AS 2020 3961
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP). Decisioni n. SC-9/4, SC-9/11 e SC-9/12 della Conferenza delle Parti sull'iscrizione dell'acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile, del dicofol e dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) Decisioni n. SC-9/4, SC-9/11 e SC-9/12 della Conferenza delle Parti sull’iscrizione dell’acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile, del dicofol e dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati
Adottate il 10 maggio 2019 in occasione della 9a riunione della Conferenza delle Parti Entrata in vigore per la Svizzera il 3 dicembre 2020
Traduzione
La Conferenza delle Parti decide: di modificare gli allegati A e B della Convenzione1, secondo le versioni qui annesse.
1 RS 0.814.03
2020-0722 3961
Convenzione POP RU 2020
Allegato A
Eliminazione
Parte I, tabella delle sostanze chimiche La voce seguente è inserita dopo la sostanza Decabromodifeniletere
Sostanza chimica Attività Deroga specifica
... ... ...
Dicofol Produzione Nessuna (n. CAS 115-32-2, Uso Nessuna n. CAS 10606-46-9)
La voce seguente è inserita dopo la sostanza Pentaclorofenolo
Sostanza chimica Attività Deroga specifica
... ... ...
Acido perfluoroottanoico Produzione Schiume antincendio: nessuna (PFOA), i suoi sali e i com- Altre produzioni: quali quelle auto- posti a esso correlati rizzate dalle Parti iscritte nel registro, Per «acido perfluoroottanoi- conformemente alle disposizioni co (PFOA), i suoi sali e i della parte X del presente allegato composti a esso correlati» Uso Conformemente alle disposizioni si intende: della parte X del presente allegato: i) l’acido perfluoroottanoi- fotolitografia o processi di incisione co (PFOA; n. CAS 335- 67-1), compresi i suoi rivestimenti fotografici applicati alle isomeri ramificati; pellicole ii) i suoi sali; tessuti idrorepellenti e oleorepellenti iii) i composti a esso correlati per la protezione dei lavoratori dai che siano, ai fini della liquidi pericolosi che comportano presente Convenzione, rischi per la loro salute e la loro sostanze che degradano sicurezza in PFOA, compresa qual- dispositivi medici invasivi e impian- siasi sostanza (a inclusio- tabili
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Sostanza chimica Attività Deroga specifica
ne di sali e polimeri) Schiume antincendio per avente, come uno degli l’eliminazione dei vapori dei combu- elementi strutturali, un stibili liquidi e per gli incendi di gruppo perfluoroeptil li- combustibili liquidi (incendi di neare o ramificato con la classe B) già installate in sistemi, sia frazione (C7F15)C diret- mobili sia fissi, conformemente al tamente correlato a un paragrafo 2 della parte X del presente altro atomo di carbonio; allegato. I composti seguenti non Uso di ioduro di perfluoroottile per sono inclusi tra i composti la produzione di bromuro di perfluo- correlati al PFOA: roottile per la fabbricazione di pro- i) composti con la formula dotti farmaceutici conformemente C8F17-X, dove X= F, Cl, alle disposizioni del paragrafo 3 Br; della parte X del presente allegato. ii) fluoropolimeri con la Produzione di politetrafluoroetilene formula CF3[CF2]n-R’, (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene dove R’ designa un grup- (PVDF) per la fabbricazione di: po qualsiasi, con n>16; – membrane per la filtrazione del iii) acidi perfluorocarbossili- gas, membrane per la filtrazione ci e acidi fosfonici (com- dell’acqua e membrane per tessuti presi i loro sali, esteri, medicali ad alte prestazioni e resi- alogenuri e anidridi) con stenti alla corrosione almeno otto atomi di perfluorocarburi; – scambiatori di calore per il recu- iv) acidi perfluoroalcani pero di calore residuo industriale solfonici (compresi i loro – sigillanti industriali in grado di sali, esteri, alogenuri e impedire la dispersione di compo- anidridi) con almeno no- sti organici volatili e particolato ve atomi di perfluorocar- PM2,5 buri; Produzione di polifluoroetilene- v) acido perfluorottano propilene per la fabbricazione di fili e solfonico (PFOS), i suoi cavi elettrici ad alta tensione per la sali e il fluoruro di solfato trasmissione di corrente di perfluorottano sulfoni- Produzione di fluoroelastomeri per la le (PFOSF), che figurano fabbricazione di guarnizioni O-ring, nell’allegato B della di cinghie di trasmissione trapezoida- Convenzione di Stoccol- li e di accessori in plastica per gli ma. interni dei veicoli automobili
Convenzione POP RU 2020
