giurisdizione contraente si
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consulta con l’autorità competente di detta altra Giurisdizione contraente prima di accordare o rigettare la richiesta. 4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano in luogo o in assenza di disposizioni di un Ac- cordo fiscale coperto che neghino o limitino i benefici che sarebbero altrimenti concessi a un’impresa di una Giurisdizione contraente che ricava un reddito dall’altra Giurisdizione contraente attribuibile a una stabile organizzazione dell’im- presa situata in una Giurisdizione terza.
5. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti; b) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 4; c) di applicare il presente articolo soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 4. 6. Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 5 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti con- tiene una disposizione di cui al paragrafo 4 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3. Negli altri casi, i paragrafi da 1 a 3 prevalgono sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con detti paragrafi.
Art. 11 Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti 1. Un Accordo fiscale coperto non pregiudica l’imposizione da parte di una Giuri- sdizione contraente dei suoi residenti, salvo per quanto concerne i benefici concessi ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto: a) che prevedono che detta Giurisdizione contraente conceda ad un’impresa di tale Giurisdizione contraente una rettifica correlativa o corrispondente a se- guito di una rettifica iniziale effettuata dall’altra Giurisdizione contraente, ai sensi dell’Accordo fiscale coperto, in relazione all’ammontare delle imposte applicate nella prima Giurisdizione contraente sugli utili di una stabile orga- nizzazione dell’impresa o sugli utili di un’impresa associata; b) che possono avere effetto sul modo in cui detta Giurisdizione contraente as- soggetta ad imposizione una persona fisica che è un residente di detta Giuri- sdizione contraente se tale persona fisica percepisce un reddito in relazione a servizi resi all’altra Giurisdizione contraente o a una sua suddivisione politi- ca, ente locale o altra entità comparabile; c) che possono avere effetto sul modo in cui detta Giurisdizione contraente assoggetta ad imposizione una persona fisica che è un residente di detta Giu-
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risdizione contraente se tale persona fisica è anche uno studente, apprendista o tirocinante, o un insegnante, professore, conferenziere, istruttore, ricercato- re o studioso ricercatore che soddisfa le condizioni dell’Accordo fiscale coperto; d) che prevedono che detta Giurisdizione contraente accordi un credito d’im- posta o un’esenzione da imposta ai residenti di tale Giurisdizione contraente con riferimento ai redditi imponibili nell’altra Giurisdizione contraente ai sensi dell’Accordo fiscale coperto (inclusi gli utili attribuibili a una stabile organizzazione situata in detta altra Giurisdizione contraente ai sensi dell’Accordo fiscale coperto); e) che tutelano i residenti di tale Giurisdizione contraente rispetto ad alcune pratiche impositive discriminatorie da parte di tale Giurisdizione contraente; f) che consentono ai residenti di detta Giurisdizione contraente di richiedere che l’autorità competente di detta Giurisdizione o dell’altra Giurisdizione contraente esamini i casi di imposizione non conformi all’Accordo fiscale coperto; g) che possono avere effetto sul modo in cui detta Giurisdizione contraente as- soggetta ad imposizione una persona fisica che è un residente di detta Giuri- sdizione contraente se la suddetta persona fisica è membro di una missione diplomatica, di una missione governativa o di una rappresentanza consolare dell’altra Giurisdizione contraente; h) che prevedono che le pensioni o altre somme erogate nel quadro della legi- slazione previdenziale dell’altra Giurisdizione contraente siano imponibili soltanto in detta altra Giurisdizione contraente; i) che prevedono che le pensioni ed i pagamenti similari, rendite vitalizie, as- segni alimentari o altri tipi di assegni di mantenimento provenienti dall’altra Giurisdizione contraente siano imponibili soltanto in detta altra Giurisdi- zione contraente; o j) che altrimenti limitano espressamente il diritto di una Giurisdizione con- traente di sottoporre a imposizione i propri residenti o che prevedono espres- samente che la Giurisdizione contraente da cui proviene un elemento di red- dito ha il diritto esclusivo di sottoporre a imposizione detto elemento di reddito.
2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo
fiscale coperto che stabiliscono che l’Accordo fiscale coperto non pregiudicherebbe l’imposizione dei suoi residenti da parte di una Giurisdizione contraente.
3. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti; b) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 2.
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4. Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti con- tiene una disposizione di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.
Parte IV: Elusione dello status di stabile organizzazione
Art. 12 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») 20 e strategie simili
1. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il
termine «stabile organizzazione», ma fatto salvo il paragrafo 2, se una persona opera in una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto per conto di un’impresa e, ciò facendo, stipula abitualmente contratti o ricopre abitualmente il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono conclusi in via abitudina- ria21 senza modifica sostanziale da parte dell’impresa, e tali contratti sono: a) a nome dell’impresa; o b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione di un diritto di uti- lizzo, di beni posseduti da tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utiliz- zare; o c) per la prestazione di servizi da parte di tale impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in detta Giurisdizio- ne contraente in relazione a tutte le attività che detta persona esercita per l’impresa salvo che tali attività, se fossero esercitate dall’impresa mediante una sede fissa di affari di detta impresa situata in tale Giurisdizione contraente, non indurrebbero a considerare tale sede fissa di affari come una stabile organizzazione in base alla definizione di stabile organizzazione inclusa nell’Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla presente Convenzione). 2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la persona che opera in una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto per conto di un’impresa dell’altra Giurisdi- zione contraente eserciti un’attività economica nella prima Giurisdizione contraente come agente indipendente e agisca per l’impresa nell’ordinario svolgimento di tale attività. Se, tuttavia, una persona opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese con le quali è strettamente correlata, la suddetta persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo rispetto a ciascuna di tali imprese.
20 IT qui e di seguito senza traduzione di «commissionnaire arrangements»
21 IT qui specifica la nozione inglese tra parentesi: (routinely).
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3. a) Il paragrafo 1 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che descrivono le condizioni in base alle quali si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in una Giurisdizione contraente (o si considera che una persona sia una stabile organizzazione in una Giuri- sdizione contraente) con riferimento a un’attività che una persona diversa da un agente di status indipendente esercita per l’impresa, ma soltanto nella mi- sura in cui tali disposizioni si riferiscono alla situazione nella quale tale per- sona ha, ed esercita abitualmente, in detta Giurisdizione contraente l’autorità per concludere contratti a nome dell’impresa. b) Il paragrafo 2 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale co- perto che prevedono che non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in una Giurisdizione contraente con riferimento ad un’atti- vità che un agente di status indipendente esercita per l’impresa. 4. Una Parte può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti. 5. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 4 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3, nonché il numero dell’articolo e del paragra- fo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto qualora tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una notifica riguardante tale disposizione. 6. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 4 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 3, nonché il numero dell’articolo e del para- grafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 2 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto qualora tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione.
Art. 13 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività 1. Una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 (Opzione A) o il paragrafo 3 (Opzione B) o di non applicare alcuna opzione.
Opzione A
2. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il
termine «stabile organizzazione», si considera che il termine «stabile organizza- zione» non includa: a) le attività specificamente elencate nell’Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche apportate dalla presente Convenzione) come attività che si consi- dera non costituiscano una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell’attività;
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b) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l’impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a); c) il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell’esercizio combina- to di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b), a condizione che tale attività o, nel caso del sottoparagrafo c), l’attività complessiva della sede fissa di affari, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
Opzione B
3. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il
termine «stabile organizzazione», si considera che il termine «stabile organizzazio- ne» non includa: a) le attività specificamente elencate nell’Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche apportate dalla presente Convenzione) come attività che si consi- dera non costituiscano una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell’attività, salvo nella misura in cui la disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto preveda esplicita- mente che si considera che una attività specifica non costituisca una stabile organizzazione a condizione che l’attività abbia carattere preparatorio o ausi- liario; b) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l’impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario; c) il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell’esercizio combina- to di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b), a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari, quale risulta da tale combinazione, ab- bia carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificata
dai paragrafi 2 o 3) che elenca le attività specifiche che si considera non costituisca- no una stabile organizzazione non si applica a una sede fissa di affari utilizzata o mantenuta da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente collegata esercita attività economiche nella stessa sede o in altra sede situata nella stessa Giurisdizione contraente e: a) tale sede o un’altra sede costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente collegata ai sensi delle disposizioni di un Ac- cordo fiscale coperto che definiscono una stabile organizzazione; o b) l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, non ha carattere preparatorio o ausilia- rio, a condizione che le attività economiche esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi,
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costituiscano funzioni complementari che sono parte di un’operazione economica coesa. 5. a) Il paragrafo 2 o 3 si applica in luogo delle parti pertinenti delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che elencano le attività specifiche che si con- sidera non costituiscano una stabile organizzazione anche se l’attività è eser- citata attraverso una sede fissa di affari (o delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili). b) Il paragrafo 4 si applica alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (co- me eventualmente modificate dai paragrafi 2 o 3) che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscano una stabile organizzazione an- che se l’attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o alle disposi- zioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili).
6. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti; b) di non applicare il paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti che stabiliscono espressamente un elenco di attività specifiche che devono essere considerate non costituenti una stabile organizzazione soltanto se ciascuna delle attività ha carattere preparatorio o ausiliario; c) di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti. 7. Ciascuna Parte che sceglie di applicare un’opzione ai sensi del paragrafo 1 noti- fica al Depositario la sua scelta di opzione. Tale notifica include altresì l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al sottoparagra- fo a) del paragrafo 5, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Un’opzione si applica ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno scelto di applicare la medesima opzione e hanno effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione. 8. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 e che non sceglie di applicare un’opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 5, nonché il numero dell’arti- colo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 4 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni con- traenti hanno effettuato una notifica riguardante tale disposizione ai sensi del presen- te paragrafo o del paragrafo 7.
Art. 14 Suddivisione («splitting-up») di contratti 1. Al solo fine di determinare se sia stato superato il periodo (o i periodi) di tempo indicato in una disposizione di un Accordo fiscale coperto che prevede un periodo (o periodi) di tempo dopo il quale progetti o attività specifiche costituiscono una stabile organizzazione:
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a) qualora un’impresa di una Giurisdizione contraente eserciti attività nell’altra Giurisdizione contraente in un luogo che costituisce un cantiere di costru- zione, un progetto di costruzione o di installazione o altro progetto specifico individuato nella disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto, o eserciti attività di supervisione o di consulenza in connessione con tale luo- go, nel caso di una disposizione di un Accordo fiscale coperto che si riferi- sca a tali attività, e tali attività siano esercitate per uno o più periodi di tempo che, in totale, superano 30 giorni senza superare il periodo o i periodi indica- ti nella disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto; e b) qualora attività correlate siano svolte nell’altra Giurisdizione contraente nel- lo stesso (o, se la disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto si applica alle attività di supervisione o consulenza, in correlazione con lo stes- so) cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o altro luogo individuato nella disposizione pertinente dell’Accordo fiscale coperto, per diversi periodi di tempo, ciascuno dei quali superiore a
30 giorni, da una o più imprese strettamente collegate alla prima impresa,
tali diversi periodi di tempo si sommano al periodo totale di tempo durante il quale la prima impresa ha esercitato le attività in detto cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o in altro luogo individuato nella disposizione perti- nente dell’Accordo fiscale coperto.
2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo
fiscale coperto nella misura in cui tali disposizioni riguardano la suddivisione di contratti in parti multiple al fine di evitare l’applicazione di un periodo o di periodi di tempo con riferimento all’esistenza di una stabile organizzazione per progetti o attività specifiche di cui al paragrafo 1.
3. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti; b) di non applicare la totalità del presente articolo alle disposizioni dei suoi Ac- cordi fiscali coperti riguardanti l’esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali. 4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti con- tiene una disposizione di cui al paragrafo 2 che non è oggetto di riserva ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragra- fo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettua- to una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1 nella misura prevista al paragrafo 2. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.
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Art. 15 Definizione di una persona strettamente correlata a un’impresa 1. Ai fini delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che sono modificate dal paragrafo 2 dell’articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazio- ne attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili), dal paragrafo 4 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività), o dal paragrafo 1 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti), una persona è stretta- mente correlata a un’impresa se, in base a tutti i fatti e alle circostanze pertinenti, una ha il controllo dell’altra, o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una im- presa se una possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento dei diritti o partecipazioni nell’altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o dei diritti o partecipazioni nel capitale della società), o se un’altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento dei diritti o partecipazioni (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o dei diritti o partecipazioni al capitale della società) nella persona e nell’impresa. 2. Una Parte che ha formulato le riserve di cui al paragrafo 4 dell’articolo 12 (Elu- sione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commis- sione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili), al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizza- zione attraverso esenzioni per specifiche attività), e al sottoparagrafo a) del paragra- fo 3 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») dei contratti) si può riservare il diritto di non applicare la totalità del presente articolo agli Accordi fiscali coperti ai quali si applicano tali riserve.
Parte V: Miglioramento della risoluzione delle controversie
Art. 16 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Giuri- sdizioni contraenti comportano o comporteranno per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di tali Giurisdi- zioni contraenti, sottoporre il caso all’autorità competente di una delle due Giurisdi- zioni contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta l’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Ac- cordo fiscale coperto. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se non è in grado da sola di giungere ad una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente, al fine di evitare l’imposizione non conforme all’Accordo fiscale coper- to. L’accordo concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legisla- zione nazionale delle Giurisdizioni contraenti.
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3. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per risolvere mediante accordo amichevole qualsiasi difficoltà o dubbio concernente l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo fiscale coperto. Tali autorità possono anche consultarsi al fine dell’eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dall’Accordo fiscale coperto.
4. a) i) Il primo periodo del paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di
disposizioni di un Accordo fiscale coperto (o di parti di disposizioni) che stabiliscono che, qualora una persona ritenga che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano o compor- teranno per tale persona un’’imposizione non conforme alle disposizio- ni dell’Accordo fiscale coperto, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di tali Giurisdizioni con- traenti, sottoporre il caso all’autorità competente della Giurisdizione contraente di cui tale persona è residente, incluse le disposizioni ai sensi delle quali, se il caso sottoposto da tale persona rientra nell’ambito delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto relative alla non discrimina- zione in base alla nazionalità, il caso può essere sottoposto all’autorità competente della Giurisdizione contraente di cui tale persona ha la na- zionalità. ii) Il secondo periodo del paragrafo 1 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che un caso di cui al pri- mo periodo del paragrafo 1 deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo, inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta l’imposizione non conforme alle disposizio- ni dell’Accordo fiscale coperto, o in assenza di una disposizione di un Accordo fiscale coperto che stabilisca il periodo di tempo entro il quale tale caso deve essere sottoposto. b) i) Il primo periodo del paragrafo 2 si applica in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che l’autorità competente a cui viene sottoposto il caso dalla persona di cui al paragrafo 1 fa del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se non è in grado da sola di giungere ad una soluzione soddisfacente, per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente, al fine di evitare l’imposizione non conforme all’Accordo fiscale coperto. ii) Il secondo periodo del paragrafo 2 si applica in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che l’accordo concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti. c) i) Il primo periodo del paragrafo 3 si applica in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che stabiliscono che le autorità competenti
delle Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per risolvere me- diante accordo amichevole qualsiasi difficoltà o dubbio concernente l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo fiscale coperto.
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ii) Il secondo periodo del paragrafo 3 si applica in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti possono anche consultarsi al fine dell’eli- minazione della doppia imposizione nei casi non previsti dall’Accordo fiscale coperto.
5. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare il primo periodo del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglio- ramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 assicurando che ai sensi di ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti (diversi da un Accordo fiscale coperto che consente ad una persona di sottoporre un caso all’autorità competente di una delle due Giurisdizioni contraenti), qualora una persona ritenga che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano o comporteranno per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di tali Giurisdizioni contraenti, detta persona può sottoporre il caso all’auto- rità competente della Giurisdizione contraente di cui la persona è residente oppure, se il caso sottoposto da tale persona rientra nell’ambito di una dispo- sizione di un Accordo fiscale coperto relativa alla non discriminazione in base alla nazionalità, della Giurisdizione contraente di cui tale persona ha la nazionalità; e l’autorità competente di detta Giurisdizione contraente effettua una notifica bilaterale o un processo di consultazione con l’autorità compe- tente dell’altra Giurisdizione contraente per i casi in cui l’autorità competen- te alla quale è stato sottoposto il caso di procedura amichevole non consideri fondato il reclamo del contribuente; b) di non applicare il secondo periodo del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che non stabiliscono che il caso di cui al primo periodo del paragra- fo 1 deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo in quanto essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della riso- luzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 assicu- rando che, ai fini di tutti i suddetti Accordi fiscali coperti, al contribuente di cui al paragrafo 1 sia consentito di sottoporre il caso entro un periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fisca- le coperto; c) di non applicare il secondo periodo del paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti:
i) ciascun accordo concluso mediante una procedura amichevole è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti, o ii) essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposi- zione del trattato che stabilisca che:
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A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell’anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso), e B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un’impresa, e non assoggettano di conseguenza a tassazione, gli utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa ma che, a motivo delle con- dizioni indicate in una disposizione dell’Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell’anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall’impresa (la presente disposizio- ne non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempi- mento doloso). 6. a) Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 5 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui alla clausola i) del sottoparagrafo a) del paragrafo 4 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di cia- scuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettua- to una notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dal primo periodo del paragrafo 1. Negli altri casi, il primo periodo del paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompati- bili con detto periodo. b) Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 5 notifica al Depositario: i) l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizio- ne che stabilisce che un caso di cui al primo periodo del paragrafo 1 de- ve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di
tali disposizioni; una disposizione di un Accordo fiscale coperto è sosti- tuita dal secondo periodo del paragrafo 1 se tutte le Giurisdizioni con- traenti hanno effettuato una tale notifica riguardante detta disposizione; negli altri casi, fatta salva la clausola ii), il secondo periodo del paragra- fo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nel- la misura in cui dette disposizioni sono incompatibili con il secondo pe- riodo del paragrafo 1; ii) l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizio- ne che stabilisce che un caso di cui al primo periodo del paragrafo 1 deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno
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tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni; il secondo periodo del paragrafo 1 non si applica ad un Accordo fiscale coperto qualora ciascuna Giurisdizione contraente abbia effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto. c) Ciascuna Parte notifica al Depositario: i) l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono una dispo- sizione di cui alla clausola i) del sottoparagrafo b) del paragrafo 4; il primo periodo del paragrafo 2 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto; ii) nel caso di una Parte che non abbia formulato la riserva di cui al sotto- paragrafo c) del paragrafo 5, l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono una disposizione di cui alla clausola ii) del sottopa- ragrafo b) del paragrafo 4; il secondo periodo del paragrafo 2 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni con- traenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accor- do fiscale coperto. d) Ciascuna Parte notifica al Depositario: i) l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono una dispo- sizione di cui alla clausola i) del sottoparagrafo c) del paragrafo 4; il primo periodo del paragrafo 3 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto; ii) l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono una dispo- sizione di cui alla clausola ii) del sottoparagrafo c) del paragrafo 4; il secondo periodo del paragrafo 3 si applica ad un Accordo fiscale coper- to soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto.
