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Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d’agglomerato (OPTA)

del 20 dicembre 2019

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 17e capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin); visti gli articoli 18a capoverso 3 e 21a capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 7 novembre 20072 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin), ordina:

Sezione 1: Requisiti dei programmi d’agglomerato

Art. 1 Struttura di un programma d’agglomerato Un programma d’agglomerato deve includere almeno le parti seguenti: a. una parte principale; b. una parte con le misure; c. se è già stata stipulata una convenzione sulle prestazioni in una delle genera- zioni precedenti, le tabelle di attuazione con le informazioni richieste dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) corredate di rappre- sentazioni cartografiche.

Art. 2 Parte principale

1 La parte principale deve includere almeno gli elementi seguenti:

a. un’analisi della situazione e delle tendenze relative ai trasporti e agli inse- diamenti, tenendo conto del paesaggio, e all’ambiente;

RS 725.116.214

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b. uno scenario auspicato dell’agglomerato, con gli obiettivi di sviluppo relativi ai trasporti e agli insediamenti, tenendo conto del paesaggio; c. una descrizione della necessità d’intervento nei settori trasporti e insedia- menti; d. strategie settoriali nei settori trasporti e insediamenti, tenendo conto del pae- saggio; e. una descrizione delle misure e del loro ordine di priorità; f. un rapporto di attuazione, se in una delle generazioni precedenti è stata sti- pulata una convenzione sulle prestazioni. 2 Gli elementi di cui ai capoversi 1 lettere a, b, d ed e devono essere corredati di rappresentazioni cartografiche.

Art. 3 Parte con le misure La parte con le misure deve includere almeno gli elementi seguenti: a. una scheda per ogni misura pronta per essere realizzata entro quattro anni dall’approvazione del corrispondente decreto federale concernente il pro- gramma Traffico d’agglomerato (misura A); b. una scheda per ogni misura che presumibilmente soddisferà i requisiti previ- sti per una misura A nella generazione successiva del programma Traffico d’agglomerato (misura B); c. una tabella con le misure A e B; d. una tabella con le misure relative alle pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianificazioni rilevanti in Svizzera e nelle regioni estere limitrofe nel settore trasporti, che sono connesse alle misure di cui alla lettera c e il cui fi- nanziamento è stato garantito.

Art. 4 Misure

1 Il programma d’agglomerato deve includere misure nelle seguenti categorie:

a. misure infrastrutturali di trasporto per le quali gli enti responsabili chiedono contributi federali secondo l’articolo 21 o 21a OUMin; b. misure di trasporto non cofinanziate dalla Confederazione; c. misure relative agli insediamenti. 2 Per tutte le categorie di misure di cui al capoverso 1 il programma d’agglomerato deve contenere misure A e B. 3 Per ogni misura infrastrutturale di trasporto devono essere fornite informazioni relative ai criteri seguenti: a. indicazione che precisa se e per quale importo è richiesto un cofinanzia- mento da parte della Confederazione; b. coerenza conformemente all’articolo 6;

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c. stato della pianificazione; d. rapporto costi-benefici; e. misura pronta per essere realizzata e finanziamento assicurato. 4 Se si tratta di una misura infrastrutturale di trasporto all’estero, occorre inoltre indicare se ci si può attendere un beneficio determinante in Svizzera.

Art. 5 Progetto preliminare 1 Se i costi d’investimento di una misura infrastrutturale di trasporto superano i 50 milioni di franchi, per una misura A deve essere presentato un progetto prelimi- nare secondo la norma SIA 103 2014, seconda edizione riveduta, Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria civile3. 2 Il progetto preliminare deve essere presentato entro nove mesi dal termine di cui all’articolo 9 capoverso 1.

Art. 6 Coerenza Il programma d’agglomerato e le misure in esso incluse devono garantire: a. la coerenza tra una generazione e l’altra; b. la coerenza di contenuti tra gli elementi di cui all’articolo 2; e c. il coordinamento con le pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianifica- zioni rilevanti in Svizzera e nelle regioni estere limitrofe.

