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Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)
Modifica del 24 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:
Art. 1 Scacciacani e armi da segnalazione (art. 4 cpv. 1 lett. a LArm) 1 Sono considerati armi da fuoco gli oggetti con camera di cartuccia che sono desti- nati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione (scacciacani e armi da segnala- zione), e che non rispettano le specifiche tecniche di cui all’allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2019/692. 2 Non sono considerate armi da fuoco le scacciacani e le armi da segnalazione che rispettano tali specifiche tecniche.
Art. 1a Ex art. 1
1 RS 514.541 2 Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, versione della GU L 15 del 17.01.2019, pag. 22.
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Titolo prima dell’art. 25 Capitolo 3: Omologazioni
Art. 25a Omologazione per determinare le scacciacani e le armi da segnalazione considerate armi da fuoco (art. 4 cpv. 1 lett. a LArm) 1 Qualora non sia chiaro se una scacciacani o un’arma da segnalazione è considerata un’arma da fuoco, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi. 2 L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una doman- da di omologazione per una scacciacani o un’arma da segnalazione; il commercio di scacciacani e armi da segnalazione di tali tipi è consentito soltanto dopo che gli esami sono terminati. 3 L’Ufficio centrale Armi notifica i risultati dell’esame mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e li comunica alle autorità esecutive interessate dei Cantoni e degli altri Stati Schengen. 4 Le scacciacani e le armi da segnalazione omologate possono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.
5 L’Ufficio centrale Armi può ordinare che una scacciacani o un’arma da segnala-
zione omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commer- cio.
Titolo prima dell’art. 26 Capitolo 3a: Munizioni vietate
Art. 31 Contrassegno di armi da fuoco: dopo la fabbricazione (art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco fabbricati in Svizzera, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile: a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico; b. la designazione del fabbricante; c. il Paese o il luogo di fabbricazione; d. l’anno di fabbricazione. 2 Per le armi da fuoco assemblate deve essere contrassegnata ogni parte essenziale. Su tutte le parti essenziali può essere apposto il medesimo contrassegno numerico o alfabetico. 3 Se una parte essenziale è troppo piccola per essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1, deve essere apposto perlomeno il contrassegno
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individuale numerico o alfabetico. Per ogni tipo di arma da fuoco, almeno una parte essenziale deve essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1.
Art. 31a Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato Schengen (art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile un contrassegno di importazione.
2 Il contrassegno di importazione comprende nell’ordine seguente:
a. il codice a tre lettere per la Svizzera «CHE»; b. il numero di contrassegno di cui all’articolo 28a; c. le ultime due cifre dell’anno in cui gli oggetti sono stati introdotti in Svizze- ra. 3 Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di importazione deve essere appo- sto su una sola parte essenziale.
Art. 31b Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato non Schengen (art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato che non è uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile: a. se gli oggetti sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell’articolo 31: un contrassegno di importazione di cui all’articolo 31a capoversi 2 e 3; b. se gli oggetti non sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell’articolo 31: le indicazioni di cui all’articolo 31a capoverso 2 e, in aggiunta, un contras- segno individuale numerico o alfabetico. 2 Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di cui al capoverso 1 lettera b deve essere apposto su ogni parte essenziale non contrassegnata come un oggetto ai sensi dell’articolo 31.
Art. 31c Contrassegno di armi da fuoco: in caso di ripresa in proprietà dalle scorte dello Stato (art. 18a LArm)
Se le armi da fuoco sono riprese in proprietà dalle scorte dello Stato, occorre apporvi un contrassegno che permetta di risalire al servizio alienante.
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Art. 31d Contrassegno di armi da fuoco: eccezioni (art. 18a LArm) 1 Le autorità cantonali competenti possono prevedere una deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 31, se le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco o gli accessori di armi da fuoco sono destinati a rifornire le forze armate, un corpo di polizia o un’autorità oppure all’esportazione in uno Stato che non è uno Stato Schengen. 2 Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco che non sono contrassegnati ai sensi dell’articolo 31a o 31b possono essere introdotti nel territorio svizzero: a. in caso di introduzione temporanea nel traffico passeggeri; b. per l’esposizione o la dimostrazione; c. per la lavorazione o la riparazione; o d. per la trasformazione, a condizione che il prodotto trasformato sia contrasse- gnato ai sensi dell’articolo 31. 3 L’Ufficio centrale Armi può autorizzare l’introduzione nel territorio svizzero di tali oggetti per altri scopi. Se autorizza l’introduzione di armi da fuoco non contrasse- gnate o di parti essenziali di armi da fuoco non contrassegnate, l’autorizzazione deve essere limitata a un anno al massimo.
Art. 31e Contrassegno di armi da fuoco: requisiti tecnici (art. 18a LArm) 1 Il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco deve essere chiaro e permanente ed essere apposto in modo che non possa essere rimosso senza lasciare segni evidenti.
2 Sono ammesse tutte le tecniche di deformazione plastica e di asportazione di
truciolo che consentono di soddisfare tali requisiti. 3 Se l’impugnatura, il telaio, il castello di culatta oppure la parte superiore o inferiore del medesimo è fatto di un materiale non metallico che non può essere contrassegna- to conformemente ai requisiti mediante impressione o incisione, il contrassegno può essere apposto su una targhetta metallica. La targhetta metallica deve essere incorpo- rata nella parte essenziale in modo che: a. non possa essere rimossa senza mezzi meccanici; e b. la sua rimozione danneggi la parte essenziale e lasci segni evidenti. 4 La dimensione minima dei caratteri è di 1,6 mm. L’autorità competente può auto- rizzare eccezioni.
Art. 31f Ex art. 31a
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II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.
24 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 55)
Emolumenti
Lett. c n. 1, zter e zquater c. autorizzazione eccezionale per acquisto, mediazione e introdu- zione nel territorio svizzero di:
1. pugnali e coltelli secondo l’articolo 13a della presente or-
dinanza 20.— zter. autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero di armi da fuoco non contrassegnate secondo l’articolo 31a o 31b (art. 31d cpv. 3) 50.— zquater. altre autorizzazioni in materia di contrassegno di armi da fuoco max. in base all’onere (art. 31d cpv. 1 e art. 31e cpv. 4) 1000.—
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