Art. 17 Rettifiche corrispondenti 1. Se una Giurisdizione contraente include negli utili di un’impresa di tale Giurisdi- zione contraente – ed assoggetta di conseguenza a imposta – gli utili su cui un’impresa dell’altra Giurisdizione contraente è stata assoggettata a imposta in detta altra Giurisdizione contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa della prima Giurisdizione contraente se le condizioni conve- nute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra due imprese indipendenti, in tal caso detta altra Giurisdizione contraente effettua una rettifica appropriata dell’ammontare dell’imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, si devono tenere in debita considerazione le altre disposi- zioni dell’Accordo fiscale coperto e, se necessario, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti si consultano.
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2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di una disposizione che prevede che una Giurisdizione contraente effettui una rettifica appropriata dell’ammontare dell’imposta ivi applicata sugli utili di un’impresa di tale Giurisdizione contraente qualora l’altra Giurisdizione contraente includa tali utili negli utili di un’impresa di detta altra Giurisdizione contraente e assoggetti di conseguenza ad imposta tali utili, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa di detta altra Giurisdizione contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra due imprese indipendenti.
3. Una Parte si può riservare il diritto:
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 2; b) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coper- ti in quanto, in assenza di una disposizione di cui al paragrafo 2 nel suo Accordo fiscale coperto: i) essa effettua la rettifica appropriata di cui al paragrafo 1, o ii) la sua autorità competente fa del suo meglio per risolvere il caso ai sensi delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto concernenti la procedura amichevole; c) nel caso di una Parte che abbia formulato una riserva ai sensi della clauso- la ii) del sottoparagrafo c) del paragrafo 5 dell’articolo 16 (Procedura ami- chevole), di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, accetta una disposizione del trattato del tipo di cui al paragrafo 1, a condizione che le Giurisdizioni contraenti siano in grado di raggiungere un accordo su tale disposizione e sulle disposizioni di cui alla clausola ii) del sottoparagrafo c) del paragrafo 5 dell’articolo 16 (Procedura amichevole). 4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifi- ca riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali dispo- sizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.
Parte VI: Arbitrato
Art. 18 Opzione per l’applicazione della parte VI Una Parte può scegliere di applicare la presente parte ai suoi Accordi fiscali coperti e notifica tale scelta al Depositario. La presente parte si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento a un Accordo fiscale coperto soltanto se entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica.
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Art. 19 Arbitrato obbligatorio e vincolante
1. Qualora:
a) ai sensi di una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventual- mente modificato dal paragrafo 1 dell’articolo 16 [Procedura amichevole]) che stabilisce che una persona può sottoporre un caso a un’autorità compe- tente di una Giurisdizione contraente se tale persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano o comporteranno per tale persona un’imposizione non conforme alle disposi- zioni dell’Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla Convenzione), una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di una Giurisdizione contraente in quanto le misure adottate da una o da en- trambe le Giurisdizioni contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla Convenzione); e b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per ri- solvere tale caso ai sensi di una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dal paragrafo 2 dell’articolo 16 [Procedura amichevole]) che stabilisce che l’autorità competente fa del suo meglio per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente, entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità competenti delle Giurisdi- zioni contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferi- mento a tale caso ed abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso), le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per iscritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate nella presente parte, in confor- mità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10. 2. Se un’autorità competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragra- fo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al sottoparagra- fo b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino
al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un’autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura amichevole, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si inter- rompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.
3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente
interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all’inizio del periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1, il periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l’informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l’informazione è stata fornita.
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4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è
attuata mediante l’accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragra- fo 1. La decisione arbitrale è definitiva. b) La decisione arbitrale è vincolante per entrambe le Giurisdizioni contraenti, salvo nei seguenti casi: i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità compe- tenti. L’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona diretta- mente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell’accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall’esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o al- trimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole; ii) se una decisione definitiva di un tribunale di una delle Giurisdizioni contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini dell’art. 21 [Confidenzialità22 delle procedure arbitrali] e
25 [Costi delle procedure di arbitrato]). In tal caso, può essere presenta-
ta una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita; iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un conten- zioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall’accordo ami- chevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giu- diziaria o tribunale amministrativo. 5. L’autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevo- le di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1, entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta: a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottopo- sto il caso; e b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente. 6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente) l’autorità competente:
22 IT qui e di seguito: riservatezza
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a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso ed all’altra autorità competente l’avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona. 7. Se, ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorità competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso, l’autorità competente che ha richiesto le informazioni supplementari notifica, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fornite da tale persona, a tale persona e all’altra autorità competente: a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste. 8. Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra: a) la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del sottoparagrafo a) del para- grafo 6; e b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 5. 9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra: a) l’ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente ai sensi del sottoparagrafo a) del para- grafo 7; e b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti fornite dalla persona che ha sottoposto il caso. Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui al sotto- paragrafo b) del paragrafo 7, tale notifica è considerata quale richiesta di informa- zioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6.
10. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti stabiliscono mediante
accordo amichevole (ai sensi dell’articolo dell’Accordo fiscale coperto pertinente concernente la procedura amichevole) le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella presente parte, comprese le informazioni minime necessarie affinché ciascuna autorità competente proceda ad un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successiva- mente modificato.
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11. Ai fini dell’applicazione del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti, una Parte si può riservare il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nel sotto- paragrafo b) del paragrafo 1 con un periodo di tre anni. 12. Una Parte si può riservare il diritto di applicare le seguenti regole ai suoi Accor- di fiscali coperti, nonostante le altre disposizioni del presente articolo: a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso di procedura amichevole, che altrimenti rientrerebbe nel campo di applicazione della procedura arbi- trale prevista dalla presente Convenzione, non è sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione è stata già resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di una delle due Giurisdizioni contraenti; b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria deci- sione alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, una decisione concernente la questione è resa in sede giudiziaria o da a un tribunale ammi- nistrativo di una delle Giurisdizioni contraenti, la procedura23 arbitrale ter- mina.
Art. 20 Nomina degli arbitri 1. Salvo che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini della presente parte. 2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale: a) Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con compe- tenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale. b) Ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 gior- ni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell’arti- colo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante). I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall’ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presi- dente non deve avere la nazionalità né essere residente di una delle due Giu- risdizioni contraenti. c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indi- pendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze delle Giurisdizioni contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell’accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e in- dipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’aspetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri rispetto alla procedura.
23 IT qui e di seguito: il processo
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3. Nel caso in cui l’autorità competente di una Giurisdizione contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti delle Giuri- sdizioni contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuna delle due Giurisdizioni contraenti.
4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il
Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragra- fo 2 oppure concordati dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le politi- che e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo svilup- po economico che non abbia la nazionalità di alcuna delle due Giurisdizioni con- traenti.
Art. 21 Confidenzialità delle procedure arbitrali24 1. Soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente parte e delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto pertinente e della legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzia- lità e all’assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura neces- saria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare infor- mazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono conside- rate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto in materia di scambio di informazioni e di assistenza amministrativa. 2. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipa- re ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la proce- dura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto riguardanti lo scambio di informazioni e l’assistenza amministrativa nonché ai sensi delle leggi applicabili delle Giurisdizioni contraenti.
