AS 2020 3569
Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)
Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)
Modifica del 12 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 3, 4, 6 e 8 Abrogati
1 Abrogato
2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione degli assicurati che tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 hanno avuto diritto a 120 indennità giornaliere supplementari al massimo è prolungato della durata corrispondente al periodo duran- te il quale l’assicurato ha avuto diritto alle indennità giornaliere supplementari, ma al massimo di sei mesi. 3 L’assicurato il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è stato pro- lungato conformemente al capoverso 2 ha diritto, all’occorrenza, a un prolungamen- to del termine quadro per il periodo di contribuzione se è aperto un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione. La durata del prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde a quella del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione di cui al capoverso 2.
Abrogati
1 RS 837.033
2020-2002 3569
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2020
1 Abrogato
2 I periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo
2020 e il 31 agosto 2020 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento
dell’orario normale di lavoro dell’azienda non sono computati nel calcolo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all’articolo 35 capoverso 1 bis della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).
Abrogato
1 In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.
1 Un’azienda che fa valere il lavoro ridotto può chiedere l’indennità per lavoro
ridotto per i formatori responsabili delle persone in formazione.
2 L’azienda deve dimostrare che la formazione di tali persone non può più essere
garantita a causa dell’impossibilità di fornire una supervisione sufficiente. 3 L’indennità per lavoro ridotto dei formatori copre soltanto le ore in cui questi ultimi sarebbero stati in lavoro ridotto ma che hanno dedicato alla persona in forma- zione. Nella domanda di indennità per lavoro ridotto, le suddette ore dedicate alle persone in formazione devono essere considerate come una perdita di lavoro compu- tabile. 4 Se chiede l’indennità per lavoro ridotto per il tempo di lavoro che non è dedicato alle persone in formazione, l’azienda deve comprovare una perdita di lavoro compu- tabile.
Art. 9 cpv. 3 e 4 3 Fatto salvo il capoverso 4, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2022. 4 La durata di validità degli articoli 7 e 8i è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
2 RS 837.0
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2020
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.
12 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2020