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AS 2020 4119

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 15 settembre 2020

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 1 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, ordina:

I Le appendici 1 e 2 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada sono modificate secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

15 settembre 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

1 RS 741.621

2020-1629 4119

Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2020

Appendice 1 (art. 5 cpv. 1)

Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali

N. 1.1.3.6.6 lett. d, 1.6.1.1, 5.4.0.2, 6.14.1.3, 7.5.11 disposizione speciale CV 36, 9.1.2

Campo normativo2 Numero ADR3 Disposizione

1.1.3.6.6 Esenzioni per cisterne vuote, Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l’ambiente non ripulite, per la revisione di impianti acquatico possono trasportare le cisterne vuote, non ripulite, usate come contenitori durante gli inter- di stoccaggio venti alle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della presente ordinanza come segue: d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive È permesso trasportare aggiuntivamente merci pericolose in colli approvati, marcati ed etichettati nei limiti della quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR. 1.6.1.1 1.6.1.1 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2021 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2020.

2 La struttura riflette quella dell’ADR (RS 0.741.621).

3 Se nella colonna «Numero ADR» sono riportati riferimenti, la disposizione SDR si richiama alla relativa disposizione ADR.

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2020

Campo normativo Numero ADR Disposizione

5.4.0.2 5.4.0.2 I documenti che devono trovarsi a bordo del veicolo durante il trasporto soddisfano i requisiti della sottosezione 5.4.0.2 ADR e sono ammessi in forma elettronica se sono soddisfatte le seguenti condi- zioni: a. è utilizzato un terminale portatile. Questo è trasportato nella cabina del conducente in modo facil- mente accessibile e sufficientemente sicuro. Per il trasporto in cisterne o alla rinfusa di fino a tre tipi di merci pericolose non soggette alle prescrizioni di marcatura di cui al punto 5.3.2.1.2 o 5.3.2.1.4 ADR è ammesso anche un terminale fisso; b. lo schermo del terminale misura almeno 10 pollici. Le informazioni riportate sullo schermo corri- spondono, quanto a dimensioni dei caratteri e leggibilità, al formato cartaceo; c. i dati del terminale sono salvati in un formato diffuso, in modo da consentire l’identificazione immediata e la consultazione illimitata e completa di tutte le informazioni rilevanti per la durata del trasporto. L’apparecchio è efficacemente protetto da qualsiasi sollecitazione meccanica e costante- mente alimentato con sufficiente energia; d. l’utilizzo del terminale è semplice e intuitivo. Le informazioni possono essere assicurate dalle autorità di controllo sul posto tramite strumenti standardizzati. Il conducente assiste, su richiesta, le autorità d’esecuzione o le forze di intervento nell’utilizzo dell’apparecchio; e. il soffitto sopra il posto di guida della cabina del conducente riporta, in tutte le lingue ufficiali, le istruzioni per accedere alle informazioni elettroniche e precisamente: – posizione del terminale all’interno della cabina – operazioni da svolgere per la visualizzazione dei documenti – un’apposita indicazione in caso di presenza a bordo di documenti in formato elettronico per al- cune merci e cartaceo per altre. In assenza di documenti elettronici, occorre rimuovere le istruzioni o apporre un’indicazione al riguardo.

6.14.1.3 Controlli e ispezioni

Si applica la norma EN 12972 (punto 6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.13.3. La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar. Le cisterne esterne devono essere sottoposte a ispezione visiva.

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2020

Campo normativo Numero ADR Disposizione

7.5.11 Prescrizioni supplementari

relative a classi o merci pericolose CV 36 CV 36 Abrogato

9.1.2 Approvazione dei veicoli EX/II,

EX/III, FL e AT e delle MEMU I carri a motore adibiti al trasporto di merci pericolose in cisterne di cui al numero 7.4.1 della presente appendice devono soddisfare le prescrizioni dei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7 ADR, ad eccezione delle sezioni 9.2.3 e 9.2.5 e della sottosezione 9.7.5.2 ADR. La conformità a tali disposizioni è attestata dal certificato di approvazione di cui alla sottosezione 9.1.3.5 ADR, nel quale dovranno figurare al numero 7 la designazione del veicolo AT e al numero 11 la dicitura «Autorizzazione come veicolo AT secondo il numero 7.4.1 appendice 1 SDR» nonché la zona d’impiego ammessa.

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2020

Tabella A relativa al n. 1.1.3.1 lett. a classe 6.2:

Materie od oggetti Quantità massima ammessa per unità di trasporto

... 0 Classe 6.2: No ONU 2814, 2900 e 3549 ...

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2020

Appendice 2 (art. 13 cpv. 2)

Tratti stradali con limitazioni supplementari

N. 2.1 Sono eliminate le seguenti voci: BL Itingen, «Sonnenbergweg/Weiermattweg», tratto compreso fra il raccordo T2 e il limite del Comune di Sissach (lunghezza 750 m); BL Sissach, «Grienmattweg», tratto compreso fra «Stebligerweg» e «Ickten- weg» (lunghezza 800 m); Sono inserite le seguenti voci: TI Chiasso, «Via Soldini», tratto compreso fra «Via Passeggiata» e «Via Inter- lenghi» (lunghezza 200 m) e «Via Interlenghi», tratto compreso fra «Via Soldini» e «Via Vincenzo Vela» (lunghezza 400 m); TI Mendrisio, tratto «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» fino all’incrocio con «Via alla Rossa» (lunghezza 1,2 km); TI Mendrisio–Coldrerio, «Via Sant’Apollonia» (lunghezza 1,5 km);

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