Art. 22 Risoluzione di un caso prima della conclusione dell’arbitrato Ai fini della presente parte e delle disposizioni del pertinente Accordo fiscale coper- to che prevedono la risoluzione di casi mediante procedura amichevole, la procedura amichevole nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti:
24 IT: di arbitrato
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a) le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richie- sta di procedura amichevole.
Art. 23 Tipologia di procedura arbitrale 1. Salvo nella misura in cui le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale ai sensi della presente parte: a) Dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di ciascuna Giurisdizione contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le que- stioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contra- enti). La proposta di risoluzione si limita all’indicazione di specifici importi monetari (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specifi- cato, all’aliquota massima d’imposta applicata ai sensi dell’Accordo fiscale coperto, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l’applicazione di una disposizione dell’Accordo fiscale coperto pertinente (qui di seguito indicata come «questione preliminare 25»), quali se una perso- na fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernen- ti le questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni preliminari. b) L’autorità competente di ciascuna Giurisdizione contraente può anche sotto- porre all’esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione. Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di riso- luzione o un documento a supporto della propria posizione ne fornisce una copia all’altra autorità competente entro la data in cui devono essere presen- tati la proposta di risoluzione ed il documento di posizione. Ciascuna autori- tà competente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data sta- bilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall’altra autorità competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all’altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica.
c) Il collegio arbitrale sceglie quale propria decisione una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a cia- scuna questione ed a ciascuna questione preliminare, e non è tenuto ad includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del colle-
25 IT qui e di seguito: questione soglia
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gio. Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per iscritto alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti. La decisione arbitrale non ha valo- re di precedente. 2. Al fine dell’applicazione del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti, una Parte può riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti. In tal caso, salvo nella misura in cui le autorità competenti delle Giurisdi- zioni contraenti stabiliscono di comune accordo regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale: a) Dopo che un caso è sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di ciascuna Giurisdizione contraente fornisce tempestivamente a tutti i membri del col- legio qualsiasi informazione necessaria per la decisione arbitrale. A meno che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti non si accordino diversamente, qualsiasi informazione che non era a disposizione di entrambe le autorità competenti prima della ricezione della richiesta di arbitrato da parte di entrambe tali autorità non viene presa in considerazione ai fini della decisione arbitrale. b) Il collegio arbitrale decide sulle questioni sottoposte ad arbitrato in confor- mità alle disposizioni applicabili dell’Accordo fiscale coperto e, subordina- tamente a tali disposizioni, alle disposizioni della legislazione nazionale del- le Giurisdizioni contraenti. I membri del collegio prendono altresì in considerazione qualsiasi altra fonte identificata espressamente dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di comune accordo. c) La decisione arbitrale è comunicata per iscritto alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti e indica le fonti del diritto su cui è basata ed il ragionamento che ha condotto alla stessa. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. La decisione del collegio arbitrale non ha valore di precedente. 3. Una Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 2 si può riservare il diritto di non applicare i precedenti paragrafi del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti conclusi con Parti che hanno formulato una tale riserva. In tal caso, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di un tale Accordo fiscale coperto fanno del loro meglio per raggiungere un accordo sulla tipologia di procedura arbi-
trale che si applica a tale Accordo fiscale coperto. Fino a quando non è stato rag- giunto tale accordo, l’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante) non si applica a tale Accordo fiscale coperto. 4. Una Parte può anche scegliere di applicare il paragrafo 5 ai suoi Accordi fiscali coperti e notifica tale scelta al Depositario. Il paragrafo 5 si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento a un Accordo fiscale coperto se una delle due Giurisdizioni contraenti ha effettuato tale notifica. 5. Prima dell’inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti delle Giurisdi- zioni contraenti di un Accordo fiscale coperto assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura amichevole ai
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sensi dell’Accordo fiscale coperto, nonché la procedura arbitrale ai sensi della presente parte, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti delle Giurisdizioni con- traenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale per- sona viola in maniera sostanziale tale impegno. 6. Nonostante il paragrafo 4, una Parte che non sceglie di applicare il paragrafo 5 si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 5 ad uno o più Accordi fiscali coperti specificati o a tutti i suoi Accordi fiscali coperti. 7. Una Parte che sceglie di applicare il paragrafo 5 si può riservare il diritto di non applicare la presente parte a tutti gli Accordi fiscali coperti per i quali l’altra Giuri- sdizione contraente ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 6.
Art. 24 Accordo su una diversa risoluzione 1. Ai fini dell’applicazione della presente parte ai suoi Accordi fiscali coperti, una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 e notifica tale scelta al Depositario. Il paragrafo 2 si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento ad un Accordo fiscale coperto soltanto se entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica. 2. Nonostante il paragrafo 4 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), una decisione arbitrale ai sensi della presente parte non è vincolante per le Giurisdi- zioni contraenti di un Accordo fiscale coperto e non è attuata se le autorità compe- tenti delle Giurisdizioni contraenti concordano una diversa risoluzione di tutte le questioni non risolte entro i tre mesi di calendario successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale. 3. Una Parte che sceglie di applicare il paragrafo 2 può riservarsi il diritto di appli- care il paragrafo 2 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali si applica il paragrafo 2 dell’articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale).
Art. 25 Costi della procedura arbitrale In una procedura arbitrale ai sensi della presente parte, gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dalle Giurisdizioni contraenti, sono a carico delle Giurisdizioni contraenti secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra le autorità compe- tenti delle Giurisdizioni contraenti. In assenza di tale accordo, ciascuna Giurisdizio- ne contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico delle Giurisdizioni contraenti in parti uguali.
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Art. 26 Compatibilità 1. Fatto salvo l’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI), le disposi- zioni della presente parte si applicano in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono l’arbitrato per le questioni non risolte relati- ve ad un caso di procedura amichevole. Ciascuna Parte che sceglie di applicare la presente parte notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti, diversi da quelli inclusi nell’ambito di una riserva ai sensi del paragrafo 4, contiene una tale disposizione, e in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascu- na di tali disposizioni. Qualora due Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizio- ne è sostituita dalle disposizioni della presente parte con riferimento a dette Giuris- dizioni contraenti.
2. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole
altrimenti inclusa nell’ambito della procedura arbitrale prevista nella presente parte, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell’ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbli- gatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, nessuna disposizione della presente parte pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all’arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altre conven- zioni di cui le Giurisdizioni contraenti sono o saranno Parti. 4. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare la presente parte ad uno o più Accordi fiscali coperti specificati (o a tutti i suoi Accordi fiscali coperti) che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concer- nenti un caso di procedura amichevole.
Parte VII: Disposizioni finali
Art. 27 Firma e ratifica, accettazione o approvazione 1. A decorrere dal 31 dicembre 2016, la presente Convenzione è aperta alla firma da parte di: a) tutti gli Stati; b) Guernsey (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); Isola di Man (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); Jersey (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); e c) ogni altra Giurisdizione autorizzata a diventare una Parte mediante una deci- sione adottata all’unanimità dalle Parti e dai Firmatari.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.