Parte X Parte X Acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati 1 La produzione e l’uso dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono eliminati, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato il loro intento di produrne o di utilizzarne, conformemente all’arti- colo 4. 2 Ogni Parte che, conformemente all’articolo 4, ha fatto registrare una deroga per l’uso di PFOA, dei sali di questo acido o dei composti a esso correlati nelle schiume antincendio deve: a) nonostante il paragrafo 2 dell’articolo 3, fare in modo che le schiume antin- cendio che contengono o possono contenere PFOA, sali di questo acido o composti a esso correlati non siano esportati o importati, salvo in vista di un’eliminazione ecologicamente razionale come prevista dalla lettera d del paragrafo 1 dell’articolo 6; b) evitare di usare schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, sali di questo acido o composti a esso correlati a scopi formativi; c) evitare di usare schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, sali di questo acido o composti a esso correlati a fini di prova, a me- no che i rilasci siano totalmente segregati; d) entro la fine del 2022, se la Parte è in grado di farlo, ma al più tardi nel 2025, limitare l’uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, sali di questo acido o composti a esso correlati ai siti che consentono la segregazione totale dei rilasci; e) impegnarsi con determinazione per giungere in tempi brevi a una gestione ecologicamente razionale dei rilasci delle scorte di schiume antincendio e dei rifiuti che contengono o possono contenere PFOA, sali di questo acido o composti a esso correlati, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 6. 3 Quanto alla deroga specifica relativa all’uso di ioduro di perfluoroottile per la produzione di bromuro di perfluoroottile ai fini della fabbricazione di prodotti far- maceutici, in occasione della sua tredicesima riunione ordinaria e, in seguito, in occasione di una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà la necessità di mantenere questa deroga specifica. Quest’ultima scadrà in ogni caso al più tardi nel 2036.
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Allegato B
Limitazione
Parte I, tabella delle sostanze chimiche La voce seguente sostituisce quella relativa al perfluorottano solfonico
Sostanza chimica Attività Obiettivo accettabile o deroga specifica
... ... ...
Acido perfluorottano solfo- Produzione Scopo accettabile: nico (n. CAS 1763-23-1), conformemente alla parte III del presente suoi salia e fluoruro allegato, produzione di altre sostanze di perfluorottano sulfonile chimiche destinate esclusivamente (n. CAS 307-35-7) all’uso indicato qui appresso. Produzione per gli usi elencati qui appresso. Deroga specifica: nessuna a Per esempio: Uso Scopo accettabile: perfluorottano solfonato uso conforme alla parte III del presente di potassio allegato per il seguente scopo accettabile (n. CAS 2795-39-3); o in quanto prodotto intermedio per la perfluorottano solfonato produzione di sostanze chimiche per il di litio seguente scopo accettabile: (n. CAS 29457-72-5); – esche contenenti sulfluramid (n. CAS perfluorottano solfonato 4151-50-2) come ingrediente attivo di ammonio per la lotta contro le formiche taglia- (n. CAS 29081-56-9); trici di foglie appartenenti alle specie perfluorottano solfonato Atta spp. e Acromyrmex spp., esclusi- di dietanolammonio vamente a fini agricoli (n. CAS 70225-14-8); perfluorottano solfonato Deroga specifica: di tetraetilammonio – metallizzazione (rivestimento in (n. CAS 56773-42-3); metallo duro) in circuito chiuso perfluorottano solfonato – schiume antincendio per di didecildimetilammonio l’eliminazione dei vapori dei combu- stibili liquidi e per gli incendi di com- (n. CAS 251099-16-8) bustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, conformemente al paragrafo 10 della parte III del presente allegato
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Parte III, paragrafo 10 10 Ciascuna Parte che, conformemente all’articolo 4, ha fatto registrare una deroga per l’uso di acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali o di fluoruro di perfluorotta- no sulfonile nelle schiume antincendio deve: a) nonostante il paragrafo 2 dell’articolo 3, fare in modo che le schiume antin- cendio che contengono o possono contenere acido perfluorottano solfonico, suoi sali o fluoruro di perfluorottano sulfonile non siano esportate o importa- te, salvo ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come previsto alla lettera d del paragrafo 1 dell’articolo 6; b) evitare di usare schiume antincendio che contengono o possono contenere acido perfluorottano solfonico, suoi sali o fluoruro di perfluorottano sulfoni- le a fini di formazione; c) evitare di usare schiume antincendio che contengono o possono contenere acido perfluorottano solfonico, suoi sali o fluoruro perfluorottano sulfonile a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati; d) entro la fine del 2022, se la Parte è in grado di farlo, limitare l’uso di schiu- me antincendio che contengono o possono contenere acido perfluorottano solfonico, suoi sali o fluoruro di perfluorottano sulfonile ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati; e) impegnarsi con determinazione per arrivare quanto prima a una gestione razionale dal profilo ecologico delle scorte di schiume antincendio e dei rifiuti che contengono o possono contenere acido perfluorottano solfonico, suoi sali o fluoruro di perfluorottano sulfonile, conformemente al para- grafo 1 dell’articolo 6.