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AS 2020 4603

Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta

Modifica del 16 ottobre 2020

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’appendice all’ordinanza del DFF del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli inte- ressi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

16 ottobre 2020 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

1 RS 642.124

2020-2442 4603

Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta. O del DFF RU 2020

Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l’anno civile 2021, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.

In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo sui pagamenti eccedenze d’imposta da restituire anticipati (in %) (in %)

2021 3,0 0 20203 3,0 0 20194 3,0 0 20185 3,0 0 20176 3,0 0 20167 3,0 0,25 20158 3,0 0,25 20149 3,0 0,25 201310 3,0 0,25 201211 3,0 1,0 201112 3,5 1,0

2 La tabella contiene anche i tassi d’interesse fissati in precedenza che vengono tuttora frequentemente utilizzati.

3 Modifica del 10 ott. 2019, RU 2019 3215

4 Modifica del 12 ott. 2018, RU 2018 3817

5 Modifica del 2 ott. 2017, RU 2017 5829

6 Modifica del 17 ott. 2016, RU 2016 3683

7 Modifica del 21 ago. 2015, RU 2015 2949

8 Modifica del 19 ago. 2014, RU 2014 2751

9 Modifica del 27 set. 2013, RU 2013 3507

10 Modifica del 21 set. 2012, RU 2012 5425

11 Modifica del 29 set. 2011, RU 2011 4545

12 Modifica del 23 nov. 2010, RU 2010 5189

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