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Art. 28 Riserve 1. Fatto salvo il paragrafo 2, non possono essere formulate riserve alla presente Convenzione salvo quelle espressamente consentite dai seguenti paragrafi: a) paragrafo 5 dell’articolo 3 (Entità trasparenti); b) paragrafo 3 dell’articolo 4 (Entità con doppia residenza); c) paragrafi 8 e 9 dell’articolo 5 (Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione); d) paragrafo 4 dell’articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto); e) paragrafi 15 e 16 dell’articolo 7 (Prevenzione dell’abuso dei trattati); f) paragrafo 3 dell’articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividen- di); g) paragrafo 6 dell’articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o parte- cipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili); h) paragrafo 5 dell’articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze); i) paragrafo 3 dell’articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti); j) paragrafo 4 dell’articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile orga- nizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrange- ments»] e strategie simili); k) paragrafo 6 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile orga- nizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività); l) paragrafo 3 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti); m) paragrafo 2 dell’articolo 15 (Definizione di una persona strettamente correla- ta a un’impresa); n) paragrafo 5 dell’articolo 16 (Procedura amichevole); o) paragrafo 3 dell’articolo 17 (Rettifiche corrispondenti); p) paragrafi 11 e 12 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante); q) paragrafi 2, 3, 6 e 7 dell’articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale); r) paragrafo 3 dell’articolo 24 (Accordo su una diversa risoluzione); s) paragrafo 4 dell’articolo 26 (Compatibilità); t) paragrafi 6 e 7 dell’articolo 35 (Efficacia); e u) paragrafo 2 dell’articolo 36 (Efficacia della parte VI). 2. a) Nonostante il paragrafo 1, una Parte che sceglie, ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitra- to) può formulare una o più riserve con riferimento all’ambito di applicazio- ne dei casi che possono essere sottoposti ad arbitrato ai sensi delle disposi-
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zioni della parte VI (Arbitrato). Per una Parte che sceglie, ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le riserve ai sensi del presente sottoparagrafo sono formulate contestualmente alla notifica di detta Parte al Depositario ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI). b) Le riserve formulate ai sensi del sottoparagrafo a) sono soggette ad accetta- zione. Una riserva formulata ai sensi del sottoparagrafo a) si considera accet- tata da una Parte se essa non ha notificato al Depositario una obiezione alla riserva entro il termine di un periodo di dodici mesi di calendario che inizia alla data della notifica della riserva da parte del Depositario o entro la data in cui essa deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, a seconda dell’ultima di tali date. Per una Parte che sceglie, ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le obiezioni alle riserve formulate in precedenza dalle altre Parti ai sensi del sottoparagrafo a) possono essere formulate conte- stualmente alla notifica di detta prima Parte al Depositario ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della Parte VI). Se una Parte solleva una obiezione a una riserva formulata ai sensi del sottoparagrafo a), la totalità della parte VI (Arbitrato) non si applica tra la Parte che ha solleva- to l’obiezione e la Parte che ha formulato la riserva. 3. Salvo quanto altrimenti espressamente previsto nelle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, una riserva formulata ai sensi dei paragrafi 1 e 2: a) modifica, per la Parte che ha formulato la riserva nelle sue relazioni con un’altra Parte, le disposizioni della presente Convenzione alle quali la riser- va si riferisce nella misura prevista dalla riserva; e b) modifica dette disposizioni nella medesima misura per l’altra Parte nelle sue relazioni con la Parte che ha formulato tale riserva. 4. Le riserve applicabili ad Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di una Giurisdizione o territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte,
se tale Giurisdizione o territorio non è Parte della Convenzione ai sensi del sottopa- ragrafo b) o c) del paragrafo 1 dell’articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione), sono formulate dalla Parte responsabile e possono essere diverse dalle riserve formulate da tale Parte per i suoi Accordi fiscali coperti. 5. Le riserve sono formulate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 6 e 9 del presente articolo, e del paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche). Tuttavia, per una Parte che sceglie, ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI) di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le riserve di cui ai sottoparagrafi p), q), r) e s) del paragrafo 1 del presente articolo sono formulate contestualmente alla notifica di detta Parte al Depositario ai sensi dell’articolo 18 (Opzione per l’appli- cazione della parte VI).
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6. Se le riserve sono formulate al momento della firma, esse sono confermate al
momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che il documento contenente le riserve specifichi espressamente che esso deve essere considerato definitivo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 9 del presente articolo, e del paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche).
7. Se le riserve non sono formulate al momento della firma, in tale momento è
fornito al Depositario un elenco provvisorio delle riserve previste. 8. Per le riserve formulate ai sensi di ciascuna delle seguenti disposizioni è fornito, al momento della formulazione di tali riserve, un elenco di accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini) che rientrano nell’ambito di applicazione della riserva come indicato nella relativa disposizione (e, nel caso di una riserva ai sensi di una qualsiasi delle seguenti disposizioni diversa da quelle elencate ai sottoparagrafi c), d) e n), il nume- ro dell’articolo e del paragrafo di ciascuna disposizione pertinente): a) sottoparagrafi b), c), d), e) e g) del paragrafo 5 dell’articolo 3 (Entità traspa- renti); b) sottoparagrafi b), c) e d) del paragrafo 3 dell’articolo 4 (Entità con doppia residenza); c) paragrafi 8 e 9 dell’articolo 5 (Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione); d) paragrafo 4 dell’articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto); e) sottoparagrafi b) e c) del paragrafo 15 dell’articolo 7 (Prevenzione dell’abuso dei trattati); f) clausole i), ii) e iii) del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell’articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividendi); g) sottoparagrafi d), e) ed f) del paragrafo 6 dell’articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principal- mente da beni immobili); h) sottoparagrafi b) e c) del paragrafo 5 dell’articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze); i) sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell’articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti); j) sottoparagrafo b) del paragrafo 6 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività); k) sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting- up») di contratti); l) sottoparagrafo b) del paragrafo 5 dell’articolo 16 (Procedura amichevole); m) sottoparagrafo a) del paragrafo 3 dell’articolo 17 (Rettifiche corrispondenti);
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n) paragrafo 6 dell’articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale); e o) paragrafo 4 dell’articolo 26 (Compatibilità). Le riserve di cui ai sottoparagrafi da a) a o) sopra indicati non si applicano a qualsia- si Accordo fiscale coperto non incluso nell’elenco menzionato nel presente para- grafo. 9. Ciascuna Parte che ha formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 o 2 può in qualsiasi momento ritirarla o sostituirla con una riserva più limitata mediante una notifica inviata al Depositario. Tale Parte effettua ogni ulteriore notifica ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 29 (Notifiche) che possa risultare necessaria in seguito al ritiro o alla sostituzione della riserva. Fatto salvo il paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia), il ritiro o la sostituzione hanno effetto: a) con riferimento ad un Accordo fiscale coperto concluso soltanto con Stati o Giurisdizioni che sono Parti della Convenzione nel momento in cui la noti- fica del ritiro o della sostituzione della riserva è ricevuta dal Depositario: i) per le riserve relative a disposizioni che si riferiscono ad imposte rite- nute alla fonte, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunica- zione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostitu- zione della riserva, e ii) per le riserve relative a tutte le altre disposizioni, per le imposte prele- vate con riferimento a periodi di imposta che iniziano il, o successiva- mente al, 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione di un perio- do di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva; e b) con riferimento ad un Accordo fiscale coperto per il quale una o più Giuris- dizioni contraenti divengono Parti della presente Convenzione successiva- mente alla data della ricezione da parte del Depositario della notifica del riti- ro o della sostituzione: all’ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti.
Art. 29 Notifiche 1. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo, e il paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia), le notifiche ai sensi delle seguenti disposizioni sono effettuate al mo- mento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approva- zione: a) clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpreta- zione dei termini); b) paragrafo 6 dell’articolo 3 (Entità trasparenti); c) paragrafo 4 dell’articolo 4 (Entità con doppia residenza);
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d) paragrafo 10 dell’articolo 5 (Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione); e) paragrafi 5 e 6 dell’articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto); f) paragrafo 17 dell’articolo 7 (Prevenzione dell’abuso dei trattati); g) paragrafo 4 dell’articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividen- di); h) paragrafi 7 e 8 dell’articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o par- tecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili); i) paragrafo 6 dell’articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze); j) paragrafo 4 dell’articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti); k) paragrafi 5 e 6 dell’articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arran- gements»] e strategie simili); l) paragrafi 7 e 8 dell’articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività); m) paragrafo 4 dell’articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti); n) paragrafo 6 dell’articolo 16 (Procedura amichevole); o) paragrafo 4 dell’articolo 17 (Rettifiche corrispondenti); p) articolo 18 (Opzione per l’applicazione della parte VI); q) paragrafo 4 dell’articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale); r) paragrafo 1 dell’articolo 24 (Accordo su una diversa risoluzione); s) paragrafo 1 dell’articolo 26 (Compatibilità); e t) paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’articolo 35 (Efficacia). 2. Le notifiche concernenti Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di una Giurisdizione o territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte, se tale Giurisdizione o territorio non è Parte della Convenzione ai sensi del sottopa- ragrafo b) o c) del paragrafo 1 dell’articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione), sono effettuate dalla Parte responsabile e possono essere diverse dalle notifiche effettuate da tale Parte per i suoi Accordi fiscali coperti. 3. Se le notifiche sono effettuate al momento della firma, esse sono confermate al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che il documento contenente le notifiche specifichi espressamente che esso deve
essere considerato definitivo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 del pre- sente articolo e del paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia).
4. Se le notifiche non sono effettuate al momento della firma, in tale momento è
fornito un elenco provvisorio delle notifiche previste.
