AS 2020 4603
Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta
Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 16 ottobre 2020
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’appendice all’ordinanza del DFF del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli inte- ressi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
16 ottobre 2020 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
1 RS 642.124
2020-2442 4603
Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta. O del DFF RU 2020
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2021, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo sui pagamenti eccedenze d’imposta da restituire anticipati (in %) (in %)
2021 3,0 0 20203 3,0 0 20194 3,0 0 20185 3,0 0 20176 3,0 0 20167 3,0 0,25 20158 3,0 0,25 20149 3,0 0,25 201310 3,0 0,25 201211 3,0 1,0 201112 3,5 1,0
2 La tabella contiene anche i tassi d’interesse fissati in precedenza che vengono tuttora frequentemente utilizzati.