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AS 2020 3509

AS 2020 3509

Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

Modifica del 20 luglio 2020

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 23 marzo 20161 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 Per i requisiti generali relativi alla concezione di veicoli conforme alle esigenze dei disabili è determinante il regolamento (UE) n. 1300/20142. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a Oferr3. Per gli altri veicoli il richiedente può attestare la conformità mediante una dichiara- zione di conformità.

Art. 4 Contrasto, proprietà antiscivolo e caratteristiche ottiche 1I requisiti materiali relativi al contrasto sono retti dalla norma SN EN 16584-1:20174.

1 RS 151.342 2 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1. 3 RS 742.141.1 4 Questa norma può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

2019-1164 3509

Requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme RU 2020 alle esigenze dei disabili. O del DATEC

2 I requisiti relativi alle proprietà antiscivolo e alle caratteristiche ottiche sono retti dalla norma SN EN 16584-3:2017.

Art. 5 cpv. 2 e 5 2 I sistemi d’informazione e di comunicazione per gli utenti e i sistemi di chiamata d’emergenza devono essere reperibili, individuabili e utilizzabili da parte degli au- diolesi e degli ipovedenti. I requisiti materiali relativi all’informazione e alla comu- nicazione per gli utenti come pure i sistemi di chiamata d’emergenza sono retti dalla norma SN EN 16584-2:20175. 5 Gli orari esposti alle pareti e altre informazioni statiche di questo tipo devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi a un’altezza massima di 160 cm. Le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 4 mm (16 punti). È possibile derogare dalle disposizioni sopra citate, qualora siano disponibili scher- mi a una distanza adeguata.

Art. 9 cpv. 1 e 2, secondo periodo 1 I requisiti relativi ai pulsanti per l’apertura delle porte dei veicoli sono retti dalla norma SN EN 16584-2:20176. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interopera- bili. Per gli altri veicoli sottoposti ad autorizzazione il richiedente può attestare la conformità mediante una dichiarazione di conformità. 2 ... Ai posti per le sedie a rotelle sui veicoli non ferroviari, al posto del dispositivo di richiesta di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1300/20147, possono essere instal- lati pulsanti per la richiesta di fermata.

Art. 12 Segnaletica orizzontale nei trasporti con autobus e filobus Alle fermate, all’altezza della prima porta del veicolo e a una distanza di 30–45 cm dal bordo del marciapiede, è necessario posare segnalazioni tattili e ottiche per gli ipovedenti e i non vedenti di lunghezza di almeno 90 cm e larghezza conforme alla norma SN 640 8528.

Art. 13 lett. a Nei trasporti con autobus e filobus occorre garantire la salita e la discesa: a. alle persone in sedia a rotelle o con deambulatore, prevedendo tra il marcia- piede e l’area d’imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l’accesso a livello conformi al numero 2.3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 1300/20149;

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

Requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme RU 2020 alle esigenze dei disabili. O del DATEC

Art. 14 cpv. 2, nota a piè di pagina e lett. f nonché 4 2 I veicoli di tutte le categorie devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8 del regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Uni- te10 (UNECE). Sono fatte salve le seguenti deroghe (i numeri dell’allegato 8 sono riportati tra parentesi): f. nei veicoli della categoria M3 con lunghezza superiore a 12 m, impiegati soprattutto negli agglomerati o nel traffico interno a lunga distanza, devono essere disponibili due posti riservati alle sedie a rotelle nonché il numero di sedili riservati ai disabili secondo il numero 7.7.8.5.3 dell’allegato 3 del re- golamento UNECE n. 107, in ogni caso almeno due sedili riservati ai disabi- li. 4 Negli autobus i servizi igienici devono essere accessibili con sedia a rotelle ed essere adatti agli ipovedenti. Il rispetto delle dimensioni e la presenza di un disposi- tivo di richiesta di aiuto secondo il regolamento (UE) n. 1300/201411 non sono necessari se la fruibilità è garantita dall’assistenza del personale dell’impresa. Nel limite del possibile, la tazza del water deve essere accessibile frontalmente e late- ralmente alle persone in sedia a rotelle.

Art. 16 cpv. 1 1 Ai disabili devono essere riservati posti di parcheggio nei pressi dell’accesso principale delle stazioni dei trasporti a fune.

Art. 17 cpv. 1 1 Nei trasporti a fune, nell’area per i passeggeri deve essere disponibile una super- ficie di manovra per le sedie a rotelle sufficientemente ampia. In applicazione della norma SN EN 13796-1:201712 in cabine della capienza massima di dieci posti è sufficiente una superficie di manovra con un diametro di 1200 mm. Nello spazio previsto per le sedie a rotelle non è necessario un dispositivo di richiesta di aiuto secondo il regolamento (UE) n. 1300/201413.

Art. 18 cpv. 1 lett. b 1 Nei trasporti a fune, la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle o con deam- bulatore devono essere assicurate in via prioritaria senza l’assistenza del personale:

10 Regolamento UNECE n. 107, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per

l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro caratte- ristiche generali di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 07, complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2017; versione della GU L 52 del 23.2.2918, pag. 1.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

Requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme RU 2020 alle esigenze dei disabili. O del DATEC

b. prevedendo tra il marciapiede e l’area d’imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l’accesso a livello conformi al numero 2.3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 1300/201414.

Art. 19 Sistemi d’informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d’emergenza 1 Nei trasporti a fune l’articolo 5 si applica ai sistemi di chiamata d’emergenza.

2 In caso di esercizio non scortato in funicolari e funivie a va e vieni l’articolo 5 si applica inoltre agli impianti d’informazione e comunicazione per gli utenti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

20 luglio 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

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