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5. Una Parte può ampliare in qualsiasi momento l’elenco degli accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpre- tazione dei termini) mediante una notifica inviata al Depositario. La Parte specifica in tale notifica se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione di una delle riserve formulate da tale Parte elencate al paragrafo 8 dell’articolo 28 (Riserve). La Parte può anche formulare una nuova riserva di cui al paragrafo 8 dell’articolo 28 (Riser- ve) se l’ulteriore accordo è il primo a ricadere nell’ambito di applicazione di una tale riserva. La Parte specifica anche qualsiasi ulteriore notifica che possa risultare necessaria ai sensi dei sottoparagrafi da b) a s) del paragrafo 1 al fine di tenere conto dell’inclusione degli ulteriori accordi. Inoltre, se l’ampliamento ha per effetto per la prima volta l’inclusione di un accordo fiscale concluso da o per conto di una Giuri- sdizione o un territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte, la Parte indica qualsiasi riserva (ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 28 [Riserve]) o notifica (ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo) applicabile agli Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di tale Giurisdizione o territorio. Alla data in cui gli ulteriori accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione di termini) diventano Accordi fiscali coperti, le disposizioni dell’articolo 35 (Efficacia) disciplinano la data in cui le modifiche all’accordo fiscale coperto hanno effetto. 6. Una Parte può effettuare ulteriori notifiche ai sensi dei sottoparagrafi da b) a s) del paragrafo 1 mediante una notifica inviata al Depositario. Tali notifiche hanno effetto: a) con riferimento agli Accordi fiscali coperti conclusi soltanto con Stati o Giu- risdizioni che sono Parti della Convenzione nel momento in cui l’ulteriore notifica è ricevuta dal Depositario: i) per le notifiche riguardanti disposizioni che si riferiscono ad imposte ri- tenute alla fonte, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comu- nicazione da parte del Depositario dell’ulteriore notifica, e
ii) per le notifiche riguardanti tutte le altre disposizioni, per le imposte pre- levate con riferimento a periodi di imposta che iniziano il, o successi- vamente al, 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione di un pe- riodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario dell’ulteriore notifica; b) con riferimento ad un Accordo fiscale coperto per il quale una o più Giuri- sdizioni contraenti divengono Parti della presente Convenzione successiva- mente alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ulteriore notifica: all’ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdi- zioni contraenti.
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Art. 30 Successive modifiche di Accordi fiscali coperti Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano successive modifiche di un Accordo fiscale coperto che possono essere concordate dalle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto.
Art. 31 Conferenza delle Parti 1. Le Parti possono convocare una conferenza delle Parti al fine di prendere qualsia- si decisione o di esercitare qualsiasi funzione considerate necessarie o adeguate secondo le disposizioni della presente Convenzione.
2. La conferenza delle Parti è assistita dal Depositario.
3. Qualsiasi Parte può richiedere una conferenza delle Parti inviandone richiesta al Depositario. Il Depositario informa tutte le Parti di qualsiasi richiesta. Successiva- mente, il Depositario convoca una conferenza delle Parti, a condizione che la richie- sta sia sostenuta da un terzo delle Parti entro sei mesi di calendario dalla comunica- zione della richiesta da parte del Depositario.
Art. 32 Interpretazione e attuazione 1. Qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’attuazione delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto come modificate dalla presente Convenzione è defini- ta in conformità alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto relative alla risoluzio- ne mediante accordo amichevole delle questioni di interpretazione o di applicazione dell’Accordo fiscale coperto (fermo restando che tali disposizioni possono essere modificate dalla presente Convenzione). 2. Qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’attuazione della presente Convenzione può essere trattata da una conferenza delle Parti convocata ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 31 (Conferenza delle Parti).
Art. 33 Emendamenti
1. Qualsiasi Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione sotto-
ponendo l’emendamento proposto al Depositario. 2. Una conferenza delle Parti può essere convocata al fine di esaminare l’emenda- mento proposto ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 31 (Conferenza delle Parti).
Art. 34 Entrata in vigore 1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclu- sione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Per ogni Firmatario che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Conven- zione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un
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periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito da parte di detto Firmatario del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 35 Efficacia 1. Le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in ciascuna Giurisdi- zione contraente con riferimento ad un Accordo fiscale coperto: a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accre- ditate a non residenti, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, primo giorno dell’anno civile26 successivo che inizia all’ultima delle date, o successivamente ad essa, in cui la presente Conven- zione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Ac- cordo fiscale coperto; e b) con riferimento a tutte le altre imposte prelevate da tale Giurisdizione con- traente, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi d’imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di sei mesi di calendario (o di un periodo più breve, se tutte le Giurisdizioni contraenti notificano al Depositario che esse intendono applicare tale periodo più bre- ve) a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’accordo fiscale coper- to. 2. Soltanto al fine della propria applicazione del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 e del sottoparagrafo a) del paragrafo 5, una Parte può scegliere di sostituire l’espres- sione «anno civile» con l’espressione «periodo di imposta», e notifica al Depositario la sua scelta. 3. Soltanto al fine della propria applicazione del sottoparagrafo b) del paragrafo 1 e del sottoparagrafo b) del paragrafo 5, una Parte può scegliere di sostituire il riferi- mento a «periodi di imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo» con un riferimento a «periodi di imposta che iniziano il, o successiva- mente al, 1° gennaio dell’anno successivo che inizia alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo» e notifica al Depositario la sua scelta. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, l’articolo 16 (Proce- dura amichevole) ha efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto per un caso sottoposto all’autorità competente di una Giurisdizione contraente a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna Giurisdizione contraente dell’Accordo fiscale coperto, salvo per i casi che non
potevano essere sottoposti a tale data ai sensi dell’Accordo fiscale coperto prima delle modifiche apportate dalla Convenzione, a prescindere dal periodo d’imposta al quale si riferisce il caso.
5. Per un nuovo Accordo fiscale coperto derivante da un ampliamento ai sensi del
paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche) dell’elenco degli accordi notificati in con- formità alla clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Inter-
26 IT qui e di seguito: anno solare
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pretazione dei termini), le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in ciascuna Giurisdizione contraente: a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accre- ditate a non residenti, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica a decorrere dal primo giorno dell’anno civile successivo ad un periodo di
30 giorni che segue la data della comunicazione da parte del Depositario
della notifica dell’ampliamento dell’elenco di accordi; e b) con riferimento a tutte le altre imposte prelevate da tale Giurisdizione con- traente, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi di imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di nove mesi di calendario (o di un periodo più breve, se tutte le Giurisdizioni contraenti notificano al Depositario che esse intendono applicare tale periodo più bre- ve) a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi. 6. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
7. a) Una Parte si può riservare il diritto di sostituire:
i) i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 4 all’«ultima delle date in cui la pre- sente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni con- traenti dell’Accordo fiscale coperto»; e ii) i riferimenti di cui al paragrafo 5 alla «data della comunicazione da par- te del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposi- zioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; iii) i riferimenti di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva»; e iv) il riferimento di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve) all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;
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v) i riferimenti di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 6 dell’articolo 29 (Notifiche) alla «data della comunicazione da parte del Depositario del- la ulteriore notifica»; e vi) il riferimento di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 6 dell’articolo 29 (Notifiche) all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; vii) i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 36 (Efficacia della parte VI) all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposi- zioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e viii) il riferimento di cui al paragrafo 3 dell’articolo 36 (Efficacia della par- te VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi»; ix) i riferimenti di cui al paragrafo 4 dell’articolo 36 (Efficacia della par- te VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva»; e x) il riferimento di cui al paragrafo 5 dell’articolo 36 (Efficacia della par- te VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente
che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposi- zioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto». b) Una Parte che formula una riserva ai sensi del sottoparagrafo a) notifica la conferma del completamento delle sue procedure interne contemporanea- mente al Depositario e alle altre Giurisdizioni contraenti. c) Se una o più Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto formula- no una riserva ai sensi del presente paragrafo, la data dell’efficacia delle
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disposizioni della Convenzione, del ritiro o della sostituzione di una riserva, di una ulteriore notifica con riferimento a tale Accordo fiscale coperto, o della parte VI (Arbitrato), è disciplinata dal presente paragrafo per tutte le Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto.
Art. 36 Efficacia della parte VI 1. Nonostante il paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve), il paragrafo 6 dell’arti- colo 29 (Notifiche), e i paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 35 (Efficacia), con riferimento a due Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto, le disposizioni della parte VI (Arbitrato) hanno efficacia: a) con riferimento ai casi sottoposti all’autorità competente di una Giurisdizio- ne contraente (come indicato nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’arti- colo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giuris- dizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto; e b) con riferimento ai casi sottoposti all’autorità competente di una Giurisdi- zione contraente prima dell’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto, alla data in cui entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno notificato al Depositario di avere raggiunto un accordo amichevole ai sensi del paragrafo 10 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), uni- tamente alle informazioni concernenti la data o le date in cui si considera che tali casi siano stati sottoposti all’autorità competente di una Giurisdizione contraente (come indicato nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’arti- colo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante) in base ai termini di tale accor- do amichevole. 2. Una Parte si può riservare il diritto di applicare la parte VI (Arbitrato) a un caso sottoposto all’autorità competente di una Giurisdizione contraente prima dell’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdi- zioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto, soltanto nella misura in cui le autorità competenti di entrambe le Giurisdizioni contraenti concordano che essa si applica a tale specifico caso.
3. Nel caso di un nuovo Accordo fiscale coperto derivante da un ampliamento ai
sensi del paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche) dell’elenco degli accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Inter- pretazione dei termini), i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» sono sostituiti dai rife- rimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi».
