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AS 2020 3695

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Proroga; spese per i test)

Modifica dell’11 settembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 24 Abrogato

Art. 26 Assunzione delle spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche 1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare e sierolo- giche per il SARS-CoV-2 effettuate in regime ambulatoriale dietro prescrizione medica su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell’UFSP del 24 giugno 20202.

2 Per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 assume al massimo

156 franchi. Questo importo è ripartito come segue:

a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, lo stri- scio nasofaringeo e il materiale di protezione nonché l’invio del risultato del test alla persona testata e all’UFSP, al massimo 50 franchi; b. per le analisi di biologia molecolare:

1. se effettuate da laboratori su incarico di un altro fornitore di prestazioni

autorizzato, al massimo 106 franchi, ossia 82 franchi per l’analisi e

1 RS 818.101.24 2 Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione

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Ordinanza 3 COVID-19 (Proroga; spese per i test) RU 2020

24 franchi per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale ne-

cessario per il prelievo del campione,

2. se effettuate da laboratori d’ospedale per i bisogni dell’ospedale, al

massimo 87 franchi, ossia 82 franchi per l’analisi e 5 franchi per il di- sbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il pre- lievo del campione.

3 Per le analisi sierologiche per il SARS-CoV-2 assume al massimo 99 franchi.

Questo importo è ripartito come segue: a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, il pre- lievo di sangue e il materiale di protezione nonché l’invio del risultato del test alla persona testata e all’UFSP, al massimo 50 franchi; b. per le analisi sierologiche:

1. se effettuate da laboratori su incarico di un altro fornitore di prestazioni

autorizzato, al massimo 49 franchi, ossia 25 franchi per l’analisi e

24 franchi per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale ne-

cessario per il prelievo del campione,

2. se effettuate da laboratori d’ospedale per i bisogni dell’ospedale, al

massimo 30 franchi, ossia 25 franchi per l’analisi e 5 franchi per il di- sbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il pre- lievo del campione. 4 Se lo stesso giorno sulla stessa persona sono effettuate un’analisi sierologica e una di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, la Confederazione assume una tantum l’importo secondo i capoversi 2 lettera a e 3 lettera a nonché quello per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione secondo i capoversi 2 lettera b e 3 lettera b. 5 Assume le spese soltanto se le prestazioni di cui ai capoversi 1–4 sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni: a. i seguenti fornitori di prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo

19943 sull’assicurazione malattie (LAMal):

1. medici,

2. ospedali,

3. laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giu-

gno 19954 sull’assicurazione malattie (OAMal) e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal, che dispongono di un’auto- rizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 28 set- tembre 20125 sulle epidemie; b. centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico. 6 Le casse malati secondo l’articolo 2 della legge del 26 settembre 20146 sulla vigi- lanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) e l’assicurazione militare sono debitrici

3 RS 832.10 4 RS 832.102 5 RS 818.101 6 RS 832.12

Ordinanza 3 COVID-19 (Proroga; spese per i test) RU 2020

nei confronti dei fornitori di prestazioni secondo il capoverso 5 della rimunerazione della prestazione secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capo- verso 2 LAMal. 7 Per le prestazioni di cui ai capoversi 1–4 non è dovuta nessuna partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal. 8 I fornitori di prestazioni secondo il capoverso 5 non possono fatturare ulteriori spese alle persone sottoposte al test nel quadro delle prestazioni di cui ai capoversi 1–4. Devono inoltre far usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti sugli importi secondo i capoversi 2 e 3.

Art. 26a Procedura per l’assunzione delle spese per le analisi 1 I fornitori di prestazioni secondo l’articolo 26 capoverso 5 inviano all’assicuratore la fattura per le prestazioni di cui all’articolo 26 capoversi 1–4. La fattura può com- prendere soltanto queste prestazioni. L’invio avviene di preferenza per via elettro- nica. 2 I fornitori di prestazioni secondo l’articolo 26 capoverso 5 non possono fatturare le prestazioni di cui all’articolo 26 capoversi 1–4 applicando la posizione 3186.00 dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 settembre 19957 sulle prestazioni. 3 È responsabile l’assicuratore di cui all’articolo 26 capoverso 6 presso il quale la persona che si è sottoposta al test è assicurata. Per le persone che non sono assicura- te in Svizzera è responsabile l’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal8. 4 Gli assicuratori controllano le fatture e verificano se le prestazioni di cui all’arti- colo 26 capoversi 2–5 sono state conteggiate correttamente. Nell’elaborazione dei dati osservano gli articoli 84–84b LAMal.

5 Comunicano all’UFSP il numero di analisi che hanno rimunerato ai fornitori di

prestazioni secondo l’articolo 26 capoverso 5 e l’importo rimunerato all’inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre, la prima volta all’inizio di ottobre del 2020. Gli uffici esterni di revisione degli assicuratori e dell’istituzione comune effettuano controlli ogni anno e fanno rapporto all’UFSP. 6 La Confederazione rimborsa agli assicuratori le prestazioni da loro rimunerate a cadenza trimestrale.

Art. 27 cpv. 2 2 L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 29 capoverso 4. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

7 RS 832.112.31 8 RS 832.10

Ordinanza 3 COVID-19 (Proroga; spese per i test) RU 2020

Art. 28a Disposizione transitoria della modifica dell’11 settembre 2020 I dispositivi di protezione individuale autorizzati in virtù dell’articolo 24 del diritto anteriore possono continuare a essere immessi in commercio fino al 30 giugno 2021.

Art. 29 cpv. 4

4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2021.

Allegato 4, rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato

(art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 21 cpv. 2)

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 18 settembre 20209.

2 Gli articoli 27 capoverso 2 e 29 capoverso 4 entrano in vigore il 14 settembre

2020.

11 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

9 Pubblicazione urgente dell’11 settembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).