Art. 7 Requisiti di base Il programma d’agglomerato deve soddisfare i requisiti di base seguenti: a. fornire la prova dell’esistenza di un ente responsabile secondo l’articolo 23 OUMin, dell’adeguato coinvolgimento degli enti territoriali interessati e dell’adeguato coinvolgimento della popolazione interessata; b. contenere una descrizione di tutti gli elementi di cui all’articolo 2 e una pia- nificazione globale coerente secondo l’articolo 6; c. contenere misure, classificate a seconda della priorità, che derivano dallo scenario auspicato, dalle strategie settoriali e dalla necessità d’intervento; d. fornire la prova di un controllo efficace per garantire l’avvio dell’esecuzione e dell’attuazione nei termini previsti.

Art. 8 Approvazione cantonale del programma d’agglomerato Prima di essere presentato alla Confederazione, il programma d’agglomerato deve essere approvato dall’autorità cantonale competente.

3 La norma SIA 103 può essere consultata gratuitamente sul sito della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti all’indirizzo www.shop.sia.ch > Normenwerk > Inge- nieur.

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Art. 9 Presentazione

1 L’ARE comunica all’ente responsabile la data entro cui deve presentare il pro-

gramma d’agglomerato. La Confederazione non esamina i programmi d’agglome- rato presentati dopo tale data.

2 L’ente responsabile comunica all’ARE, almeno un anno prima di tale data, se

intende presentare un programma d’agglomerato. Se non rispetta questo termine, la Confederazione può astenersi dall’esaminare il programma d’agglomerato.

Sezione 2: Procedura d’esame

Art. 10 Uffici federali coinvolti L’ARE coinvolge l’Ufficio federale delle strade, l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente nell’esame dei programmi d’agglomerato.

Art. 11 Esame preliminare

1 L’ARE esamina se il programma d’agglomerato presentato soddisfa i requisiti di

cui agli articoli 1–3 e 8.

2 Se il programma d’agglomerato è incompleto, all’ente responsabile può essere

concesso un termine di 21 giorni per fornire le informazioni mancanti. 3 Se le informazioni mancanti non sono fornite entro il termine di cui al capoverso 2 e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata del programma d’agglomerato, l’ARE non esamina il programma.

Art. 12 Esame dei requisiti di base 1 Se i requisiti di cui agli articoli 1–3 e 8 sono soddisfatti, l’ARE esamina se il programma d’agglomerato soddisfa i requisiti di base. 2 Se non sono soddisfatti tutti i requisiti di base e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata, l’ARE non esamina il programma d’agglomerato.

Art. 13 Valutazione delle misure 1 Se sono soddisfatti i requisiti di base, gli uffici federali coinvolti nella procedura d’esame valutano le misure di cui all’articolo 4 capoverso 1. 2 Possono modificare la priorità delle misure prevista nel programma d’agglomerato.

3 Le misure infrastrutturali di trasporto sono valutate sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 capoverso 3. Il rapporto costi-benefici di una misura infrastrutturale di trasporto è valutato in base ai costi d’investimento della misura e secondo gli obiet- tivi d’efficacia di cui all’articolo 17d capoverso 2 LUMin.

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Art. 14 Valutazione del programma 1 Il programma d’agglomerato è valutato in base al rapporto costi-benefici e allo stato di attuazione. 2 Per valutare il rapporto costi-benefici sono determinanti le misure classificate come misure A e B dagli uffici federali coinvolti nella procedura d’esame. I benefici del programma d’agglomerato risultano dalla sua efficacia complessiva. Essa è valutata sulla base degli elementi di cui all’articolo 2, della coerenza di cui all’articolo 6 e degli obiettivi di efficacia di cui all’articolo 17d capoverso 2 LUMin. 3 Per la valutazione dello stato di attuazione sono determinanti le misure A confor- memente alla convenzione sulle prestazioni della penultima generazione.

Art. 15 Rapporto d’esame 1 L’ARE riporta i risultati dell’esame del programma d’agglomerato in un rapporto d’esame.

2 L’ente responsabile competente può esprimere il proprio parere sulla versione

provvisoria del rapporto d’esame.