4. Il ritiro o la sostituzione di una riserva formulata ai sensi del paragrafo 4
dell’articolo 26 (Compatibilità), effettuati ai sensi del paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve), o il ritiro di una obiezione ad una riserva formulata ai sensi del paragra- fo 2 dell’articolo 28 (Riserve) che comporta l’applicazione della parte VI (Arbitrato)
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tra due Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto, ha efficacia ai sensi dei sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, salvo che i riferimenti all’«ultima delle date in cui in cui la presente Convenzione entra in vigore per cia- scuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» siano sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Deposi- tario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva», oppure alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva». 5. Una ulteriore notifica effettuata ai sensi del sottoparagrafo p) del paragrafo 1 dell’articolo 29 (Notifiche) ha efficacia ai sensi dei sottoparagrafi a) e b) del para- grafo 1, salvo che i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’«ultima delle date in cui in cui la presente Convenzione entra in vigore per cia- scuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» siano sostituiti dai riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica».
Art. 37 Recesso
1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, recedere dalla presente Convenzione
mediante una notifica inviata al Depositario. 2. Il recesso ai sensi del paragrafo 1 diviene efficace alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Nei casi in cui la presente Convenzione sia entrata in vigore per tutte le Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto prima della data in cui il recesso di una Parte diviene efficace, tale Accordo fiscale coperto resta come modificato dalla presente Convenzione.
Art. 38 Relazione con i Protocolli
1. La presente Convenzione può essere integrata da uno o più protocolli.
2. Per diventare parte di un protocollo, uno Stato o una Giurisdizione deve essere altresì Parte della presente Convenzione. 3. Una Parte della presente Convenzione non è vincolata da un protocollo, se essa non è diventata parte del protocollo in conformità alle sue disposizioni.
Art. 39 Depositario
1. Il Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico è il Depositario della presente Convenzione e di ogni protocollo ai sensi dell’articolo 38 (Relazione con i Protocolli). 2. Il Depositario notifica alle Parti e ai Firmatari entro un mese di calendario: a) ciascuna firma ai sensi dell’articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione);
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b) il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione o approvazione ai sensi dell’articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione); c) ciascuna riserva o ritiro o sostituzione di una riserva ai sensi dell’articolo 28 (Riserve); d) ciascuna notifica o ulteriore notifica ai sensi dell’articolo 29 (Notifiche); e) ciascuna proposta di emendamento alla presente Convenzione ai sensi dell’articolo 33 (Emendamenti); f) ciascun recesso dalla presente Convenzione ai sensi dell’articolo 37 (Reces- so); e g) qualsiasi altra comunicazione riguardante la presente Convenzione.
3. Il Depositario conserva gli elenchi accessibili al pubblico:
a) degli Accordi fiscali coperti; b) delle riserve formulate dalle Parti; e c) delle notifiche effettuate dalle Parti.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la pre- sente Convenzione.
Fatta a Parigi, il 24 novembre 2016, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un’unica copia, depositata negli archivi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. (Seguono le firme)
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Campo d’applicazione l’8 giugno 202027 La Svizzera è vincolata dalle disposizioni della Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili verso gli Stati e i terri- tori seguenti conformemente al sottoparagrafo b) del paragrafo 7 dell’articolo 35 in combinato disposto con la clausola i) del sottoparagrafo a) del paragrafo 7 dell’articolo 35 della presente Convenzione:
Con effetto dal
Lussemburgo28 26 giugno 202029
27 L’elenco completo dei Firmatari e delle Parti può essere consultato all’indirizzo www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm. 28 L’efficacia è soggetta a una procedura d’attivazione. La data menzionata è quella della prima efficacia tra la Svizzera e lo Stato o territorio in questione. 29 Si veda l’Accordo amichevole del 12 maggio 2020 tra l’autorità competente della Confe- derazione Svizzera e l’autorità competente del Granducato del Lussemburgo (RU 2020 2715).
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
Riserve e notifiche della Confederazione Svizzera
Ad art. 2 Interpretazione dei termini Notifiche – Accordi fiscali coperti dalla Convenzione In virtù dell’articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera desidera che gli accordi seguenti siano coperti dalla Con- venzione:
N. Titolo Altra Originale/ Data Data di Giurisdizione Strumento(i) della firma entrata in contraente successivo(i) vigore
1 Convention entre la Confédération Sudafrica Originale 08.05.2007 27.01.2009
suisse et la République d’Afrique du Sud en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sud- africa intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Traduzione)30
2 Convention entre la Confédération Argentina Originale 20.03.2014 27.11.2015
suisse et la République argentine en vue d’éviter les doubles impo- sitions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)31
3 Abkommen zwischen der Schwei- Austria Originale 30.01.1974 04.12.1974
zerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Ver- Strumento 18.01.1994 01.05.1995 meidung der Doppelbesteuerung successivo (a) auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen Strumento 20.07.2000 13.09.2001 (Testo originale) successivo (b) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria Strumento 21.03.2006 02.02.2007 intesa ad evitare la doppia imposi- successivo (c) zione nel campo delle imposte sul Strumento 03.09.2009 01.03.2011 reddito e sulla sostanza (Tradu- successivo (d) zione)32 (ivi compreso lo scambio di note
30 RS 0.672.911.82 31 RS 0.672.915.41 32 RS 0.672.916.31
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N. Titolo Altra Originale/ Data Data di Giurisdizione Strumento(i) della firma entrata in contraente successivo(i) vigore del 03.09.2009) Strumento 04.06.2012 14.11.2012 successivo (e)
4 Convention entre la Confédération Cile Originale 02.04.2008 05.05.2010
suisse et la République du Chili en vue d’éviter les doubles impo- sitions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)33
5 Abkommen zwischen der Schwei- Islanda Originale 10.07.2014 06.11.2015
zerischen Eidgenossenschaft und Island zur Vermeidung der Doppel- besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l’Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)34
6 Convenzione tra la Confedera- Italia Originale 09.03.1976 27.03.1979
zione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie impo- Strumento 28.04.1978 27.03.1979 sizioni e per regolare talune altre successivo (a) questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Testo Strumento 23.02.2015 13.07.2016 originale)35 successivo (b)
7 Abkommen zwischen dem Lituania Originale 27.05.2002 18.12.2002
Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Li- tauen zur Vermeidung der Doppel- besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio fede- rale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)36
33 RS 0.672.924.51 34 RS 0.672.944.51 35 RS 0.672.945.41 36 RS 0.672.951.61
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N. Titolo Altra Originale/ Data Data di Giurisdizione Strumento(i) della firma entrata in contraente successivo(i) vigore
8 Convention entre la Confédération Lussembur- Originale 21.01.1993 19.02.1994
suisse et le Grand-Duché de go Luxembourg en vue d’éviter les Strumento 25.08.2009 19.11.2010 doubles impositions en matière successivo (a) d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Strumento 11.07.2012 11.07.2013 Convenzione tra la Confederazione successivo (b) Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)37
9 Convention entre le Conseil fédé- Messico Originale 03.08.1993 08.09.1994
ral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue Strumento 18.09.2009 23.12.2010 d’éviter les doubles impositions successivo (a) en matière d’impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio fede- rale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Traduzione)38
10 Convention entre la Suisse et Portogallo Originale 26.09.1974 17.12.1975
le Portugal en vue d’éviter les doubles impositions en matière Strumento 25.06.2012 21.10.2013 d’impôts sur le revenu et sur la successivo (a) fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)39
11 Abkommen zwischen dem Cechia Originale 04.12.1995 23.10.1996
Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Strumento 11.09.2012 11.10.2013 Republik zur Vermeidung der successivo (a) Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio fede- rale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimo- nio (Traduzione)40
37 RS 0.672.951.81 38 RS 0.672.956.31 39 RS 0.672.965.41 40 RS 0.672.974.31
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
N. Titolo Altra Originale/ Data Data di Giurisdizione Strumento(i) della firma entrata in contraente successivo(i) vigore
12 Convention entre la Confédération Turchia Originale 18.06.2010 08.02.2012
suisse et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles imposi- tions en matière d’impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito (Traduzione)41
Ad art. 3 Entità trasparenti Riserva In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 3 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 4 Entità con doppia residenza Riserva In virtù dell’articolo 4 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 5 Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione Riserva In virtù dell’articolo 5 paragrafo 9 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto, con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti, di non consen- tire alle altre Giurisdizioni contraenti di applicare l’Opzione C di questo articolo.
Notifica relativa all’opzione scelta In virtù dell’articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, con la presente la Confede- razione Svizzera sceglie in virtù dell’articolo 5 paragrafo 1 di applicare l’Opzione A di questo articolo.
Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell’articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all’articolo 5
41 RS 0.672.976.31
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paragrafo 3. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 22 par. 2 lett. a
2 Argentina Art. 22 par. 2
3 Austria Art. 23 par. 1
4 Cile Art. 22 par. 2 lett. a
5 Islanda Art. 23 par. 2 lett. a
6 Italia Art. 24 par. 3
7 Lituania Art. 23 par. 2 lett. a
8 Lussemburgo Art. 23 par. 2 lett. a
9 Messico Art. 21 par. 2 lett. a
10 Portogallo Art. 23 par. 3
(secondo la modifica di cui all’art. XIII di (a))
11 Cechia Art. 23 par. 2 lett. a
(secondo la modifica di cui all’art. VIII par. 2 di (a))
12 Turchia Art. 22 par. 1 lett. a
Ad art. 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto Notifica relativa all’opzione scelta In virtù dell’articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, con la presente la Confedera- zione Svizzera sceglie di applicare l’articolo 6 paragrafo 3.
Notifica relativa agli Accordi fiscali coperti il cui preambolo è privo dei riferimenti sulle intenzioni In virtù dell’articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono nel testo del loro preambolo rife- rimenti all’intenzione di sviluppare una relazione economica e di migliorare la cooperazione in materia fiscale.
Numero dell’Accordo coperto Altra Giurisdizione contraente
1 Sudafrica
2 Argentina
3 Austria
4 Cile
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
Numero dell’Accordo coperto Altra Giurisdizione contraente
5 Islanda
7 Lituania
8 Lussemburgo
9 Messico
10 Portogallo
11 Cechia
12 Turchia
Ad art. 7 Prevenzione dell’abuso dei trattati Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell’articolo 7 paragrafo 17 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all’articolo 7 paragrafo 2 e non sono oggetto di una riserva prevista all’articolo 7 paragrafo 15 sottoparagrafo b. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposi- zioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
4 Cile Protocollo, n. 5
5 Islanda Protocollo, n. 4
6 Italia Art. 23
9 Messico Protocollo, n. 6 par. 1
(secondo la modifica di cui all’art. X di (a))
10 Portogallo Art. 27 par. 3
(secondo la modifica di cui all’art. XVI di (a))
11 Cechia Protocollo, n. 8
(secondo la modifica di cui all’art. XI di (a))
Ad art. 8 Transazioni relative al trasferimento dei dividendi Riserva In virtù dell’articolo 8 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 8 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
Ad art. 9 Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili Riserva In virtù dell’articolo 9 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 9 paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 10 Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze Riserva In virtù dell’articolo 10 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 10 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 11 Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti Riserva In virtù dell’articolo 11 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 11 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 12 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili Riserva In virtù dell’articolo 12 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 12 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 13 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività Riserva In virtù dell’articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 13 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
Ad art. 14 Suddivisione («splitting-up») di contratti Riserva In virtù dell’articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 14 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Ad art. 15 Definizione di una persona strettamente correlata a un’impresa Riserva In virtù dell’articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell’articolo 15 ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali ha formulato le riserve di cui all’articolo 12 paragrafo 4, all’articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a o c oppure all’articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a.
Ad art. 16 Procedura amichevole Riserve In virtù dell’articolo 16 paragrafo 5 sottoparagrafo c della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di non applicare il secondo periodo dell’arti- colo 16 paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti, essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglio- ramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposizione del trattato che stabilisca che: A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribui- bili a una stabile organizzazione di un’impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giuri- sdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell’anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente dispo- sizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso); e B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un’impresa, e non assoggettano di conseguenza a imposizione, gli utili che sarebbero stati rea- lizzati dall’impresa ma che, a motivo delle condizioni indicate in una dispo- sizione dell’Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell’anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall’impresa (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso).
Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell’articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
cui all’articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo a clausola i). Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 24 par. 1 primo per.
2 Argentina Art. 24 par. 1 primo per.
3 Austria Art. 25 par. 1
4 Cile Art. 24 par. 1 primo per.
5 Islanda Art. 25 par. 1 primo per.
6 Italia Art. 26 par. 1 primo per.
7 Lituania Art. 25 par. 1 primo per.
8 Lussemburgo Art. 25 par. 1 primo per.
9 Messico Art. 23 par. 1 primo per.
10 Portogallo Art. 25 par. 1 primo per.
11 Cechia Art. 25 par. 1 primo per.
12 Turchia Art. 24 par. 1
In virtù dell’articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola i) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una dispo- sizione che stabilisce che un caso di cui all’articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non con- forme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
9 Messico Art. 23 par. 1 secondo per.
10 Portogallo Art. 25 par. 1 secondo per.
In virtù dell’articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una dispo- sizione che stabilisce che un caso di cui all’articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non con- forme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 24 par. 1 secondo per.
2 Argentina Art. 24 par. 1 secondo per.
4 Cile Art. 24 par. 1 secondo per.
5 Islanda Art. 25 par. 1 secondo per.
6 Italia Art. 26 par. 1 secondo per.
7 Lituania Art. 25 par. 1 secondo per.
8 Lussemburgo Art. 25 par. 1 secondo per.
11 Cechia Art. 25 par. 1 secondo per.
Notifica degli Accordi fiscali coperti che non contengono determinate disposizioni In virtù dell’articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo d clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono una disposizione di cui all’articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo c clausola ii).
Numero dell’Accordo coperto Altra Giurisdizione contraente
4 Cile
9 Messico
Ad art. 17 Rettifiche corrispondenti Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell’articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all’articolo 17 paragrafo 2. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 9 par. 2
2 Argentina Art. 9 par. 2
4 Cile Art. 9 par. 2
5 Islanda Art. 9 par. 2
7 Lituania Art. 9 par. 2
8 Lussemburgo Art. 9 par. 2
9 Messico Art. 9 par. 2
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
10 Portogallo Art. 9 par. 2
(secondo la modifica di cui all’art. V di (a))
11 Cechia Art. 9 par. 2
12 Turchia Art. 9 par. 2
Ad art. 18 Opzione per l’applicazione della parte VI Notifica relativa all’opzione scelta In virtù dell’articolo 18 della Convenzione, con la presente la Confederazione Sviz- zera sceglie di applicare la parte VI.
Ad art. 19 Arbitrato obbligatorio e vincolante Riserva In virtù dell’articolo 19 paragrafo 11 della Convenzione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 ai suoi Accordi fiscali coperti, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nell’articolo 19 paragrafo 1 sottoparagrafo b con un periodo di tre anni.
Ad art. 24 Accordo su una diversa risoluzione Notifica relativa all’opzione scelta In virtù dell’articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione, con la presente la Confede- razione Svizzera sceglie di applicare l’articolo 24 paragrafo 2.
Riserva In virtù dell’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 24 paragrafo 2 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti ai quali si applica l’articolo 23 paragrafo 2.
Ad art. 26 Compatibilità Riserva In virtù dell’articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la parte VI della Convenzione agli Accordi fiscali coperti che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. Il numero dell’articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
Numero dell’Accordo Altra Giurisdizione Disposizione coperto contraente
1 Sudafrica Art. 24 par. 5
3 Austria Art. 25 par. 5
(secondo la modifica di cui all’art. I di (d))
5 Islanda Art. 25 par. 5 e 6
8 Lussemburgo Art. 25 par. 5
(secondo la modifica di cui all’art. 2 par. 2 di (a))
Ad art. 28 Riserve Riserve In virtù dell’articolo 28 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere i casi seguenti dal campo di applicazione della par- te VI della Convenzione:
1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di
applicazione della parte VI i casi concernenti anni di imposta o fatti genera- tori dell’imposta che hanno avuto inizio o si sono verificati al momento in cui la Convenzione ha avuto efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto applicabile al caso concreto, o prima di tale momento, nella misura in cui le autorità competenti di tutte le Giurisdizioni contraenti interessate da questo caso concreto non concordano di applicare la parte VI al caso con- creto.
2. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di
applicazione della parte VI i casi concernenti i beni immateriali difficilmente valutabili, se la rettifica iniziale: i) è effettuata in un anno di imposta non ancora prescritto, ma concerne dei redditi di anni di imposta già prescritti; o ii) è effettuata conformemente alla legislazione nazionale, che prevede termini di prescrizione più lunghi per i beni immateriali difficilmente valutabili rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla corre- zione di una tassazione.
Ad art. 35 Efficacia Riserve In virtù dell’articolo 35 paragrafo 7 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confede- razione Svizzera si riserva il diritto di sostituire: i) i riferimenti all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» menzionati all’articolo 35 paragrafi 1 e 4, e
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
ii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi» menzionati all’arti- colo 35 paragrafo 5, con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale spe- cifico Accordo fiscale coperto»; iii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva» menzionati all’arti- colo 28 paragrafo 9 sottoparagrafo a, e iv) il riferimento all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all’articolo 28 paragrafo 9 sotto- paragrafo b, con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; v) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionati all’articolo 29 paragrafo 6 sottoparagrafo a, e vi) il riferimento all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all’articolo 29 paragrafo 6 sotto- paragrafo b, con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; vii) i riferimenti all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» menzionati all’articolo 36 paragrafi 1 e 2 (Efficacia della parte VI), con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di
cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e viii) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi» menzionato all’arti- colo 36 paragrafo 3 (Efficacia della parte VI), ix) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del
Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire RU 2020 l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale
Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obie- zione alla riserva» menzionati all’articolo 36 paragrafo 4 (Efficacia della parte VI), e x) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionato all’articolo 36 paragrafo 5 (Efficacia della parte VI), con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all’articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale speci- fico Accordo fiscale coperto».
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