Sezione 3: Contributi federali forfettari per i provvedimenti di cui all’articolo 21a OUMin

Art. 16 Limite massimo dei costi d’investimento Il limite massimo dei costi d’investimento per i provvedimenti che beneficiano di contributi federali forfettari secondo l’articolo 21a OUMin è pari a 5 milioni di franchi.

Art. 17 Calcolo 1 I costi standardizzati secondo l’articolo 21a capoverso 3 OUMin sono determinati sulla base dei costi d’investimento che figurano nei programmi d’agglomerato in relazione ai provvedimenti interessati. A tal fine si tiene conto dei costi medi per unità di prestazione. 2 La qualità concettuale dei provvedimenti è valutata in base ai criteri seguenti:

a. integrazione sistemica dei provvedimenti nella pianificazione globale dei trasporti; b. effetto dei provvedimenti sul programma d’agglomerato. 3 Se i provvedimenti presentano un basso grado di integrazione territoriale nella pianificazione globale dei trasporti, nonché un effetto ridotto sul programma d’agglomerato, i costi standardizzati sono ridotti del 15 per cento al massimo. 4 Si applica l’aliquota di contribuzione fissata nel corrispondente decreto federale.

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Sezione 4: Attuazione dei programmi d’agglomerato

Art. 18 Avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione

1 L’esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi:

a. per i programmi d’agglomerato di terza generazione per i quali l’Assemblea federale stanzia crediti d’impegno a partire dal 2019, sei anni e tre mesi do- po l’approvazione del corrispondente decreto federale; b. per i programmi d’agglomerato a partire dalla quarta generazione, cinque anni e tre mesi dopo l’approvazione del corrispondente decreto federale. 2 In casi eccezionali motivati, l’ARE può concedere un termine supplementare di tre anni. 3 Se contro un progetto di costruzione è in atto una procedura di ricorso o se riesce il referendum che vi si oppone, la decorrenza dei termini per questa misura è sospesa fino al passaggio in giudicato di una decisione. Ciò si applica anche alle misure direttamente connesse con la misura interessata dalla sospensione dei termini. 4 I capoversi 2 e 3 non si applicano alle misure che beneficiano di contributi federali forfettari.

Art. 19 Requisiti relativi alle misure rilevanti per il piano direttore Se è una misura infrastrutturale di trasporto rilevante per il piano direttore ouna misura relativa agli insediamenti strettamente correlata a detta misura, la misura A deve essere iscritta nel piano direttore con lo stato di coordinamento «dato acqui- sito» e approvata dalla Confederazione al più tardi al momento della conclusione della convezione sulle prestazioni.

Art. 20 Obbligo d’informazione 1 L’ente responsabile informa senza indugio l’ARE di qualsiasi modifica che influi- sca sul programma d’agglomerato esaminato o sulle convenzioni sulle prestazioni concluse. 2 Ogni quattro anni, l’ente responsabile informa l’ARE dei valori di riferimento per gli indicatori di monitoraggio e di controllo secondo le prescrizioni dell’Ufficio e presenta un rapporto in merito al raggiungimento di tali obiettivi. I valori di riferi- mento si basano sugli indicatori seguenti: a. quota del trasporto individuale motorizzato in base alla distanza giornaliera; b. numero di persone coinvolte in incidenti che hanno riportato ferite o sono decedute; c. numero di abitanti per classe di collegamento del trasporto pubblico; d. numero di occupati per classe di collegamento del trasporto pubblico; e. densità delle zone abitative, delle zone miste e di quelle centrali.

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3 Ogni quattro anni, l’ente responsabile trasmette all’ARE le tabelle di attuazione di cui all’articolo 1 lettera c. Ciò vale anche se non presenta un programma d’agglomerato durante la generazione in corso.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Considerazione dei programmi d’agglomerato I programmi d’agglomerato sono considerati elementi di base nelle pianificazioni settoriali della Confederazione nel settore dei trasporti.

Art. 22 Esecuzione L’ARE ha la facoltà di emanare direttive per precisare l’esame dei programmi d’agglomerato.

Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 20 dicembre 20174 concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell’ambito del programma Traffico d’agglome- rato è abrogata.

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

20 dicembre 2019 Dipartimento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

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